Inoltre, l’articolo 97 della Costituzione, al comma 2[1], prevede nel nostro ordinativo il principio di imparzialità e di buon andamento.
Indice
1. I principi dell’attività amministrativa previste dal legislatore italiano
Pertanto, a questo punto diventa importante elencare i diversi principi che, indirettamente e direttamente, deve rispettare l’azione amministrativa.
- Principio di legalità
Il principio di legalità non è espressamente previsto dalla nostra Costituzione, ma è considerato un principio generale del nostro ordinamento concernente i rapporti tra la legge e l’azione amministrativa. Tale principio ha ad oggetto il punto che l’azione amministrativa deve perseguire determinati fini di legge e, pertanto, avere la corretta copertura legislativa. Tale principio si ricava dall’articolo 97, comma 2, che stabilisce che l’organizzazione degli uffici pubblici segue le disposizioni legislative
- Principio di imparzialità
Per principio di imparzialità si intende un comportamento oggettivo dell’amministrazione, che non avvantaggia e non svantaggia nessuno, che opera facendo prevalere l’interesse pubblico o privato solamente quando lo stesso abbia il diritto di prevalere e che, inoltre, si astiene in caso di conflitti di interessi, anche solo potenziale, che possono non garantire il rispetto del buon andamento dell’amministrazione. Il principio di imparzialità, insieme al principio di buon andamento, sono il corollario dell’indipendenza dell’azione amministrativa, sanciti dall’articolo 97, comma 2, della Costituzione. Pertanto, con tali principi la pubblica amministrazione non deve discriminare i soggetti coinvolti e deve garantire trattamenti simili in situazioni analoghe.
- Principio di buon andamento
Tale principio, desumibile, come già ricordato, dall’articolo 97, comma 2, della Carta costituzionale, pone l’obbligo alla pubblica amministrazione di agire sempre nel modo più adeguato al fine di garantire l’interesse pubblico, evitando ingerenze esterne, come ad esempio quel tipo di influenze di stampo politico. Il principio in esame è caratterizzato da principi di stampo privatistico come efficienza, efficacia, celerità, economicità.
- Principio di trasparenza
Per principio di trasparenza, possiamo individuare tale principio come un diritto alla conoscibilità dell’operato della PA all’esterno. Tale principio ha assunto oggigiorno una connotazione particolare perché, con il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, nello specifico all’articolo 1, comma 1, la trasparenza è intesa come accessibilità totale ai documenti e ai dati detenuti dalla pubblica amministrazione, al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini e il controllo più diffuso al fine di verificare l’effettivo perseguimento delle finalità istituzionali e del controllo della spesa pubblica.
- Principio di pubblicità
Per principio di pubblicità si intende appunto che l’amministrazione è tenuta a pubblicare i documenti e per cui a rendere conoscibili all’esterno alcuni tipi di essi. La pubblicità pone la soddisfazione dell’esigenza di un controllo democratico da parte dei cittadini sull’attività svolta dalla pubblica amministrazione e si realizza con la pubblicazione e comunicazione di documenti, atti e procedure, al fine di rendere visibile e controllabile l’operato dell’amministrazione anche dall’esterno.
- Principi di collaborazione e buona fede
Tali principi sono divenuti fondamentali nel nostro ordinamento a seguito di recenti riforme legislative[2] che hanno comportato l’inserimento all’articolo 1, comma 2-bis, della legge del 7 agosto del 1990, n. 241, dei principi di collaborazione e buona fede nel rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Pertanto, tale previsione rafforza ancora di più la visione dei cittadini, coinvolgendoli nell’azione amministrativa, in quanto gli stessi non sono più visti come soggetti meramente passivi della stessa ma, bensì in un’ottica attiva, di tipo partecipativo.
- Il principio di semplificazione
Tale principio è previsto espressamente all’articolo 1 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e rappresenta un criterio direttivo dell’attività amministrativa, imponendo all’amministrazione di eliminare ogni fase non necessaria al fine di garantire la rapidità dell’adozione del provvedimento espresso ed è strettamente legato al principio di non aggravamento del procedimento, quest’ultimo giustificato solo da risultanze dell’istruttoria, quindi motivato. Inoltre, il principio di semplificazione è stato potenziato anche con il Decreto Rilancio che ha disposto una liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza Covid-19. Inoltre, la semplificazione nel procedimento amministrativo si evince anche dal termine del procedimento che, ove non previsto, sia di 30 giorni, nonché dall’obbligo di procedere e provvedere nei casi di procedimenti di iniziativa privata o d’ufficio.
Infine, la legge del 7 agosto del 1990, n. 241, all’articolo 21-nonies, comma 1, recentemente novellato, prevede che il termine massimo, c.d. ragionevole, entro il quale l’amministrazione possa esercitare il potere di annullamento d’ufficio, pertanto provvedimento di secondo grado, a dodici mesi, decorsi i quali il provvedimento entra in convalescenza.
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2. I principi comunitari
- Il principio del legittimo affidamento
Tale principio impone alla pubblica amministrazione che debba esercitare il proprio potere nei confronti del privato, di tenere nel debito conto l’interesse alla conservazione di un vantaggio, un bene, o altra utilità, conseguito in buona fede dal privato stesso grazie ad un previo intervento con atto apposito della pubblica amministrazione, al quale sia seguito un decorso di un tempo ragionevole.
- Il principio di proporzionalità
Tale principio misura il potere amministrativo tramite il rapporto tra mezzo e fine, interessi pubblici e privati, esercitando la giusta misura del potere in modo tale da assicurare un’attività amministrativa idonea e proporzionata alla situazione che si presenta dinanzi l’amministrazione.
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Note
[1] Tale comma recita che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
[2] Il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge dell’11 settembre 2020, n. 120, ha inserito all’articolo 1, comma 2-bis, della legge del 7 agosto 1990, n. 241.
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