- Cos’è la cassa integrazione guadagni ordinaria?
- Quali sono le causali che ammettono il ricorso all’integrazione ordinaria?
- Il d.m. n. 67 del 31 marzo 2022 quale risposta alla crisi geopolitica
1.Cos’è la cassa integrazione guadagni ordinaria?
La cassa integrazione guadagni ordinaria, spesso citata con l’acronimo CIGO, è una delle molteplici misure a sostegno del reddito, finalizzata ad integrare la retribuzione dei lavoratori, allorché ricorra la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. Essa è annoverabile nel più ampio genus dei cosiddetti ammortizzatori sociali. La ratio legis di questo strumento legislativo è quella di sostenere le imprese che versano in situazioni di difficoltà temporanea e transitoria abbattendo i costi legati alla manodopera.
In questo breve contributo non mi occuperò di descrivere, con ricchezza di dettagli, l’ammortizzatore in questione. Ad ogni modo, al fine di rendere al lettore un quadro d’insieme tanto più completo, è opportuno segnalare che l’istituto in commento – in verità – si declina nelle varianti della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e nella Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS); la prima viene concessa con provvedimento amministrativo del direttore della sede Inps territorialmente competente, la seconda con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Quali sono le causali che ammettono il ricorso all’integrazione ordinaria?
Il decreto legislativo n. 148/2015 ammette il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, qualora vengano integrate le seguenti fattispecie: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. Il D.M. n. 95442/2016, adottato in attuazione dell’art. 16 co. 2 del d.lgs. n. 148/2015, completando la base normativa per l’esame delle domande dell’integrazione ordinaria, e con la specifica finalità di dettare le regole per un’applicazione uniforme della predetta integrazione ordinaria, ha individuato precisi eventi degni di intervento. Tra essi merita un cenno l’art. 3, recante “mancanza di lavoro o di commesse o crisi del mercato”, secondo il quale:
“1. Integra la fattispecie «mancanza di lavoro o di commesse» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.
- La relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta l’andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. A richiesta l’impresa produce la documentazione attestante l’andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio.
- Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa, di cui costituiscono indici, oltre agli elementi di cui al comma 2, il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.
- Le fattispecie di cui al presente articolo non sono integrabili nelle ipotesi di imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre, ad esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili, ivi compresi gli eventi meteorologici in edilizia.
Ancora. Meritevole di nota è l’art. 5, la cui rubrica reca “mancanza di materie prime o componenti”, secondo cui:
“1. Integra la fattispecie «mancanza di materie prime o componenti» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all’impresa.
2. La relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta le modalità di stoccaggio e la data dell’ordine delle materie prime o dei componenti, nonché le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalente, indispensabili all’attività produttiva, ivi comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo.
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3. Il d.m. n. 67 del 31 marzo 2022 quale risposta alla crisi geopolitica
Nel precedente paragrafo, seppur fugacemente, si è passato in lettura il d.m. n. 95442/2016 che, come già significato, ha completato la cornice normativa della Cassa integrazione guadagni ordinaria rendendo uniforme l’applicazione dell’istituto.
La crisi geopolitica caratterizzata dal conflitto bellico in corso tra la Federazione Russia e l’Ucraina, si è riverberata, sul piano economico-produttivo, nella difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime fondamentali per il regolare processo delle attività di molte imprese del territorio nazionale. Di talché, si è reso necessario, in guisa impellente, l’intervento normativo. In questo scenario, orbene, è stato realizzato il d.m. n. 67/2022. Esso, operando su una duplice direttrice, ha apportato le modifiche all’art. 3 e all’art. 5 del d.m. citato in introduzione. In relazione all’articolo 3 testé richiamato, si è integrata, per l’anno 2022 e con il comma 3 bis, la causale “crisi di mercato”, prevedendo che essa possa configurarsi – in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina – nel momento in cui la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa derivino anche dall’impossibilità, determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi Ucraina, di concludere accordi o scambi.
