- L’ interpretazione di Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722
- La fattispecie concreta giudicata in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722
- Problematiche terminologiche
- L’ evoluzione storico-giuridica del concetto di “ingente quantità”
- SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 versus Sezioni Unite Biondi
1. L’ interpretazione di Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722
Ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, “ se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’ Art. 73 [ TU 309/90 ] riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’ aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 [ ovvero, le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre, in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva ] “. Ora, tale comma 2 Art. 80 TU 309/90, in tema di ingente quantità, è stato oggetto di commento da parte di Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, la quale ha statuito che “ a seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal DL 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati da Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258 ( Sezioni Unite Biondi ), per l’ individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ ingente quantità p. e p. ex comma 2 Art. 80 TU 309/90; con riferimento alle cc.dd. Droghe “ leggere “, la soglia rimane fissata in 2 Kg. di principio attivo “. Molti, giustamente, hanno salutato con favore il limite, per la cannabis, di 2 Kg. di principio attivo, fissato in Cass., SS.UU. 30 gennaio 2020, n. 14722. In effetti, finalmente, il valore-soglia dei 2 Kg. di haschisch e di marjuana ha reso più agevolmente interpretabile il comma 2 Art. 80 TU 309/90, in tanto in quanto l’ aggravante dell’ ingente quantità di canapa reca, finalmente, un limite numerico-ponderale certo, che, benché correggibile con la ratio anche della purezza dello stupefacente, toglie il Magistrato del merito da fastidiose aporie generanti incertezze nonché contrasti giurisprudenziali. La soglia dei 2 Kg. di principio attivo per l’ haschisch e la marjuana consente di pervenire ad un’ applicazione maggiormente oggettiva ed algebrica del comma 2 Art. 80 TU 309/90. Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, dopo decenni di incertezze ermeneutiche, ha “ algebrizzato “ il comma 2 Art. 80 TU 309/90, pur se la “ ingente quantità “ dev’ essere sempre congiunta ad una contestualizzazione che tenga conto di tutte le sette aggravanti contenute nel comma 1 Art. 80 TU 309/90. In particolar modo, de jure condito, il cpv. 2 comma 2 Art. 80 TU 309/90 invita l’ interprete, ex lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/90, a tenere nella massima considerazione la variabile del grado di purezza e, dunque, della potenziale auto-lesività di “ sostanze stupefacenti o psicotrope adulterate o commiste ad altre, in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva “ ( lett. e comma 1 Art. 80 TU 309/90 ). Come si può notare, il cpv. 2 comma 2 Art. 80 TU 309/90 combina tra di loro la valutazione quantitativa e quella qualitativa. Tuttavia, in Dottrina, non manca chi ha evidenziato che Cass., SS.UU. 30 gennaio 2020, n. 14722, nel porre il limite dei 2 Kg. di principio attivo per la canapa, viene a sostituirsi al Legislatore. In effetti, Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 introduce una ratio giurisprudenziale che, però, non rinviene conferma sotto il profilo legislativo. Pertanto, in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, di nuovo, la Giurisprudenza colma una lacuna de jure condito senza che il Legislatore confermi tale integrazione al comma 2 Art. 80 TU 309/90. Ovverosia, nell’ inerzia parlamentare, s’ innesta il lavoro integratorio della Giurisprudenza di legittimità, la quale assurge all’ indebito rango di fonte di produzione del Diritto. P.e., secondo Perrotti & Spinelli ( 2014 ) “ il comma 2 Art. 80 TU 309/90 è un esempio paradigmatico della crisi del principio di legalità “, giacché la Giurisprudenza è costretta ad integrare eccessivamente le lacune lasciate dal Legislatore. Oppure ancora, Fiandanca ( 2011 ) parla di “ protagonismo giudiziale “, in tanto in quanto la Suprema Corte, come nel caso di Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, viene ad assumere il ruolo del Legislatore nello statuire parametri esegetici che hanno il sapore di veri e propri interventi novellatori solitamente riservati all’ ordinaria attività parlamentare, troppo lenta e, dunque, troppo esposta alle inevitabili prepotenze interpretative della Giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, Palazzo ( 2016 ) sostiene che “ tale soluzione [ del limite dei 2 Kg. di principio attivo di cannabis di cui in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 ] salvaguarda il rispetto del principio di