L’accesso agli atti edilizi e urbanistici
Il proprietario di un immobile, al fine di ristrutturare l’abitazione di sua proprietà usufruendo dei benefici fiscali di cui al c.d. “Superbonus 110%”, presentava al Comune richiesta di copia conforme della Licenza edilizia del 1968. Il Comune riscontrava l’istanza, asserendo che non era stato possibile rinvenire il faldone, nel contempo attestando che dal Registro delle Licenze Edilizie dall’anno 1959 all’anno 1968 “risulta trascritto, al di fuori dei margini del registro, senza continuità cronologia e temporale ed a parere di chi scrive di dubbia validità, che in data (…) 1968 venne rilasciata Licenza Edilizia n° (…)”. Pertanto, ha agito giudizialmente, con ricorso volto all’acquisizione degli atti necessari a disvelare i titoli legittimanti la costruzione del proprio immobile.
L’interesse personale, attuale, concreto
Il Tar ha accolto il ricorso avanzato verso il diniego del Comune, ritenendo sussistente un interesse personale, attuale e concreto del proprietario all’ottenimento di atti afferenti alla legittimità edilizia e urbanistica dell’immobile.
La natura strumentale del “diritto di accesso”
Il diritto di accesso rappresenta una situazione giuridica che:
- ex se non garantisce la acquisizione o la conservazione di beni della vita e, dunque, non assicura al suo titolare il conseguimento di utilità finali;
- è strumentale, piuttosto, al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali si pone in posizione ancillare (TAR Lombardia, n. 2023/2018).
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La legittimazione all’accesso
La nozione di legittimazione all’accesso vale:
- a rivelare la ontologica natura strumentale del “diritto di accesso” rispetto ad altra, effettiva, posizione sostanziale (che non può ridursi ad un mero “diritto all’informazione”);
- a precludere che un tale potere si risolva in un controllo generalizzato, anche di natura meramente esplorativa o emulativa, sull’agere amministrativo.
L’esigenza acquisitiva
Nella fattispecie, si verte in tema di atti e documenti in relazione ai quali è indubbia la esigenza conoscitiva ed “acquisitiva” de ricorrente, in funzione della tutela delle proprie ragioni, essendo in discussione i titoli afferenti alla legittimità edilizia dell’immobile di proprietà. In definitiva, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione VI) ha ordinato all’Amministrazione di esibire la documentazione richiesta, consentendo anche l’estrazione di copia, e condannando il Comune al pagamento delle spese di lite.
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