Altresì, all’art. 5 del d.m. del 2016, è stato introdotto l’art. 1-bis, grazie al quale la causale “mancanza di materie prime o componenti “è stata ampliata anche ai casi in cui le difficoltà economiche, non prevedibili e non imputabili all’impresa, siano riconducibili alla difficoltà di reperimento delle fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.
Sempre l’art. 5, infine, è stato oggetto di modifica al comma 2; invero, la predetta modifica ha riguardato la relazione tecnica la quale, in caso di difficoltà di reperimento di fonti energetiche funzionali al processo produttivo, ha l’onere di attestare le oggettive difficoltà economiche e la relativa, imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse all’azienda.
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La grave crisi economica che ha attraversato il nostro Paese ha spinto il legislatore ad intervenire, più volte, sul sistema degli ammortizzatori sociali, agendo su quelli esistenti e creandone di nuovi. Questa nuovissima Guida analizza gli istituti della cassa integrazione guadagni ordinaria, delle integrazioni salariali straordinarie e dei Fondi di solidarietà bilaterali, questi ultimi istituiti dalla riforma “Fornero” e resi operativi dal D.lgs. n. 148/2015, tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 e dei più recenti e rilevanti documenti di prassi: › Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 febbraio 2017, n. 3 (trattamenti di integrazione salariale straordinaria) › Circolare INPS n. 36 del 21 febbraio 2017 (importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale) › Circolare INPS n. 9 del 19 gennaio 2017 (aspetti operativi sostanziali della nuova disciplina degli ammortizzatori sociali). Il testo esamina la nuova disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto e chiarisce le modalità concrete di applicazione dei diversi strumenti di integrazione salariale, dalle causali d’intervento alla procedura da seguire e durata delle misure adottate, senza tralasciare gli aspetti previdenziali. Particolare attenzione viene data all’analisi dei Fondi di solidarietà bilaterali quali forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro alle imprese per le quali non sia applicabile la disciplina relativa alla cassa integrazione e illustra le varie tipologie di Fondi previsti dalla normativa vigente e le loro finalità.PAOLO STERN Consulente del Lavoro in Roma. È Partner dello Studio Stern Zanin STP. Componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari. Professore a contratto presso università pubbliche e private.SARA DI NINNO Dottore in Scienze politiche e Relazioni internazionali, collaboratrice area normativa del lavoro presso Stern Zanin. Specializzata in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, è dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato ed internazionale, con tema di ricerca in Diritto del lavoro internazionale, e docente in corsi di formazione in materia di disciplina del rapporto di lavoro.MASSIMILIANO MATTEUCCI Consulente del Lavoro in Roma, associato dello Studio Stern Zanin. Laureato in Economia. Specializzato in normativa di Diritto del lavoro e previdenza sociale. Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto del lavoro dell’Università Niccolò Cusano di Roma. Membro del Centro Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Roma, relatore a convegni e seminari. È articolista per la rivista TWOC dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. Consulente Asseveratore Asseco.LORENZO SAGULO Laureato in Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi “Roma Tre”. Collabora con Stern Zanin nell’area consulenza del lavoro. È specializzato in normativa di Diritto del lavoro e relazioni industriali.
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Note
1. V. art. 16 d.lgs. n. 148/2015; Inps 7/2016
2. Il d.lgs. n. 148/2015 costituisce il testo di riferimento per la Cassa integrazione guadagni L’integrazione straordinaria, previa procedura sindacale di cui all’art. 24 del suddetto decreto e per le sole imprese rientranti nel novero dell’art. 20, viene concessa con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’intero periodo richiesto, al verificarsi delle seguenti situazioni: a) riorganizzazione aziendale; b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; c) contratto di solidarietà.
3. Cfr. R. Del Punta, F. Scarpelli (a cura di), con la collaborazione di M. Marrucci, P. Rausei, Codice del lavoro commentato, Wolters Kluwer, I edizione, 2019, 2879 ss.
4. Cfr. Ministero del Lavoro all’indirizzo lavoro.gov.it
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