Praticanti assunti all’Ufficio per il Processo: sospesi se abilitati

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Il CNF ha riscontrato la nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia dove erano stati formulati due quesiti relativi agli assunti all’Ufficio per il Processo: compatibilità tra assunzione e tirocinio, ma i praticanti abilitati non potranno sostituire il dominus.

>> Leggi il parere del Consiglio Nazionale Forense del 10 maggio 2022

I quesiti formulati dal Dipartimento Affari Giustizia

Con una nota del 12 aprile 2022, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia aveva formulato, al CNF, due quesiti, relativi all’interpretazione dell’art. 11, c. 2-bis, del d.l. n. 80/2021, come introdotto dall’art. 33, c. 2, lett. a), d.l. n. 17/2022:

  • se il praticante possa proseguire il periodo di tirocinio per l’accesso alla professione forense, pure a seguito dell’assunzione presso l’ufficio del processo;
  • se l’avvocato, assunto presso l’ufficio del processo, possa mantenere la titolarità di partita I.V.A. e se l’eventuale cessazione della stessa sia compatibile con la sospensione d’ufficio dall’esercizio della professione, configurata dal richiamato articolo 11, comma 2-bis, del d. l. n. 80/2021.

Compatibilità tra tirocinio e ufficio del processo

E’ stato osservato che l’art. 11, c. 2-bis, d.l. n. 80/2021, non contiene una specifica previsione relativa alla sospensione o all’interruzione del tirocinio in conseguenza dell’assunzione presso l’ufficio del processo, pertanto, in assenza di una previsione che esplicitamente lo preveda, non è possibile ritenere che l’assunzione presso l’ufficio per il processo comporti la sospensione del tirocinio, anche considerando che la sospensione sarebbe pregiudizievole per il praticante. L’insussistenza di una specifica clausola di incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato consentirà al praticante di continuare a svolgere il tirocinio, salvo restando il potere del Consiglio dell’Ordine di verificare l’effettivo svolgimento del tirocinio e la salvaguardia recata dall’ultimo periodo del c. 2-bis, il quale prevede che il praticante possa ricongiungere il periodo trascorso alle dipendenze dell’ufficio del processo col periodo di tirocinio per l’accesso alla professione. Tale disposizione potrà applicarsi all’ipotesi in cui il praticante decida di interrompere il tirocinio, ovvero cancellarsi volontariamente dal registro, ma potrà trovare applicazione anche nel caso di eventuali valutazioni negative da parte del COA con riferimento a singoli semestri, le quali non potranno inficiare il diritto al ricongiungimento, sancito dalla disposizione.

Il praticante abilitato non può sostituire il dominus

Viene distinto il caso del praticante abilitato all’esercizio della professione in sostituzione del dominus (art. 41, c. 12, l. n. 247/12), poiché è l’ultimo periodo del c. 12 lascia intendere che al praticante abilitato al patrocinio sostitutivo si applichi la disciplina della sospensione dall’esercizio della professione prevista per l’avvocato: tale disposizione prevede che l’abilitazione abbia una durata di cinque anni “salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale”. Consegue che il praticante abilitato al patrocinio assunto presso l’ufficio del processo non potrà continuare a svolgere la professione in sostituzione del dominus. Pur rimanendo iscritto per ogni altro effetto nel Registro dei praticanti, l’iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo dovrà essere, invece, sospesa.

La titolarità della Partita Iva

Il CNF ha osservato che la titolarità di partita I.V.A. è annoverata (art. 2, co. 2, lett. a), decreto Ministro della Giustizia n. 47/2016) tra gli indicatori dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, ai fini previsti dall’art. 21 della l. n. 247/12. In caso di sospensione dall’esercizio della professione, circostanza che esclude l’applicazione di tale art. 21, la titolarità di partita I.V.A. diviene irrilevante, dovendo beninteso la stessa essere riattivata al termine della sospensione.

 

 

Avv. Biarella Laura

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