La prescrizione del reato: analisi degli articoli 157 e ss. del codice penale

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      Indice

  1. Il principio di legalità in tema di prescrizione del reato
  2. La natura sostanziale ovvero processuale della prescrizione
  3. I termini di decorrenza per il maturarsi della prescrizione.
  4. In cosa differiscono sospensione e interruzione della prescrizione?
  5. (segue) … la sospensione
  6. (segue) … e l’interruzione
  7. Conclusioni

1.Il principio di legalità in tema di prescrizione del reato

La prescrizione del reato, codificata nell’art.157 del Codice penale, è effetto giuridico del decorso del tempo e trova la sua ratio nel venir meno dell’interesse dello Stato di far eseguire una condanna come conseguenza della commissione o omissione di un’azione incriminata dalla legge penale come reato. Si rinviene anche nella prescrizione il più generale principio di legalità della fattispecie penale: secondo tale principio, infatti, si è perseguibili penalmente solo se al tempo in cui fu commesso il fatto era previsto dalla legge come reato. Dovendosi intendere come incriminate sia le condotte previste nel Codice Rocco sia quelle contenute nelle leggi speciali.

La prescrizione produce quale effetto l’estinzione del reato se sono decorsi minimo sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni e comunque decorso il termine massimo della pena stabilita per la singola fattispecie penale. Il reato si estingue nelle forme e con le modalità di computo tassativamente previste dalla legge: è fissato, pertanto, nell’art.157 c.p., il principio di legalità. Ai fini della prescrizione del reato, si tiene conto della pena edittale prevista nel tempo in cui il reato si è consumato o è stato tentato: quando, pertanto, il fatto sanzionabile è stato commesso. Il principio di legalità, nell’art.157 c.p., è manifesto anche nel sesto comma, come modificato nel tempo, laddove è previsto il raddoppio dei termini, per il verificarsi della prescrizione, per determinati reati tassativamente individuati dalla legge e quindi per i delitti colposi di danno, omicidio colposo, per i delitti consumati o tentati col metodo dell’associazione a delinquere di stampo mafioso e a scopo di terrorismo e per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo, salvo che sussista la circostante attenuante della minore gravità del fatto e la causa di non punibilità qualora l’azione delittuosa sia posta in essere a danno di un minore di anni tredici da parte di altro minorenne se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

2. La natura sostanziale ovvero processuale della prescrizione

Se si considera la prescrizione come istituto di diritto sostanziale, la stessa è sottoposta alla disciplina secondo la quale, in caso di successione di leggi penali nel tempo, si applica la norma più favorevole al reo e quindi ai fini della valutazione della prescrizione è necessario risalire al termine prescrizionale più favorevole per il presunto colpevole fungendo, in tal caso, da funzione rieducativa e di reinserimento sociale. Se si considera la prescrizione come istituto di diritto processuale, assolve alla funzione di sgravio dei procedimenti o processi penali, anche in caso di successione nel tempo di leggi penali si applicano i termini della norma in vigore al momento in cui il fatto è stato commesso. Secondo la Giurisprudenza per pronunciare la prescrizione del reato, questa deve essere maturata fino al giorno in cui viene letto il dispositivo in udienza: non rilevando che il termine di prescrizione sia maturato nel periodo tra la lettura del dispositivo e il deposito delle motivazioni.

3. I termini di decorrenza per il maturarsi della prescrizione.

Per la decorrenza dei termini di prescrizione si tiene conto del dies a quo che in ogni caso non è computato e si prendono in considerazione regole precise a seconda del tipo di reato: se il reato è consumato, il termine decorre dal giorno della consumazione; se il reato è tentato, il termine decorre dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per i reati permanente o continuato, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione. Se la punibilità di un reato dipende dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nel caso di particolari reati fissati nell’art.392, comma 1 bis c.p.p. commessi nei confronti dei minori, l’individuazione del dies a quo è determinata ex lege nel momento in cui viene compiuto il diciottesimo anno di età, come statuito nel 2017 con legge modificativa dell’art.158 c.p., salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva; quando la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e pecuniaria, si applica il termine di tre anni. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.

