Il primo maggio, Festa dei lavoratori, ha portato con sé le novità relative all’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi. Leggi anche l’articolo “Green pass e mascherine: che cosa cambia dal primo maggio”.
Come ben sappiamo, il periodo emergenziale si è concluso al 31 marzo, e tale termine ha segnato anche la fine del periodo di emanazione di decreti emergenziali. Per questo motivo, stavolta, saranno un emendamento al decreto legge del 24 marzo scorso e un’ordinanza “ponte” del Ministro Speranza a stabilire le nuove regole. Forte della campagna vaccinale che ha coperto il 92% della popolazione, il Governo ha determinato queste nuove modalità.
Vediamo cosa cambia, dove rimane l’obbligo e dove invece è prevista soltanto una raccomandazione.
Le mascherine saranno obbligatorie fino al 15 giugno, ma soltanto in alcuni luoghi e situazioni specifiche, come per assistere a spettacoli al chiuso oppure per salire sui mezzi pubblici, mentre, per quanto attiene i luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, sarà solo fortemente raccomandata.
Tale ultima raccomandazione “stona” con tutto quello che abbiamo vissuto fino a oggi, e il Governo sembra voler far “ricadere” l’onere e il peso della responsabilità proprio sul singolo cittadino. Il Sottosegretario alla Saluta Costa, infatti, dichiara “fiducia nei cittadini”.
Lo stesso orientamento è stato assunto dal Ministro della Sanità, Roberto Speranza, che nell’ordinanza ha ricalcato l’emendamento del Governo, sul cui contenuto ha manifestato grande soddisfazione.
Si inizia quindi una nuova fase, dove la responsabilità individuale assume caratteri generali e si sostituisce agli obblighi previgenti con i quali abbiamo imparato a convivere nella nostra quotidianità. Per quanto riguarda il Green Pass, invece, il Governo sta valutando l’archiviazione dello strumento. Ricordiamo, infatti, che il 15 giugno finisce anche l’obbligo di vaccinazione per gli over 50.
Luoghi di lavoro – fortemente raccomandate le mascherine
Nei luoghi di lavoro privati restano i protocolli già in vigore, i quali sono stati già condivisi con le parti sociali. In particolare, come già preannunciato, non ci sarà più l’obbligo di indossare la mascherina, ma solo una forte raccomandazione in tal senso.
Il datore di lavoro, quindi, potrà liberamente mantenere l’obbligo nell’esercizio del suo potere organizzativo e nell’ambito del rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Luoghi di lavoro pubblici – indicazioni per una corretta applicazione dell’ordinanza
Il Ministro per la pubblica amministrazione, nella circolare n. 1/2022 fornisce delle indicazioni di carattere generale per una corretta e omogenea applicazione dell’ordinanza del 28 aprile 2022 nei luoghi di lavoro pubblici.
In particolare, dalla citata circolare emerge l’esigenza che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba prontamente impartire le necessarie indicazioni in ordine all’utilizzo delle mascherine, tenendo in considerazione, oltre alle concrete condizioni dei luoghi di lavoro, anche delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti. La circolare, al riguardo, riporta indicazioni di carattere meramente esemplificativo e non esaustivo.
Nello specifico, l’uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (FFP2) nei luoghi di lavoro pubblici, è raccomandato:
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;
Il loro utilizzo nei luoghi di lavoro pubblici, invece, non si ritiene necessaria:
- in caso di attività svolta all’aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.
La circolare, pertanto, rimette alle singole amministrazioni la scelta di adottare le misure più adeguate alle contestuali esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, le quali sono strettamente connesse all’andamento del quadro epidemiologico e alle eventuali prescrizioni di natura sanitaria adottate dalle autorità competenti.
Cinema e stadi – obbligo fino al 15 giugno 2022
All’interno dei cinema, dei teatri, degli stadi e in generale in tutti quei luoghi in cui si organizzano spettacoli o eventi sportivi che si svolgono al chiuso, la mascherina rimane obbligatoria, sempre fino al 15 giugno 2022.
Mezzi di trasporto – obbligo fino al 15 giugno 2022
Rimane l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sul trasporto pubblico locale, fino al 15 giugno 2022.
Scuola – obbligo fino al termine delle lezioni
Nelle scuole rimane confermato l’obbligo fino al termine delle lezioni.
Discoteca – eliminato l’obbligo
In discoteca non sarà più obbligatoria la mascherina.
Rsa ed ospedali – obbligo fino al 15 giugno 2022
Fino al 15 giugno rimane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali.
Rimane l’obbligo anche per le strutture di ospitalità e di lungodegenza, Rsa, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche per non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.
FFP2 o mascherina chirurgica
Nell’ordinanza del Ministro vengono precisati i luoghi dove è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine FFP2, ovvero nei seguenti casi:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti”.
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Soggetti esonerati
I soggetti che possono non indossare le mascherine sono:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
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