determinatezza della legge penale; tuttavia [ … ] non elimina i dubbi di violazione del principio di legalità [ e ] di riserva di legge [ ex Art. 117 Cost. ] ed accentua la tendenza dell’ Ordinamento penale verso quei caratteri del diritto penale giurisprudenziale propri delle tradizioni di common law “. Anche Milone ( 2016 ) denunzia l’ eccessivo “ ruolo creativo della Giurisprudenza “, la quale, anche in tema di “ ingente quantità “ di stupefacenti, reca ad un “diritto giurisprudenziale penale“, che viola la riserva di legge prevista dall’ Art.117 Cost. . Come rimarcato da Amarelli ( 2014 ), il comma 2 Art. 80 TU 309/90 manifesta un mancato equilibrio tra Legislatore e Giurisprudenza, pur se, come notano Palazzo & Viganò ( 2018 ) è forse inevitabile che un Legislatore lento e lacunoso, come quello italiano, lasci spazio, inevitabilmente, ad una Magistratura necessariamente creativa ed ipertroficamente integratoria nei confronti di dati legislativi oggettivamente pieni di lacune, antinomie ed altri innumerevoli difetti tecnici che inficiano la certezza del Diritto . Pure Epidendio ( 2017 ) non nasconde che il comma 2 Art. 80 TU 309/90 è una norma eccessivamente lata e generica. Per conseguenza, non deve stupire l’ intervento novellatorio di Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, pur se l’ Art. 117 Cost. non delega alcun potere legislativo espresso alla Suprema Corte. In buona sostanza, il “ Diritto giurisprudenziale “ appare come una sorta di male necessario, cagionato da un Legislatore distratto, che novella poco e con scarso rigore tecnico. L’ intervento di Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 è costituzionalmente illegittimo, ancorché indispensabile, sotto il profilo pratico, per mantenere un minimo di certezza del Diritto all’ interno del tormentato e, senza dubbio, lacunoso comma 2 Art. 80 TU 309/90.
2. La fattispecie concreta giudicata in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722
L’imputato di Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 era stato condannato, in secondo grado, alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione ed alla multa di 40.000 euro per i delitti pp. e pp. ex commi 1 e 4 Art. 73 TU 309/90, ovverosia il reo aveva coltivato 1.087 piante di cannabis indica, poi maturate e dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole. Tale “ ingente quantità “, ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, aveva recato ad un aumento di pena pari ad un anno ed otto mesi di reclusione, con 10.000 euro di maggiorazione della multa. In totale, dalle piante di cannabis si sarebbe potuto ricavare 1,780 Kg. Di principio attivo. Ora, il dubbio giurisprudenziale, ex Art. 618 Cpp, era se l’ aggravante dell’ ingente quantità, ex comma 2 Art.80 TU 309/90, scatti oltre 1 Kg. di principio attivo, oppure oltre i 2 Kg. di principio attivo. Infatti, nel caso esaminato da Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, la soglia raggiunta vera pari a 1,780 Kg. . Ex comma 1 art. 618 Cpp, Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 è stata chiamata a rispondere a due quesiti in punto di Diritto, ossia:
- “ se mantenga validità il criterio per la determinazione dell’ ingente quantità [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ] fissato dalla Sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto (1 a 2000) tra quantità massima detenibile, come prevista nell’ elenco allegato al DM 11 aprile 2006, e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma restando la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto”
- “ come debbono essere individuati i fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina il confine inferiore dell’ ingente quantità [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ] nell’ ipotesi di reati concernenti le cc.dd. droghe “ leggere “
Tuttavia, chi redige avverte l’ insopprimibile esigenza, per onestà intellettuale, di precisare che, a parere di chi scrive, è e rimane non pertinente la categoria dottrinaria e giurisprudenziale delle cc.dd. ” droghe leggere “. Non esiste alcuna droga “ leggera “. Tantomeno la canapa, la quale, nel lungo periodo, reca a devastanti effetti medico-tossicologici. Il THC distrugge l’ equilibrio degli ormoni secreti dal cervello, pur se gli effetti altamente nocivi si manifestano solo nel lungo periodo. Oltretutto, l’ haschisch e la marjuana sono alla fonte di numerosi incidenti stradali nonché di omicidi stradali. I cannabinoderivati recano applicazioni terapeutiche in rari casi e , ogni modo, sempre sotto stretto controllo medico. In particolar modo, l’hascisc ( da cui l’ eloquente lemma italiofono “assassino“ ) è refrattaria alle terapie e genera un’ intossicazione difficilmente rimediabile. La cannabis è una droga “ leggera “ soltanto nella distorta ed ipocrita visione del politicamente corretto.
