Indice
- Il dovere di collaborazione
- L’indice
- Il deposito della copia semplice della decisione impugnata
- L’inammissibilità dell’appello
1. Il dovere di collaborazione
La Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha evidenziato che il deposito della sentenza appellata risulta espressione di un elementare, quanto gratuito (non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali), dovere di collaborazione della parte col giudice d’appello, affinché quest’ultimo, tramite la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa in modo immediato e veloce individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado.
2. L’indice
E’ stato inoltre puntualizzato che il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile”, il quale elenchi i documenti prodotti non soltanto numericamente, bensì pure con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto, e in tale indice la sentenza impugnata dovrebbe, in modo auspicabile, occupare il primo posto.
3. Il deposito della copia semplice della decisione impugnata
La Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha infine precisato che, nel vigore del c.p.a., sebbene non sia richiesto il deposito della decisione impugnata in copia autentica, perdura l’onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata (ex multis, Cons. St., V, 28.5.2014, n. 2773), e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico (ex multis, Cons. St., IV, 26.4.2022 n. 3174), altresì specificando che la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata risulta funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio (Cons. St., VI, 3.6.2022 n. 4520).
4. L’inammissibilità dell’appello
Nella specie, è stato ritenuto sussistente un profilo di inammissibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio, in quanto l’appellante non ha depositato, entro il termine di deposito di 30 giorni decorrente dall’ultima notificazione, la sentenza appellata, adempimento appunto prescritto dall’art. 94 c.p.a. a pena di decadenza.
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