Quando ricorre la desistenza nei reati di danno a forma libera

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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 56)

   Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

1. Il fatto

La Corte di Appello di Salerno, parzialmente riformando una sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, confermava il giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati (in tutto quattro) accusati in ordine al delitto di tentata rapina pluriaggravata, nonché nei confronti di due soli di essi, per un episodio di ricettazione di un moto, riducendo la pena loro inflitta.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponevano ricorso per Cassazione, per il tramite dei loro difensori, tutti gli imputati.

In particolare, uno di essi deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina; 2) violazione dell’art. 49 cod. pen. e vizio di motivazione poiché, secondo questo ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza del reato impossibile; 3) violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza della desistenza volontaria perché, per il difensore, pur dando atto che il programma era stato abbandonato per questioni di opportunità, la Corte di merito non aveva riconosciuto la desistenza.

Un altro tra questi imputati, invece, dal canto suo, prospettava le seguenti doglianze: I) violazione di legge in ordine al delitto tentato e alla desistenza volontaria; II) violazione di legge in ordine alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti in contestazione poiché, per il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto effettuare una verifica di compatibilità fra le circostanze aggravanti contestate e il delitto tentato.

Infine, i restanti due altri imputati, per mezzo del loro comune difensore di fiducia, adducevano i seguenti motivi: a) violazione degli articoli 56 e 628 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di tentata rapina aggravata e violazione dell’art. 115 cod. pen.; b) vizio di motivazione poiché, secondo la difesa, la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su una ricostruzione arbitraria dei fatti; c) violazione dell’articolo 43 codice penale perché, per il legale, non emergeva la prova del dolo e la condotta era stata addebitata a titolo di dolo eventuale; d) violazione dell’articolo 129 cod. proc. pen. giacché, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito non aveva esaminato la possibilità di un proscioglimento per insussistenza del fatto.

Sull’argomento, leggi anche: Introduzione breve al delitto tentato 

3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

I ricorsi erano considerati tutti inammissibili perché (stimati) generici in quanto non in grado di confrontarsi, per la Corte di legittimità, con le (stimate) esaustive e corrette argomentazioni della Corte di appello che aveva respinto tutte le censure difensive avanzate con il gravame e riproposte con i motivi di ricorso.

Oltre a ciò, era altresì fatto presente come le censure proposte, ad avviso degli Ermellini, si risolvessero in censure di fatto contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata concordemente dai giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti mentre, a sostegno della reiezione di un modo di procedere di tal genere, si ricordava come non sia ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di Cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria dal momento che questa Corte non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte, tenuto conto altresì del fatto che, in sede di legittimità, è l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008; Sez. 6, n. 40609/2008).

L’inammissibilità di un siffatto ricorso, quindi, deriva, per la Corte di legittimità, sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell’art. 606 c.p.p., sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa la quale, più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata, finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012).

Chiarito ciò, quanto al primo ricorso summenzionato, gli Ermellini osservavano, dopo avere fatto presente che, secondo un orientamento consolidato, l’atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione “ex ante” e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 5, Sentenza n. 43255 del 24/09/2009), come, nel caso di specie, la Corte di Appello avesse reso sul punto, a loro avviso, una motivazione congrua alle emergenze di fatto e corretta in punto di diritto perché conforme ai principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.

Ciò posto, quanto alla seconda doglianza, si evidenziava che, se è vero che l’inesistenza dell’oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l’oggetto sia inesistente “in rerum natura” o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l’oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 1, Sentenza n. 12407 del 30/09/2019), come (stimato) correttamente osservato dalla Corte territoriale, nel caso in esame, la persona offesa era stata preventivamente avvisata sicché quel giorno non avrebbe percorso il solito tragitto, ma ciò era ricollegabile ad una situazione del tutto accidentale e temporanea.

Pertanto, si trattava di una motivazione reputata assolutamente congrua e corretta in punto di diritto rispetto alla quale la difesa, per i giudici di piazza Cavour, non si era confronta incorrendo, a loro avviso, nel vizio di genericità.

Detto questo, pure il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della desistenza, era ritenuto manifestamente infondato.

Si evidenziava a tal proposito innanzitutto, in via preliminare, che nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento (Sez. 5, Sentenza n. 18322 del 30/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 16054 del 20/03/2018) rilevandosi al contempo che, secondo una consolidata giurisprudenza in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un “quid pluris” consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nell’eliminazione delle conseguenze dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte (Sez. 2, Sentenza n. 22503 del 24/04/2019) fermo restando che la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa (Sez. 4, Sentenza n. 12240 del 13/02/2018).

Ebbene, alla luce di siffatto quadro ermeneutico, la Suprema Corte riteneva come nel caso di specie le censure proposte nel ricorso non fossero adeguatamente supportate dagli elementi di fatto in grado di far ritenere sussistente l’ipotesi di desistenza volontaria.

Ciò posto, per quanto inerisce il secondo ricorso summenzionato, ad avviso del Supremo Consesso, le doglianze ivi enunciate si risolvevano in mere riproposizioni delle medesime censure in tema di tentativo punibile e di desistenza volontaria già esaminate in relazione al ricorso già esaminato fermo restando che l’ultimo motivo censura, ossia quello concernente la mancata esclusione delle circostanze aggravanti, era stimato manifestamente infondato.

Infine, per quanto concerne l’ultimo ricorso suesposto, ossia quello proposto congiuntamente da due dei quattro imputati, gli Ermellini osservavano come anch’esso fosse in buona parte reiterativo delle questioni in merito alla configurazione della desistenza e del reato impossibile già esaminate, con la sola distinzione inerente il terzo motivo di ricorso, ossia quello riguardante la violazione dell’articolo 43 codice penale in quanto i ricorrenti erano stati condannati “sulla scorta di una violazione loro addebitata a titolo di dolo eventuale“.

Orbene, a proposito di tale censura, i giudici di legittimità ordinaria ritenevano come essa sembrasse fare riferimento al reato di ricettazione ascritto ai predetti che, invece ben può essere contestato a titolo di dolo eventuale dal momento che, in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. (Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017).

Ad ogni modo, per la Corte di legittimità, siffatta censura era inammissibile, sia perché non dedotta con i motivi di appello, sia perché generica, in quanto non esponeva le ragioni poste a suo sostegno.

 4. Conclusioni 

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando ricorre la desistenza nei reati di danno a forma libera.

Difatti, in tale pronuncia, è ivi affermato, sul solco di un pregresso orientamento nomofilattico, che, nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento.

Ad ogni modo, perché ricorra la desistenza volontaria, siffatta volontà di interrompere il protrarsi dell’azione deviante non deve essere per forza di cose spontanea, per cui la scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore fermo restando però che il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa occorrendo, invece, un “quid pluris“,consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nell’eliminazione delle conseguenze dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando possa ritenersi effettivamente configurabile la desistenza volontaria, sia per l’autore materiale del reato, che per il concorrente in esso.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisca a fare chiarezza su codesta tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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