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3. Problematiche terminologiche
Provvidenzialmente, nel Paragrafo 15 delle proprie Motivazioni, Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 chiarisce la corretta terminologia da impiegare nell’ analisi del comma 2 Art. 80 TU 309/90 e della correlata normativa.
- dose media giornaliera: trattasi di una ratio ormai abrogata nel 1993. Il concetto di dose media giornaliera è stato introdotto, per la prima volta, nell’ Ordinamento giuridico italiano, con la L. 162/1990. Tale dose media giornaliera indicava il limite alla detenzione per uso esclusivamente personale. La L. 162/1990 è stata successivamente recepita nel comma 1 Art. 75 TU 309/90 e nella lett. c) comma 1 Art. 78 TU 309/90. Il DPR 171/1993, in attuazione di un referendum popolare abrogativo, ha soppresso ogni riferimento alla nozione di dose media giornaliera
- dose media singola: indica, nel vigente TU 309/90, la quantità di principio attivo, per singola assunzione, idonea a produrre effetto stupefacente, psicotropo, psicoattivo o allucinogeno su un soggetto tollerante e dipendente
- dose-soglia: tali lemmi indicano la quantità massima di sostanza stupefacente detenibile da un soggetto per uso personale. Essa è determinata dall’ incremento della dose dose media singola sulla base di un moltiplicatore stabilito nel DM 11 aprile 2006 e variabile in relazione a ciascuna sostanza. La dose soglia non viene calcolata sulla base della dose normalmente assunta in una giornata; da cui il concetto di “ provvista “, che rappresenta la dose-soglia acquistata dal tossicodipendente in vista del proprio consumo per alcuni giorni, sino al possibile e successivo incontro con lo spacciatore abituale.
Molto importante, sempre nel paragrafo 15 delle Motivazioni di Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, è la specificazione secondo cui “ il concetto su cui si fonda il percorso argomentativo delle Sezioni Unite Biondi è quello della dose-soglia e non quello della dose media giornaliera, che [ dopo il DPR 171/1993 ] non risulta più normativamente esistente ed è, dunque, giuridicamente irrilevante [ … ] Il valore della dose-soglia si ricava oggi dalla moltiplicazione della dose media singola per un fattore [ individuato nel DM 11 aprile 2006 ] [ … ] [ su base tecnica ] pari a:
- 5 per la cocaina
- 10 per l’ eroina
- 20 per il THC
la cui determinazione già sconta la differente pericolosità o efficacia drogante dei vari tipi di stupefacente “
4. L’ evoluzione storico-giuridica del concetto di “ingente quantità”
Nel 2000, Sezioni Unite Primavera hanno tentato di superare l’ orientamento mercantilistico, vagamente connesso alla “ saturazione del mercato illecito delle droghe “. Più dettagliatamente, Sezioni Unite Primavera asseriva che “ bisogna agganciare l’ applicabilità dell’ aggravante [ … ] [ dell’ ingente quantità ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ] al riconoscimento, da parte del giudice di merito, della capacità del quantitativo di droga [ sequestrato ] di soddisfare le esigenze di un numero rilevante di tossicodipendenti all’ interno del comprensorio territoriale in cui l’ imputato ha operato “. Nonostante l’ intervento delle Sezioni Unite Primavera, la ratio della “ quantità talmente ingente da saturare il mercato delle droghe “ è stata applicata, per svariati anni, dalla Giurisprudenza di legittimità, pur se il criterio mercantilistico lasciava un eccessivo margine discrezionale al Magistrato di merito. Anzi, molti Precedenti della Suprema Corte hanno contestato, oltretutto, la nebulosità del lemma “ saturazione “ con afferenza al mercato nero degli stupefacenti, il quale, essendo illecito per ontologia, è e rimane non analizzabile e non statisticamente