Indice:
- Pagamento dell’Assegno unico a genitori divorziati o non conviventi
- Genitori sposati e conviventi
- Genitori sposati ma con residenze diverse
- Figlio in affidamento condiviso
- Figlio di affido esclusivo a un genitore
- Genitori separati con figlio minore disabile che vive con un solo genitore
- Figlio con tutore
- Convivenza con partner non genitore del figlio
- Genitore unico
Pagamento dell’Assegno unico a genitori divorziati o non conviventi
L’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’Assegno da parte del secondo genitore è opzionale. All’interno della domanda risultano presenti diverse casistiche da selezionare in base alla situazione familiare.
Genitori sposati e conviventi
Qualora si intenda suddividere l’Assegno unico al 50% con l’altro genitore, i dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata (sezione “Completa le domande già presentate”). Inoltre, nel caso in cui il richiedente sceglie di percepire per intero l’Assegno unico, l’altro genitore (anche se sposato e convivente) non deve successivamente confermare questa scelta accedendo alla procedura con le proprie credenziali, non essendo prevista una conferma obbligatoria. Pertanto il richiedente deve selezionare, nella domanda, di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore. Tale ripartizione può essere modificata successivamente, sia dal richiedente stesso sia dall’altro genitore. Quest’ultimo deve eventualmente accedere con le proprie credenziali alla procedura e indicare i suoi dati per il pagamento.
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Genitori sposati ma con residenze diverse
Ai fini ISEE le persone coniugate, anche se hanno residenze diverse, fanno sempre parte dello stesso nucleo, pertanto, nella domanda possono selezionare l’opzione “conviventi”.
Figlio in affidamento condiviso
In ipotesi di affidamento condiviso del minore, in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il genitore richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito. Pertanto, per i genitori separati con custodia condivisa del bambino si può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l’IBAN dell’altro genitore.
Figlio di affido esclusivo a un genitore
Se il figlio è in affidamento esclusivo con ordinanza del giudice il pagamento sarà disposto in misura intera al genitore affidatario. Per presentare la domanda. l’affidatario (non tutore) deve entrare nella sezione “Nuova domanda / Aggiungi figlio a domanda già presentata” e nella compilazione della scheda figlio deve selezionare l’opzione “Genitore affidatario”. Nella domanda deve indicare che presenta la richiesta come “genitore affidatario”, poiché si tratta di “affido esclusivo”. Pertanto l’importo viene automaticamente versato al 100% sui conti che saranno indicati dal richiedente.
Genitori separati con figlio minore disabile che vive con un solo genitore
In questo caso non si deve presentare l’ISEE dell’altro genitore non convivente, poiché per i genitori separati non si applica l’ISEE minorenni.
Figlio con tutore
Nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario l’Assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore. In tale ipotesi il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.
Convivenza con partner non genitore del figlio
Nell’ipotesi in cui un genitore conviva con un partner il quale non sia l’altro genitore del figlio per cui si chiede l’Assegno, non è necessario inserire i dati del compagno in quanto non è il genitore del figlio per cui si fa richiesta di Assegno unico.
Genitore unico
Nell’ipotesi di genitore vedovo o con figlio non riconosciuto, nella domanda non si deve selezionare la voce relativa al diritto alla maggiorazione per reddito da lavoro prevista dall’art. 4, c. VIII, del d.lgs. n. 230/2021.
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