Composizione negoziata della crisi di impresa: flop o stallo temporaneo?

Le aspettative sono alte, ma i risultati stentano ad arrivare: la composizione negoziata per la crisi di impresa è un flop o si tratta di uno stallo temporaneo? Analizziamo i dati di partenza e le prospettive future su questa misura introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 118/2021.

I dati diffusi da Unioncamere in data 22 aprile 2022 lasciano poco spazio alle interpretazioni: le istanze presentate per la Composizione Negoziata della Crisi di impresa sono, a poco più di 5 mesi dal varo (15 novembre 2021 – 22 aprile 2022), soltanto 175. Come testimoniato dai numeri sottostanti, le istanze presentate si concentrano per il 45% in sole 3 regioni (Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna). Non è stata presentata alcuna istanza, invece, in Molise, in Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Interessante anche il ricevimento delle istanze, che sembra piuttosto stabile come indicato nel secondo istogramma. Infatti, nei 5 mesi in cui la misura è entrata in vigore, l’andamento non è stato crescente, quanto invece piuttosto stabile fatte salve alcune concentrazioni. In media, vengono presentate 8 istanze di composizione negoziata alla settimana.

Da ultimo, al fine di comprendere al meglio i numeri attuali, occorre individuare la ripartizione geografica degli esperti, che appare direttamente proporzionale alla collocazione regionale delle istanze presentate. Infatti, al 22 aprile, figurano 1885 esperti iscritti agli elenchi regionali. Il maggior numero di esperti proviene dalla regione Lombardia (432), dalla Toscana (216) e dal Lazio (198), rappresentanti il 55,33% del totale.

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A questo punto, dopo aver analizzato i dati ricevuti da Unioncamere, è possibile riflettere su ciò che effettivamente ci attende in merito a questa misura e sul perché, finora, le istanze presentate sono rappresentate da un numero molto esiguo.

Sicuramente ci sono alcune motivazioni che ostano alla presentazione delle istanze di composizione della crisi. Una è di tipo pratico-operativo, mentre l’altra è condizionata dal momento storico che stiamo vivendo.

Quanto alla prima, si ravvisa facilmente nell’articolo 5 della Cnc, punto 3, che elenca la documentazione necessaria per accedere alla misura in oggetto:

  1. L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
  2. a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del  registro  delle  imprese,  oppure,  per   gli imprenditori  che  non  sono  tenuti  al  deposito  dei  bilanci,  le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA  degli  ultimi  tre  periodi  di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
  3. b) una relazione chiara e sintetica sull’attività  in  concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei  mesi  e le iniziative industriali che intende adottare;
  4. c) l’elenco dei  creditori,  con  l’indicazione  dei  rispettivi crediti scaduti e a scadere  e  dell’esistenza  di  diritti  reali  e personali di garanzia;
  5. d) una dichiarazione sulla  pendenza,  nei  suoi  confronti,  di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
  6. e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  7. f) la situazione  debitoria  complessiva  richiesta  all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  8. g) il  certificato  dei  debiti   contributivi   e   dei   premi assicurativi  di  cui  all’articolo  363,  comma   1,   del   decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il  documento unico di regolarità contributiva;
  9. h) un estratto delle informazioni presenti  nella  Centrale  dei rischi gestita  dalla  Banca  d’Italia  non  anteriore  di  tre  mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.  [3]

Tale documentazione deve essere inserita per l’istanza nell’apposita piattaforma, ed è antecedente e propedeutica sia per la nomina dell’esperto che per l’avvio delle misure protettive.

Risulta, dunque, imprescindibile ottemperare a quanto richiesto.

Emerge subito, tuttavia, un chiaro confronto con quanto disposto dall’articolo 161 comma 6 della Legge Fallimentare (Concordato preventivo “in bianco”), per cui è necessario il solo deposito della seguente documentazione:

L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda  di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi  e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei  rispettivi crediti, riservandosi di  presentare  la  proposta,  il  piano  e  la documentazione di cui ai commi  secondo  e  terzo  entro  un  termine fissato dal giudice, compreso fra  sessanta  e  centoventi  giorni  e prorogabile,  in  presenza  di  giustificati  motivi,  di  non  oltre sessanta  giorni. [4]

È evidente, dunque, una chiara ed oggettiva complessità della documentazione richiesta nella composizione negoziata della crisi rispetto a quella del concordato preventivo “in bianco”. In particolare, i punti e) (certificato unico dei debiti tributari), f) (situazione  debitoria  complessiva ), g) (certificato  dei  debiti   contributivi   e   dei   premi assicurativi), necessitano di diverso tempo di elaborazione da parte degli enti preposti. Non si tratta, dunque, di documenti facilmente reperibili e spesso non collimano con la scarsità temporale a disposizione delle imprese in crisi.


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Quanto alla seconda, invece, è doveroso ricordare che sono ancora importanti gli effetti delle misure governative che puntano a limitare gli effetti della pandemia da Covid – 19. È chiaro, dunque, che gli effetti della pandemia non si esemplifichino del tutto. Bisognerà aspettare qualche mese per ottenere un panorama più completo della situazione. Non dimentichiamo, peraltro, che a breve sarà più evidente anche l’impatto del conflitto russo ucraino sulle nostre imprese, in parte già manifestatosi con l’aumento dei prezzi per le materie prime e il carburante. Anche in questo caso, peraltro, il Governo sta studiando una serie di misure a supporto delle imprese più toccate dal conflitto russo ucraino, come riportato dal Sole 24 Ore.[5]

L’insieme delle misure di aiuto alle imprese ad oggi adottate dal Governo, sia per il conflitto russo ucraino che per la pandemia da Covid 19, hanno impedito l’emersione totale della gravità in cui versa il nostro sistema economico e produttivo. La poca richiesta di istanze di composizioni negoziate e di altre procedure concorsuali è dovuta a questi elementi e, come temono gli addetti ai lavori, sembra soltanto temporanea.

Alcuni eventi, infatti, quali ad esempio la ripresa dell’attività della riscossione, si teme possano far incrementare il numero delle istanze di composizione negoziata e delle altre procedure concorsuali.

A ben vedere, dunque, non si può parlare di flop della misura introdotta dal D.L. 118/2021. Sicuramente vi è un’obiettiva complessità della documentazione richiesta rispetto ad altre procedure (quali il “concordato in bianco”), ma se si tratti o meno dell’unico elemento ostativo per il suo accesso lo si potrà affermare solo quando le misure protettive del governo avranno esaurito i loro effetti e saremo in grado di analizzare con completezza la situazione economico produttiva in cui versa il nostro Paese.

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[1] Istanze di composizione negoziata, Unioncamere, dati aggiornati al 22 aprile 2022.

[2] Istanze di composizione negoziata, Unioncamere, dati aggiornati al 22 aprile 2022.

[3] DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118, articolo 5 punto 3.

[4] Legge Fallimentare, articolo 161 comma 6.

[5] https://www.ilsole24ore.com/art/guerra-ucraina-cosi-piano-aiuti-aziende-piu-esposte-conflitto-AE2Rl2UB

Dott. Davide Bedini

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