Indice
- L’atto comunale che estende la durata delle concessioni demaniali
- La violazione della Direttiva 2006/123/CE
- I principi dell’Adunanza Plenaria
- Gli effetti
- L’efficacia fino al 31 dicembre 2023
- L’efficacia dell’atto comunale a seguito della pronuncia del TAR
1. L’atto comunale che estende la durata delle concessioni demaniali
L’Autorità Garante per la Concorrenza ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta comunale di un comune aveva stabilito che il medesimo ente locale avrebbe dovuto dare esecuzione alla l. n. 145/18 estendendo il termine di durata delle concessioni demaniali al 31/12/33 e, per l’effetto, ha impartito i consequenziali indirizzi ai competenti dirigenti.
2. La violazione della Direttiva 2006/123/CE
Il ricorso è stato giudicato fondato, con annullamento dell’atto impugnato. L’Autorità ha infatti prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, la violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato interno, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE e l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria, poiché il Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale in tema di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime perché contrastante con la normativa comunitaria che impone l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento delle stesse. In quest’ottica, la delibera comunale sarebbe finalizzata allo specifico effetto di realizzare in concreto la proroga automatica come si evince dal fatto che la stessa prefigura la procedura di proroga ed impartisce indicazioni operative al competente dirigente.
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3. I principi dell’Adunanza Plenaria
Le questioni poste a fondamento del gravame sono state decise dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 17 e n. 18 del 2021), la quale ha chiarito che l’incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni, determina il venir meno degli effetti della proroga della concessione, col conseguente dovere in capo anche agli enti territoriali di non applicazione della disciplina interna illegittima. L’Adunanza ha enunciato dei principi di diritto:
- Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
- Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.
4. Gli effetti
Quanto agli effetti, il TAR ha richiamato l’Adunanza Plenaria che, “consapevole del notevole impatto (anche sociale ed economico) che tale immediata non applicazione può comportare, specie in un contesto caratterizzato da un regime di proroga che è frutto di interventi normativi stratificatisi nel corso degli anni” ha inteso modulare nel tempo l’efficacia della sua pronuncia.
5. L’efficacia fino al 31 dicembre 2023
Così, l’Adunanza Plenaria ha stabilito che “al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.”.
6. L’efficacia dell’atto comunale a seguito della pronuncia del TAR
Alla stessa stregua, il Collegio ritiene di dover modulare gli effetti di questa pronuncia di accoglimento del ricorso, precisando che l’atto impugnato mantiene efficacia fino al 31/12/23 al solo fine di consentire di prorogare a quella data le concessioni demaniali marittime a cui lo stesso si riferisce, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esso cesserà di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, che andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. e fermo restando che, nelle more, l’amministrazione ha il potere/dovere di avviare le procedure finalizzate all’assegnazione delle concessioni nel rispetto dei principi della normativa vigente, come delineati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021.
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