Indice:
- La base normativa dell’obbligo posto a carico dei sanitari
- Le censure
- La giurisprudenza del Consiglio di Stato
La base normativa dell’obbligo posto a carico dei sanitari
Alcuni esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, hanno impugnato i provvedimenti con cui è stato disposto l’obbligo vaccinale ex art. 4, d.l. 1° aprile 2021 n. 44, per il quale “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.
Le censure
I ricorrenti hanno dedotto ben dieci motivi di illegittimità, peraltro sostenendo che:
– il breve tempo di cui si sono potute giovare le case farmaceutiche per gli studi, la predisposizione e la sperimentazione delle soluzioni vaccinali oggi disponibili non ha consentito di raggiungere quelle condizioni di sicurezza ed efficacia dei vaccini medesimi, che devono assistere ad ogni prestazione sanitaria imposta;
– i provvedimenti sono contrastanti con il Diritto dell’Unione e, in particolare, con l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE o Carta di Nizza);
– il difetto istruttorio in cui incorrono emerge laddove detti provvedimenti pretendono di iniziare il procedimento che si concluderà, in attuazione della didascalica previsione legislativa, con la somministrazione, imposta, della vaccinazione di cui trattasi, anche nei confronti di coloro che hanno già contratto la malattia Covid-19 e, pertanto, posseggono la così detta immunità naturale;
– l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 contrasta con le rubricate disposizioni costituzionali, laddove obbliga i soggetti individuati al comma 1 a sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19, a pena di essere sospesi dalla propria professione, con la contestuale sospensione della retribuzione;
– l’art. 4 del D.L. 44/2021 contrasta altresì con l’art 3 Cost, sotto i diversi profili dell’uguaglianza, della ragionevolezza e della proporzionalità;
– l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 contrasta inoltre con gli artt. 2 e 32 Cost., nella parte in cui l’obbligatorietà del vaccino non è assistita dalla previsione di alcun indennizzo per il caso in cui, dalla somministrazione, dovesse derivare un pregiudizio grave e/o permanente per l’integrità fisica del soggetto che vi sottopone;
– tali disposizioni obbligano i ricorrenti a sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2, senza lasciare libertà alcuna ai medesimi di prediligere misure alternative idonee al raggiungimento della finalità perseguita, nonostante gli stessi siano tutti soggetti competenti in materia e, pertanto, in grado di manifestare dissensi informati e non meramente aprioristici o preconcetti;
– la conseguenza prevista per l’inadempimento dell’illegittimo obbligo vaccinale, ovvero la sospensione dall’esercizio professionale, autonomo e dipendente, confligge con la tutela del principio lavoristico, valore fondante della Costituzione della Repubblica.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato
Nel dichiarare il ricorso infondato, il collegio amministrativo ha richiamato la giurisprudenza che, in relazione a un ricorso del tutto analogo, ha affrontato in maniera approfondita tutte le censure poste dai ricorrenti. In particolare, con sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, la III Sezione del Consiglio di Stato aveva dichiarato legittimo l’obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2 per il personale sanitario, così come previsto, per la medesima categoria professionale, dall’articolo 4 del D.L. n. 44/2021.
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