Indice:
- Le questioni
- La violazione dell’art. 31 Costituzione
- La medesima finalità delle due misure alternative
- La mancata previsione di una delibazione urgente nell’interesse del minore
- L’incostituzionalità parziale
Le questioni
Un Magistrato di sorveglianza aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies della l. n. 354/175 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), poiché esso, non prevedendo per la detenzione domiciliare speciale l’applicazione provvisoria consentita dall’art. 47-ter, c. 1-quater, della medesima legge per la detenzione domiciliare ordinaria, avrebbe violato alcuni articoli della Costituzione. Le questioni, che il giudice a quo aveva riferito, attingevano in particolare i c. 1, 3 e 7, concernenti i requisiti di ammissione della madre alla detenzione domiciliare speciale, le competenze del tribunale e del magistrato di sorveglianza nell’applicazione e attuazione della misura e infine la concessione della stessa al padre in funzione sostitutiva della madre impossibilitata.
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La violazione dell’art. 31 Costituzione
La questione è stata giudicata fondata con riferimento all’art. 31 Cost. Secondo i giudici costituzionali la detenzione domiciliare speciale ha natura “sussidiaria” e “complementare” rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria, segnatamente a quella nell’interesse del minore, di cui all’art. 47-ter, c. 1, lettere a) e b), ordin. penit., in quanto, pur condividendo con tale misura la finalità di tutela del figlio in tenera età di persona condannata a pena detentiva, può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui la pena da scontare dal genitore superi il limite dei quattro anni di reclusione, viceversa ostativo alla concessione della misura ordinaria. Infatti, mentre l’art. 47-ter, c. 1, ordin. penit. consente che la madre di prole di età inferiore a dieci anni (lettera a), o in sua vece il padre (lettera b), acceda all’espiazione domiciliare della pena della reclusione non superiore a quattro anni (anche se parte residua di maggior pena), l’art. 47-quinquies, c. 1, ordin. penit. ammette la detenzione domiciliare speciale quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, quindi anche per l’espiazione di una pena superiore ai quattro anni di reclusione , purché non sussista “un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti” e vi sia “la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli”, ciò al dichiarato fine “di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli”, e comunque “dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo”.
La medesima finalità delle due misure alternative
La Consulta ha evidenziato che, nonostante la diversità delle fattispecie regolate, connessa alla differente entità della pena da espiare, le due misure alternative perseguono la stessa finalità, cioè quella di evitare, fin dove possibile, che l’interesse del bambino sia compromesso dalla perdita delle cure parentali, determinata dalla permanenza in carcere del genitore, danno riflesso noto come “carcerizzazione dell’infante”.
La mancata previsione di una delibazione urgente nell’interesse del minore
L’omessa previsione di una deliberazione urgente in favore del minore, ai fini dell’anticipazione cautelare della detenzione domiciliare speciale, impedisce il vaglio di quell’interesse in comparazione con le esigenze di difesa sociale, ed è suscettibile di determinare l’ingresso del bambino in istituti per minori nella non breve attesa della decisione collegiale, esito che viceversa può essere evitato quando lo consenta una prognosi favorevole riveniente dal buon pregresso carcerario del genitore.
L’incostituzionalità parziale
L’art. 47-quinquies, c. 1, 3 e 7, della l. n. 354/1975 è stato quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 31 Cost., nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, c. 4, della medesima legge.
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