Com’è strutturata la Polizza Assicurativa
Innanzitutto, definiamo cos’è una polizza assicurativa. La parola polizza deriva dal latino pollicitatio che significa promessa; la polizza assicurativa è un contratto nel quale l’assicurato, dopo aver pagato, un premio[1] all’assicuratore, quest’ultimo si impegna a riscattare l’assicurato qualora si dovesse verificare l’evento dannoso con un capitale o una rendita. Tutto ciò viene sancito dall’articolo 1882 del Codice Civile, come segue “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
I requisiti fondamentali per una polizza, in quanto un contratto, sono: la forma, che deve essere scritta, e l’obbligatorietà[2], che deve essere unilaterale[3] e necessita di una prestazione corrispettiva[4]. L’assicurato può avere anche due ruoli: quello di contraente, cioè colui che provvede alla stipula della polizza e ne paga il premio, e quello del beneficiario, cioè colui a cui è destinata la prestazione.
L’oggetto della polizza deve essere chiaro e ben definito fin dall’inizio come prescritto dalla legge; infatti, nel caso cui dovessero esserci lacune e ambiguità, interviene l’articolo 1370 del Codice Civile, che permette di scegliere la versione più incline all’assicurato “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”.
Differenza tra polizza tradizionale e parametrica
Dopo aver definito la polizza assicurativa tradizionale, nella quale perlappunto il premio è calcolato sulla base delle caratteristiche dell’assicurato, nella polizza automatica o parametrica il premio viene calcolato considerando le provabilità dell’evento. Nello specifico, in casi di sinistro, nella polizza classica dopo aver effettuato i dovuti controlli e le perizie, il soggetto verrà indennizza sulla base dei danni effettivi; invece, nella polizza parametrica, l’assicurato non ha necessità di dimostrare il danno subito e sarà indennizzato sulla base della provabilità che avvenga quell’evento con una somma prestabilita.
Cosa assicura la polizza parametrica
L’assicurazione parametrica principalmente è usata contro: i disastri naturali (come terremoti, uragani, cicloni e tutti quei fenomeni naturali assicurabili attraverso dati metereologici misurabili in un determinato periodo), i raccolti agricoli (come l’inquinamento atmosferico, la siccità, la grandine che creano danni al settore, anche questi sono quei fenomeni naturali assicurabili attraverso dati metereologici misurabili in un determinato periodo) e per la cancellazione o ritardi di voli aeree o eventi.
Negli ultimi anni l’assicurazione parametrica sta iniziando a coprire nuovi settori, come: contro le perdite di profitto di attività produttive dovute da attacchi informatici, pandemie, etc…; un calo del tasso dell’occupazione delle camere d’hotel e simili dovuti a condizione climatiche avverse, pandemie, etc…; protezione per il blocco di macchinari industriali dovuto ad attacchi informatici.
Questa tipologia di polizza è molto interessante, in quanto trova una forma assicurativa in tutte quelle materie dove la polizza classica non può intervenire e ha dei costi accessibili a tutti. Ad esempio, nel caso di un’alluvione, purtroppo, la polizza classica non può essere sostenibile dagli assicurati; invece la polizza automatica va a creare dei prezzi scientifici, poiché l’evento si basa su un parametro isolato, a differenza di quello che avviene per la polizza classica, dove il danno può avvenire da un’infinità di eventi anche non considerati.
Conseguenze della Polizza Parametrica
Da tutto ciò possiamo desumere che questa tipologia di polizza, sicuramente, ha degli effetti positivi in quanto permette di offrire molti benefici; infatti, negli ultimi anni si sta assistendo a un incremento di queste tipologie di polizze assicurative. Un punto a loro favore, sicuramente, è il premio, in quanto, essendo non elevato, permette ad un’ampia platea di usufruire di questa polizza: ciò permette la diminuzione del cosiddetto “protection gap”, poiché tutte quelle aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, che non potevano permettersi un’assicurazione del genere, oggi possono, con prezzi accessibili e, allo stesso tempo qualora dovesse avvenire un evento dannoso, ricevendo questo “piccolo” risarcimento, l’azienda riesce a ripartire nel breve tempo e le provabilità di un eventuale fallimento sono molto minori.
Allo stesso tempo questa tipologia di polizza può portare a due conseguenze negative, perché questa tipologia di polizza, per la sua natura differente dalla classica polizza, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio prodotto finanziario, nel quale il contraente non usa più la polizza come mezzo per salvaguardare la sua attività, ma la considera in modo differente, ossia la vede come una scommessa sull’accadimento di quell’evento e il suo fine è solo quello di incassare l’indennizzo. Un’ulteriore conseguenza negativa potrebbe essere che l’assicuratore stesso rischia di non avere più il controllo sui sinistri che dovrà indennizzare, quindi, è necessario adottare un sistema che permetta di controllare a più livelli, in modo tale da evitare eventuali truffe e indennizzare il sinistro in modo coretto.
Queste due conseguenze negative determinano la tematica del principio indennitario. La problematica riguarda la liquidità del sinistro parametrico, in quanto è possibile che, avvenuto il pagamento di quell’indennizzo, non ci sia un reale pregiudizio o che il pregiudizio subito sia inferiore all’indennizzo ottenuto; dunque, in questa situazione, è necessario valutare l’articolo 1904 e il 1905 del codice civile, dove procede a esaminare il profilo dell’interesse assicurativo, la natura e la regolazione dell’indennitaria della prestazione. Bisogna capire se il principio indennitario sia un limite insuperabile o potrebbe essere in una forma più flessibile; tutto ciò comporterebbe che l’assicurato potrebbe avere un indennizzo maggiore del suo status quo ante; un sistema del genere, come sottolineavo pocanzi, potrebbe creare un meccanismo speculativo molto simile alla scommessa. La giurisprudenza e la dottrina, su questa tematica, hanno due interpretazioni: la prima, rifacendosi agli articoli 1904, 1905, 1907, 1910, 1916 c.c., che declina quegli obblighi del principio indennitario; la seconda, rifacendosi agli articoli 1910 e 1916 c.c., permette di sostenere la modificabilità. L’art. 1908 sottolinea (“Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti”) che è possibile evitare determinate truffe, poiché, nel tempo, il bene dovrebbe perdere o acquisire un valore diverso da quello iniziale e attraverso un’accurata stima, si riuscirebbe ad indennizzare il giusto valore del bene.
Note:
[1] È la somma da versare per la copertura assicurativa.
[2] Esige obblighi a chi lo contrae.
[3] Esige le prestazioni solo a una parte.
[4] L’assicurato provvede a pagare il premio e l’assicuratore provvede a risarcire l’eventuale danno.
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