In ogni caso, la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.


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4. In cosa differiscono sospensione e interruzione della prescrizione?

Avuto riguardo alla decorrenza della prescrizione, si devono considerare gli artt. 159 c.p. e ss. sulla sospensione e interruzione del corso della prescrizione avendo avuto cura il legislatore di delinearne nell’art.161 c.p. alcune distinzioni: la sospensione opera limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo; l’interruzione ha effetto nei confronti di coloro che hanno commesso il reato. Cessata la causa sospensiva del procedimento o del processo penale, il termine prescrittivo ricomincia a decorrere computando i giorni antecedenti e successivi; nel caso dell’interruzione della prescrizione, invece, il termine comincia a decorrere ex novo dal giorno in cui è cessata la causa interruttiva, perdendo efficacia ai fini del computo della prescrizione il tempo precedentemente trascorso.

L’art.161 c.p. stabilisce poi che in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, più della metà per il reato di istigazione alla corruzione e corruzione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché per la recidiva aggravata, non può superare i due terzi per i recidivi reiterati e il doppio per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Si considerano singolarmente e separatamente la sospensione e l’interruzione del corso della prescrizione, disposte rispettivamente nell’art.159 e 160 c.p.

5. (segue) … la sospensione

La ratio legis della sospensione del termine della prescrizione risiede nel non recare pregiudizio alla pretesa punitiva e repressiva dello Stato, al verificarsi di determinate cause in virtù delle quali se il termine prescrittivo continuasse a decorrere si potrebbe creare nocumento alla persona offesa del reato e verrebbe meno l’attitudine preventiva speciale e conseguentemente generale della sanzione penale: la concreta inflizione della pena mira a distogliere l’agente dal commettere di nuovo reato e i consociati dal delinquere. Il termine di prescrizione è sospeso nei casi di autorizzazione a procedere; nelle ipotesi di questioni deferite ad altro giudizio fino al giorno in cui sono decise; nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni comprovate di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore; nei casi di sospensione del procedimento penale per assenza dell’imputato. Al riguardo, la Corte costituzionale nel 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 bis dell’art.159 c.p., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

6. (segue) … e l’interruzione

Al pari della sospensione, nell’art.160 c.p. sono fissate tassativamente le cause di interruzione del corso della prescrizione: l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto; l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice; l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio; il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena; la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna. Non solo il Codice penale, ma anche alcune leggi speciali contengono cause interruttive della prescrizione, si vedano a tal fine la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria e il decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace, nonché il verbale di contestazione o l’atto di accertamento delle violazioni relative ai delitti in materia tributaria. Se si considera l’interesse punitivo quale ratio legis dell’interruzione della prescrizione, il termine si interrompe al momento dell’emissione dell’atto interruttivo; se si considera, invece, l’interesse posto a tutela del diritto di difesa dell’imputato, il termine si interrompe quando l’atto indicato dalla legge è notificato a questi.

L’interruzione del termine della prescrizione trova la sua ratio nell’evitare che una congestione del procedimento per dar seguito alle indagini ovvero alle pronunce dell’autorità giudiziaria, possa far venire meno la certezza della pena all’esito di un processo in cui sia accertata la colpevolezza del reo ma sia intervenuta la prescrizione.

La prescrizione cessa di decorrere dalla pronuncia della sentenza di primo grado ex art.161 bis c.p. di recente introduzione. Concluso il processo in Corte di Cassazione con annullamento della sentenza con rinvio di fronte al giudice di primo grado, la prescrizione comincia a decorrere dalla pronuncia definitiva di annullamento col deposito delle motivazioni.

7. Conclusioni

In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, l’intervenuta prescrizione – determinando l’estinzione del reato – fa venire meno l’esercizio della funzione repressiva e punitiva dello Stato e potrebbe generare nell’agente la falsa percezione psicologica o previsione che possa tornare a delinquere facendo affidamento sulla prescrizione del reato.

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