(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 130)
Indice
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
1. Il fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trani disponeva la correzione dell’errore materiale contenuto in una sentenza emessa da questo stesso Tribunale di Trani, essendo stato inserito nel dispositivo, dopo le parole “conferma la sentenza del giudice di pace di Trani n. 225/16 emessa in data 8.9.2016”, la seguente pronuncia: “e condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali e di costituzione di parte civile che liquida in E. 1500,00”.
2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso l’ordinanza summenzionata proponeva ricorso per Cassazione il difensore del condannato che deduceva violazione di legge processuale e sostanziale con riferimento agli artt. 127 e 130 cod. proc. pen..
In particolare, il ricorrente si doleva, da un lato, della violazione del diritto di difesa per essere stata l’ordinanza emessa de plano senza previa fissazione dell’udienza camerale, dall’altro, del ricorso all’istituto della correzione dell’errore materiale, strumento (reputato dalla difesa) impropriamente utilizzato per apportare modifiche essenziali al dispositivo di una sentenza definitiva, senza peraltro trovare addentellati nella motivazione della sentenza dal momento che la condanna alle spese in favore della parte civile costituisce una modifica essenziale della sentenza, non rettificabile con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., ma tramite impugnazione ordinaria.
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- L’omessa statuizione della condanna alle spese processuali può essere emendata con la procedura di correzione di errore materiale
- E’ emendabile attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale l’omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato
- Alla correzione di un errore materiale deve provvedersi, a pena di nullità di ordine generale, con procedimento camerale partecipato di cui all’art. 127 cod. proc. pen.
3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso proposto era ritenuto fondato quanto alla nullità processuale conseguente alla violazione del principio del contraddittorio poiché, ad avviso del Supremo Consesso, la procedura di correzione dell’errore materiale, disciplinata dall’art. 130 cod. proc. pen., prevede che il giudice provveda in camera di consiglio a norma dell’art. 127 cod. proc. pen. previa convocazione delle parti interessate per l’udienza camerale.
Ciò posto, per la Suprema Corte, invece, restava assorbito il secondo motivo di impugnazione sul quale tuttavia si richiamva il prevalente indirizzo giurisprudenziale per il quale non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell’imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile (ex pluribus: Sez. 4, n. 9579 del 23/04/2015) trattandosi di emenda non automatica e predeterminata – pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. – ma implicante valutazioni sia in ordine all’ammissibilità della relativa domanda che in ordine all’entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (in tal senso vds. Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020) salvo che dalla sentenza emergano elementi che giustifichino la mancata condanna dell’imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile, in tal caso potendosi emendare l’omissione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021; Sez. 5, n. 14702 del 04/03/2019).
Pertanto, l’ordinanza impugnata era annullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione, affinché costui procedesse nel rispetto delle forme di legge.
4. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse nella parte in cui è ivi chiarito quando non è emendabile, con la procedura di correzione dell’errore materiale, la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell’imputato alle spese processuali.
Difatti, in tale pronuncia, si afferma, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che di norma non si può ricorrere a siffatta procedura ove la sentenza abbia omesso di pronunciarsi in tal senso trattandosi di emenda non automatica e predeterminata – pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. – ma implicante valutazioni sia in ordine all’ammissibilità della relativa domanda che in ordine all’entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione, ad eccezione del caso in cui dalla sentenza emergano elementi che giustifichino la mancata condanna dell’imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile, in tal caso potendosi emendare l’omissione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen..
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba valutare, in relazione ad una decisione connotata da siffatta omissione, se sia possibile ricorrere (o meno) alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen..
Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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