La mancata partecipazione all’udienza
Il difensore, in una memoria, ha sollevato la questione della propria partecipazione e all’udienza penale, che lo stesso non ha potuto richiedere a causa delle restrizioni pandemiche, poiché non vaccinato e non esentato, nonostante la patologia della quale risultava portatore.
La questione di legittimità costituzionale
Lo stesso avvocato ha sollevato, pertanto, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che gli avrebbero impedito di svolgere, con completezza, il diritto di difesa. Il collegio di legittimità ha disatteso la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’avvocato attraverso la memoria scritta inviata in ordine alla propria partecipazione all’udienza, in quanto lo stesso non si era sottoposto alla vaccinazione anti Covid-19, e neppure poteva allegare l’esenzione dal vaccino, e con tale suo dire sarebbe stato impedito nella piena articolazione del diritto di difesa.
La disciplina emergenziale
Il collegio ha evidenziato che l’articolo 3 del d.l. n. 1/2022, al comma II, lettera b), ha modificato i commi IV e VIII dell’articolo 9 sexies del d.l. n. 52/2021, come pure ha esteso l’obbligo del green pass base per l’accesso agli uffici giudiziari anche a difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, con la sola eccezione per testimoni e parti del processo. A decorrere dal 15 febbraio 2022, a detti soggetti si applica l’obbligo di green pass rafforzato di cui all’articolo 4 quinquies del d.l. n. 44/2021, qualora ultracinquantacinquenni, in presenza dell’espresso richiamo al comma I dell’articolo 9 sexies, comma IV, del d.l. n. 52/2021.
Il mancato possesso di green pass non è legittimo impedimento a comparire
Il comma VIII bis, aggiunto al medesimo articolo, ha previsto che l’assenza del difensore, conseguente al mancato possesso, ovvero alla mancata esibizione della certificazione verde, determinata dall’inibizione dell’accesso alle strutture ove si svolge l’attività giudiziaria, non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.
La manifesta infondatezza della questione
L’eccezione di costituzionalità delle richiamate disposizioni è apparsa, al collegio di legittimità, manifestamente infondata, in quanto nulla preclude all’avvocato di chiedere e ottenere, nel rispetto dei termini previsti, la trattazione orale del giudizio, ove si sia posto nella condizione di circoscrivere il contagio pandemico tramite il vaccino, e sempre che non sussistano comprovate controindicazioni sanitarie alla somministrazione nei suoi confronti, derivanti dalla sua personale condizione di salute, circostanza che non è stata riscontrata nella vicenda esaminata.
Il rifiuto del vaccino
Per il collegio ha identificato il necessario bilanciamento tra valori costituzionalmente rilevanti, come il diritto di difesa, da articolare nella sua pienezza, e la tutela della salute, nel punto di equilibrio costituito dalla partecipazione del difensore al contraddittorio scritto, come è in concreto avvenuto nella fattispecie, tenuto conto della natura emergenziale della disposizione, e pertanto, dell’arco temporale necessariamente delimitato del vigore delle disposizioni richiamate.
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