prevedibile. L’ orientamento mercantilistico non è stato intaccato nemmeno dal DL 272/2005, ovvero dalla c.d. Riforma Fini-Giovanardi, che ha abrogato qualunque distinzione legislativa tra droghe pesanti e droghe leggere ( leggere ? ). Anzi, la Riforma Fini-Giovanardi del 2005 ha reintrodotto, nella lett. a) comma 1 bis Art. 73 TU 309/90, la ratio della quantità massima detenibile ( QMD ) per uso esclusivamente personale. La QMD era (pre)determinata grazie a moltiplicatori illustrati ed aggiornati periodicamente dal DM 11 aprile 2006, emanato dal Ministero della Salute e calibrato sul potenziale pericolo di overdose che contraddistingue ciascuna singola sostanza d’ abuso. Nel 2010, si manifestò un grave contrasto ermeneutico, all’ interno della Cassazione, tra la VI Sezione e la IV. La VI Sezione asseriva la necessità di parametri numerici per determinare la QMD delle varie sostanze. In effetti, un parametro algebrico è oggettivamente incontestabile e previene eventuali contrasti esegetici. D’ altra parte, anche a parere di chi redige, la predisposizione di una cifra, per la valutazione della QMD, impedisce il sorgere di una Giurisprudenza creativa ove il Magistrato, come accade nella Common Law, assurge al ruolo di Legislatore nell’ interpretare il concetto di ingente quantità ex comma 2 Art. 80 TU 309/90. La predisposizione, secondo la Sezione VI, di un criterio matematico ostacola la trasformazione del Magistrato in una fonte di produzione del Diritto. Viceversa, la Sezione IV premeva per il mantenimento del criterio della “ saturazione territoriale del mercato delle droghe “ proposta dalle Sezioni Unite Primavera. La Sezione IV, al limite, sosteneva che un eventuale criterio numerico, per la QMD, avrebbe dovuto essere allestito dal Legislatore e non dalle Sezioni Unite della Cassazione, che, a parere della Sezione IV, doveva interpretare la ratio della “ ingente quantità “ senza generare norme giurisprudenziali alternative a quelle legislative. Tuttavia, secondo chi commenta, il criterio matematico proposto dalla VI Sezione salvaguardava, in maniera maggiormente idonea, il plurisecolare principio della certezza del Diritto. P.e., nella “ Law and Economics “ statunitense, i parametri algebrici prevengono numerose antinomie e lacune e rendono meno faticosa ed arzigogolata l’ attività interpretativa del Magistrato di merito. La risposta alle summenzionate aporie è giunta con le Sezioni Unite Biondi ( Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258 ). Sezioni Unite Biondi, nel Paragrafo 15 delle Motivazioni, hanno rimarcato che “ il discrimine tra l’ uso personale di sostanze stupefacenti e le condotte, viceversa, sanzionate penalmente [ ex Art. 73 TU 309/90 ] è già segnato da un dato numerico: la c.d. dose-soglia, ossia quel valore che sancisce la rilevanza penale di una condotta ed è ricavato -per ogni sostanza [ più o meno uncinante ] – dal prodotto della moltiplicazione del valore della dose media singola, espressa in milligrammi, per un fattore ( il moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche [ tossicologiche ] di ciascuna sostanza ) individuato [ … ] [ dal DM 11 aprile 2006 ]. [ … ]. Rilevato, quindi, che un dato numerico esprime il discrimine tra condotta penalmente irrilevante e condotta sanzionata penalmente [ ex Art. 73 TU 309/90 ], allora si deve individuare un parametro [ similmente ] numerico anche per segnare il discrimine tra la quantità non ingente di sostanza stupefacente e quella da ritenere ingente ai fini della configurabilità dell’ aggravante ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 “. Dunque, come si può notare, le Sezioni Unite Biondi del 2012 aprivano la strada ad una qualificazione numerica sia della QMD, sia dei valori