Esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.)
L’articolo in commento è volto a tutelare l’interesse della collettività affinché determinate attività, socialmente rilevanti, siano esercitate, soltanto, da soggetti accreditati dei requisiti previsti a norma di legge, al fine di garantire standard di qualità. Sono soggetti passivi del delitto di cui all’art. 348 c.p. lo Stato e i soggetti privati colpiti dalla condotta criminogena.
Poiché integra la commissione della fattispecie delittuosa de qua il compimento, anche, di un unico fatto tipico inerente all’esercizio di una professione, il delitto ha natura istantanea.
Orientamento consolidato della Corte di Cassazione statuisce che il delitto de quo può essere realizzato anche dal compimento di atti relativamente liberi, ovvero non peculiari di una specifica attività professione, i quali, tuttavia, se posti in relazione agli atti propri, possono determinare la parvenza circa, l’effettivo, esercizio della professione se esercitati in modo continuativo, organizzato e remunerato, e di fatto in grado di generare nella collettività l’idea di trovarsi dinanzi ad un professionista. Gli atti cd. tipici vengono censurati dal legislatore anche se compiuti gratuitamente. Se il soggetto attivo, trovandosi in errore sulla leggi che disciplinano l’esercizio di una professione, sia persuaso della bontà dei requisiti nella sua signoria, tale erronea valutazione potrà essere idonea ad escludere ogni addebito sulla base di quanto disposto dall’art. 47 c.p. – Errore di fatto – .
La norma in questione rappresenta un esempio di norma penale in bianco dato che necessita della sussistenza di altre norme che definiscono e qualificano una specificata professione sottoponendone il corretto esercizio all’iscrizione nell’apposito albo professionale.
Testualmente l’art. 348 c.p. dispone che: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.
Dottrina autorevole ritiene che la norma faccia riferimento, esclusivamente, alle professioni presupponendo la mancanza nel soggetto agente dell’abilitazione dello Stato. Ciò circoscrive la cerchia della fattispecie alle cc.dd. libere professioni quali ad esempio architetti, avvocati, biologi, notai. Il requisito dell’abusività necessità che le mansioni inerenti la professione vengano svolte in assenza delle prescrizioni previste dalla legge, quali l’assenza del titolo di studio o del superamento dell’esame di abilitazione, necessario, per l’esercizio della professione. Anche la mancata iscrizione nel relativo albo integra il delitto (così, ad esempio commette reato l’avvocato che essendosi cancellato dall’albo continui ad esercitare la professione). Sul punto si segnala il seguente arresto giurisprudenziale: “Risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all’albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento o del processo penale, in rappresentanza dell’interessato, a nulla rilevando che l’atto possa essere redatto personalmente da quest’ultimo, mentre esulano dagli atti tipici della professione solo le attività di consulenza legale, che possono divenire rilevanti solo se svolte in modo continuativo”. (Cass. n. 26113/2019).
Il soggetto agente è colui che sia: privo del titolo necessario, dell’abilitazione richiesta, non abbia ottemperato alle formalità prescritte per l’esercizio della professione (es. iscrizione presso il relativo albo professionale), ovvero sia stato dal Consiglio dell’ordine professionale sospeso, radiato o interdetto.
Ai fini della sussistenza del delitto de quo è sufficiente lo svolgimento anche di un solo atto professionale, prescindendo dall’occasionalità e/o dalla gratuità della prestazione. In questo modo va interpretata l’espressione “chiunque abusivamente esercita professione”. Quindi, lo svolgimento della mansione inerente la professione non è necessario che avvenga in maniera continuativa.
È bene evidenziare come possano configurarsi delle zone di confine che necessitano di una risoluzione in merito all’esatta circoscrizione di cosa sia un atto professionale, ovvero cosa deve essere considerato come un atto proprio e in quanto tale tipico di una determinata professione e, quindi, affidato soltanto a persone in possesso dell’abilitazione prevista dal legislatore. Se così non fosse, ad esempio, anche una banale medicazione comporterebbe la violazione del precetto di cui all’art. 348 c.p. sotto il profilo dell’esercizio abusivo della professione medica.
Il tema si sviluppa dalla circostanza che benché le disposizioni aggiuntive – postulate dall’art. 348 cod. pen. – delimitino con adeguata determinatezza il perimetro oltre il quale non è permesso lo svolgimento delle professioni, ciò non determina automaticamente il riconoscimento dei comportamenti che trasgrediscono le prescrizioni di cui all’art. 348 c.p. A tal proposito si manifesta la necessità di discernere fra atti propri della professione -– e in quanto tipici a questa riservati – ed atti correlati che possono rappresentarsi come, sostanzialmente, liberi.
Seppur datato, orientamento prevalente della Cassazione statuisce che il comportamento costituente esercizio abusivo della professione deve consistere nell’esercizio di uno o più atti riservati in maniera esclusiva ad una determinata attività professionale. Nondimeno, recenti arresti giurisprudenziali – manifestazione di un indirizzo minoritario – hanno ampliato l’alveo dei comportamenti censurati ai sensi dell’art. 348 c.p. anche agli atti strumentalmente connessi a quelli tipici. Ciò a condizione che le suddette attività vengano poste in essere in maniera continuativa, sistematica e organizzata in modo da determinare nei consociati la parvenza di trovarsi dinanzi ad un professionista. Così sul punto la Corte di Cassazione: “Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché l’attività venga svolta con modalità tali, per continuatività, onerosità ed organizzazione, da creare l’oggettiva apparenza di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”. (Cass. n. 33464/2018)
Infine, per completezza dell’esposizione, giova ricordare come la struttura dell’articolo in scrutinio sia stata novellata, recentemente, dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 – Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute – . Al I comma il legislatore del 2018 ha inasprito rigorosamente la pena edittale riconducendola alla cornice edittale fra un minimo di mesi sei (in precedenza corrispondente al massimo della pena irrogabile) ed un massimo di anni tre di reclusione con l’aggiunta della multa da euro 10.000 a euro 50.000. Inoltre sono stati aggiunti il comma II e il comma III.
Il II comma dispone delle misure accessorie e pertanto: “la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata”.
Il III comma disciplina un’ipotesi di reato proprio disponendo che: “si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.
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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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