Obbligo vaccino per i sanitari: questione alla Corte Costituzionale

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (Ordinanza 22 marzo 2022, n. 351) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla disciplina che impone l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, nonché la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale.

La questione di costituzionalità

Per il Consiglio di Giustizia Amministrativa è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, c. 1 e 2, d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede:

  • da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario,
  • dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie.

Il contrasto è stato ravvisato rispetto agli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 Cost., sotto il profilo che:

  • il numero di eventi avversi,
  • la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva,
  • il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale,
  • la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid,

non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”.

La questione, per contrasto con gli artt. 3 e 21 Cost., riguarda anche:

  • l’art. 1, l. n. 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori,
  • l’art. 4, d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.

Gli indici di costituzionalità delineati dalla Consulta

Secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa le condizioni dettate dalla Consulta in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale si sostanziano nella non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica, ed in particolare che:

  • il trattamento, non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, ferma restando la tollerabilità di effetti collaterali di modeste entità e durata;
  • sia assicurata la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (…), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili;
  • la discrezionalità del legislatore sia esercitata alla luce delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica e quindi che la scelta vaccinale possa essere rivalutata e riconsiderata, nella prospettiva di valorizzazione della dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario (sentenza n. 5/2018).

Inoltre, è stato ritenuto che, seguendo gli indici costituzionali richiamati, è stato ritenuto essenziale:

  • per un verso, che il monitoraggio degli eventi avversi, la raccolta e la valutazione dei dati risultino il più possibile ampi e completi, che avvengano (o siano almeno validati) da parte di organismi indipendenti, ciò che costituisce presupposto essenziale per la stessa verifica dell’ampiezza degli effetti collaterali;
  • per altro verso, che il cittadino riceva informazioni complete e corrette che siano facilmente e liberamente accessibili;
  • e, ancora, che, nel trattamento sanitario obbligatorio, sia rispettato il limite invalicabile imposto “dal rispetto della persona umana” (art. 32, c. 2, Cost.).

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Le criticità riscontrate

Secondo il Consiglio i parametri costituzionali per valutare la legittimità dell’obbligo vaccinale, come identificati dalla giurisprudenza della Consulta, non sono sembrati rispettati, non essendovi prova:

  • di vantaggio certo per la salute individuale e collettiva superiore al danno per i singoli,
  • di totale assenza di rischio o di rischio entro un normale margine di tollerabilità,
  • che, in carenza di efficacia durevole del vaccino, un numero indeterminato di dosi, peraltro ravvicinate nel tempo, non amplifichi gli effetti collaterali dei farmaci, danneggiando la salute;
  • di essere state adottate “misure di mitigazione” e “misure di precauzione” ad accompagnamento dell’obbligo vaccinale, quali adeguati accertamenti in fase di triage pre-vaccinale, e adeguata farmacovigilanza post vaccinazione, con il rischio che in nome della vaccinazione di massa risulti sbiadita la considerazione della singola persona umana, che andrebbe invece sostenuta e rassicurata, tanto più quanto riluttante alla vaccinazione, con approfondite anamnesi e informazioni, con costi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Le norme costituzionali asseritamente violate

È apparso carente un adeguato bilanciamento tra valori di rilievo costituzionale, che soddisfano parimenti bisogni primari del cittadino. Il complesso normativo, per il collegio, collide coi seguenti articoli della Costituzione:

  • 3 (sotto i parametri di razionalità e proporzionalità);
  • 32 (avuto riguardo alla compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria in relazione a trattamenti farmacologici suscettibili di ingenerare effetti avversi non lievi né transitori);
  • 97 (buon andamento, anche in relazione alle criticità del sistema di monitoraggio);
  • 4 (diritto al lavoro),
  • 33 e 34 (diritto allo studio), oggetto di compressione in quanto condizionati alla sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria;
  • 21 (diritto alla libera manifestazione del pensiero, che ricomprende il diritto ad esprimere il proprio dissenso), in relazione all’obbligo di sottoscrizione del consenso informato per poter accedere ad un trattamento sanitario imposto;
  • 32 da cui si desumono il principio di proporzionalità e il principio di precauzione desumibili (avuto riguardo alle più volte rilevate criticità del sistema di monitoraggio, nonché all’assenza di adeguate misure di attenuazione del rischio quali analisi e test pre-vaccinali e controlli post vaccinazione).

 

Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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