oltre i quali reputare precettivo il comma 2 Art. 80 TU 309/90. Finalmente, a parere di chi redige, le Sezioni Unite Biondi del 2012 ripristinavano la certezza del Diritto nel contesto della non semplice esegesi del comma 2 Art. 80 TU 309/90. Dopo ventidue anni di incertezze ermeneutiche, le Sezioni Unite Biondi, grazie a parametri matematicamente predefiniti, sanavano la semantica gravemente lacunosa dei lemmi “ ingente quantità “. Siffatti valori matematici sono stati calcolati sulla base del DM 11 aprile 2006, contestualizzato all’ interno di 65 leading-cases pervenuti presso la Suprema Corte dal 2010 al 2011 ed adeguatamente catalogati dall’ Ufficio del Massimario. Ovverosia, secondo le Sezioni Unite Biondi, è “ non ingente “ una QMD che non superi di 2000 volte la dose-soglia espressa, in milligrammi, di principio attivo ex DM 11 aprile 2006. Quindi, le dosi-soglia che, moltiplicate per 2000, integravano l’ aggravante ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 erano le seguenti:
- 750 mg. per la cocaina ( ingente quantità = 750 x 2000 )
- 000 mg. per l’ eroina ( ingente quantità = 250 x 2000 )
- 000 mg. per l’ haschisch ( ingente quantità = 1000 x 2000 )
Riassumendo:
- ingente quantità eroina = oltre i 500.000 mg. ( 5 etti )
- ingente quantità cocaina = oltre i 1.500.000 mg. ( 1,5 Kg. )
- ingente quantità haschisch = oltre i 2.000.000 mg. ( 2 Kg. )
Per il vero, molti Precedenti hanno attenuato il dato quantitativo delle Sezioni Unite Biondi con il dato qualitativo. D’ altronde, anche il cpv. 2 comma 2 Art. 80 TU 309/90 contestualizza l’ ingente quantità all’ interno del grado di purezza ex lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/90. In effetti, in presenza di una quantità ingente di stupefacente con una purezza qualitativa infima, non ha senso parlare di pericolosità tossicologica della sostanza. Dunque, un’ ingente quantità poco pura reca ad una pericolosità lesiva meramente astratta e, per conseguenza, non penalmente perseguibile ex Art. 73 TU 309/90
Merita senz’ altro di essere segnalata la Sentenza di Consulta n. 32/2014, la quale ha abrogato la Riforma Fini-Giovanardi ed ha ripristinato la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, ammesso e non concesso che esistano sostanze “ leggere “ sotto il profilo del danno medico-tossicologico. A seguito di Consulta 32/2014, molti Precedenti della Suprema Corte, tra il 2014 ed il 2015, hanno aspramente contestato le Sezioni Unite Biondi. A titolo paradigmatico, si pensi, per esempio, tra le molte Sentenze critiche, a Cass., sez. pen. III, 21 maggio 2014, n. 25176, a parere della quale “ il differente sistema scaturito dalla decisione [ n. 32/2014 ] della Corte Costituzionale smentisce la ratio normativa vigente all’ epoca delle Sezioni Unite Biondi e, di conseguenza, tale Giurisprudenza deve essere rimeditata, in considerazione dell’ accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con una interpretazione soltanto aritmetica e, dunque, automatica dell’ aggravante dell’ ingente quantità ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 “. Tuttavia, Cass., sez. pen. III, 21 maggio 2014, n. 25176 non ha trovato molto seguito. Infatti, sempre tra il 2014 ed il 2015, la maggior parte dei Precedenti di legittimità ha rimarcato che ogni problematica, dopo Consulta 32/2014, è stata risolta dal DL 36/2014, il quale, nel comma 1 bis Art. 75 TU 309/90, ha ripristinato la sanzione esclusivamente amministrativa per l’ uso personale di stupefacenti. Inoltre, sempre il DL 36/2014 ha ribadito il perdurante vigore del DM 11 aprile 2006, ai fini della (pre)determinazione algebrica della QMD pero ogni singola sostanza, a seconda dello specifico potenziale uncinante e della pericolosità tossicologico-forense.
5. SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 versus Sezioni Unite Biondi
Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 concorda con l’ attuale orientamento maggioritario, allineato con i parametri squisitamente matematici proposti da Sezioni Unite Biondi ai fini del riconoscimento della precettività o della non precettività del comma 2 Art. 80 TU 309/90. Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, nel Paragrafo 12.1 delle proprie Motivazioni, specifica che “ è erroneo sostenere che [ … ] il travolgimento del sistema tabellare stabilito dalla Legge Fini-Giovanardi, per effetto di Consulta 32/2014, implichi la necessità di ridefinire i criteri per l’ applicazione dell’ aggravante [ dell’ ingente quantità ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ]. L’ unica conseguenza derivante dalla [ rinnovata ] distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere [ … ] è quella di dover differenziare, a seconda della sostanza, la pena-base sulla quale, poi, deve essere applicato l’ incremento per la ricorrenza [ eventuale ] della circostanza aggravante dell’ ingente quantità, e non certo quella di riscrivere i criteri per la sua configurabilità, a fronte [ tra l’ altro ] di un dato normativo – quello del comma 2 Art. 80 TU 309/90 – rimasto testualmente invariato “. In effetti, Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 ha giustamente notato pure che Consulta 32/2014 ha novellato le tabelle allegate, ex Artt. 13 e 14 TU 309/90, alla Normativa sugli stupefacenti, ma non è affatto stato novellato o abrogato il DM 11 aprile 2006, che, pertanto, prosegue a giuridificare validamente la QMD per ciascuna sostanza, tanto pesante quanto leggera. Dunque, Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 appoggia le Sezioni Unite Biondi, in tanto in quanto “ il Legislatore – recuperando, con il DL 36/2014, l’ efficacia del DM 11 aprile 2006, contenente l’ indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti ( QMD ) riferibili ad un uso esclusivamente personale – ha fatto salvo proprio quell’ atto di normazione secondaria che la Sentenza Biondi aveva posto alla base del proprio argomentare, partendo dal dato testuale della specifica indicazione numerica di un limite massimo di principio attivo detenibile, per giungere alla fissazione di un limite minimo – pure esso coerentemente fondato su dati numerici – per il riconoscimento della circostanza aggravante dell’ ingente quantità [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ] “. Inoltre, non è assolutamente vero che le Sezioni Unite Biondi abbiano imprigionato la ratio dell’ ingente quantità all’ interno di parametri algebrici eccessivamente de-contestualizzanti. Infatti, come specificato da Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, nel Paragrafo 12.3 delle proprie Motivazioni, “ il superamento del limite minimo della quantità di principio attivo individuato dalle Sezioni Unite Biondi non determina automaticamente la sussistenza dell’ aggravante, dovendosi, in ogni caso, avere riguardo alle circostanze del caso, da valutarsi in riferimento alla pericolosità della condotta ed al livello di potenziale compromissione della salute e dell’ Ordinamento pubblico [ … ]. Può, al limite, il giudice anche non applicare [ automaticamente ] l’ aggravante [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ] seppur sia superato il valore-soglia “. Dunque, Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 nega che le Sezioni Unite Biondi abbiano ridotto il Magistrato di merito ad un mero calcolatore elettronico. La QMD va sempre e comunque contestualizzata all’ interno di tutte le nove aggravanti specifiche di cui all’ Art. 80 TU 309/90. D’ altronde, anche il cpv. 2 comma 2 Art. 80 TU 309/90 afferma esso stesso che, ope legis, l’ ingente quantità dev’ essere analizzata anche alla luce del grado di purezza della sostanza stupefacente ex lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/90. Le Sezioni Unite Biondi non “ algebrizzano “ l’ Art. 80 TU 309/90, in tanto in quanto tutte le nove aggravanti vanno attentamente analizzate. L’ ingente quantità, quindi il DM 11 aprile 2006, non è l’ unico o il più importante parametro di gravità
Rimane, poi, da dirimere la controversia interpretativa afferente alla determinazione del moltiplicatore contenuto nel DM 11 aprile 2006 per stabilire la QMD. Nel 2012, le Sezioni Unite Biondi avevano statuito una dose-soglia, per la canapa, nel DM 11 aprile 2006, pari a 1.000 mg., con un moltiplicatore pari a 2000; dunque, la QMD “ non ingente “ di haschisch è pari, infine, a 2 Kg. . Tuttavia, nel 2012, ai tempi delle Sezioni Unite Biondi, la dose-soglia, per la cannabis, nel DM 11 aprile 2006, era di 500 mg. e non di 1.000 mg. Tale errore è stato cagionato dal DM 4 agosto 2006, che aveva aumentato da 20 a 40 il moltiplicatore della dose-soglia di canapa di 25 mg. . Per conseguenza, la QMD di haschisch era aumentata a 1.000 mg ( 1 Kg. ), ma, successivamente, il TAR del Lazio, addì 21/03/2007, ha annullato il DM 4 agosto 2006.
Ora, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l’ aggravante dell’ ingente quantità scatta dopo la QMD di 1 Kg. di haschisch. Viceversa, secondo un diverso orientamento esegetico, il moltiplicatore deve essere pari a 4.000 e non a 2.000, per un totale di QMD di 2 Kg. di cannabis. Il secondo orientamento è stato sostenuto, per la prima volta, da Cass., sez. pen. III, 28 settembre 2016, n. 47978. Anche Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 aderisce a tale seconda interpretazione, in tanto in quanto “ l’ evidente errore di lettura del DM quanto al valore-soglia di principio attivo di THC non può inficiare in alcun modo l’ accertamento empirico delle quantità rilevanti effettuato dalle Sezioni Unite Biondi, ma impone solo una correzione dei fattori del calcolo, per ricostruirlo secondo i principi espressi in Sentenza. E che questa correzione riguardi il moltiplicatore normativo della dose media singola ( 20, divenuto 40 e poi tornato 20 ) per ottenere la dose-soglia o, in alternativa, il moltiplicatore empirico di questa ( 2000 o 4000 ) poco importa, perché il risultato aderente all’ esito dell’ indagine induttiva delle Sezioni Unite cristallizzato nelle Sezioni Unite Biondi è che la soglia minima perché si possa intendere ingente una quantità di droga leggere è di 2 Kg. di principio attivo “ ( Paragrafo 14.3 delle Motivazioni di Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 ).
L’ importante, come rimarcato da Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 1472 è che le Sezioni Unite Biondi, con il loro parametro aritmetico, “ soddisfano indubbiamente l’ esigenza di una necessaria prevedibilità delle decisioni giudiziarie “. Gli altri criteri, come quello mercantilistico o quello della saturazione del mercato territoriale, creavano una Giurisprudenza eccessivamente creativa, con una conseguente, ipertrofica ed esasperata discrezionalità del Magistrato di merito. Le Sezioni Unite Biondi, pur non negando la contestualizzazione del reato, tutelano meglio l’ universale principio di certezza e di prevedibilità collettiva del Diritto. Un Diritto Penale senza la debita prevedibilità è incostituzionale e contrario a qualsivoglia logica giuridica.
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Bibliografia
- Amarelli, Legge penale e giudice: un vecchio rapporto alla ricerca di un nuovo equilibrio, www.sistemapenale.it, 2014
- Epidendio, Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la crisi del diritto penale tra le corti, Diritto Penale Contemporaneo, 28 settembre 2017
- Fiandanca, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’ età del protagonismo giudiziale, Criminalia, Edizioni ETS, Pisa, 2011
- Milone, Legalità e ruolo creativo della giurisprudenza nei rapporti tra diritto penale e processo, www.dirittopenaleuomo.org n. 2/2016
- Palazzo, Legalità tra law in the books e law in action, Diritto Penale Contemporaneo, Rivista Trimestrale, n. 3/2016
- Palazzo & Viganò, Diritto Penale. Una conversazione, Il Mulino, Bologna, 2018
- Perotti & Spinelli, Punizione e legalità nel diritto penale italiano. Primi appunti per un confronto in chiave storica, Cassazione Penale, 2014
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