La Confisca Penale: definizione e alcuni aspetti

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Al di la delle specifiche ipotesi previste dalle norme speciali, la confisca nel nostro ordinamento ha diverse configurazioni che spesso ha sollevato contrasti in dottrina, giurisprudenza e corti sovranazionali, con la conseguenza che non sempre si giunge ad una univoca conclusione circa la sua natura.

Indice

  1. Definizione generale
  2. Confisca – Misura di sicurezza – Natura preventiva
  3. Contrasto Giurisprudenziale  – Intervento delle Sezioni Unite 2021
  4. Confisca per equivalente– Misura Sanzionatoria – Natura Repressiva
  5. Confisca Allargata e Confisca di prevenzione
  6. Confisca Urbanistica

1. Definizione generale

La confisca è un istituto che conferisce allo stato il potere di sottrarre il bene al proprietario al fine di rompere il nesso materiale con il reato.

2. Confisca – Misura di sicurezza – Natura preventiva

Infatti è prevista come misura di sicurezza patrimoniale, da applicarsi in seguito a condanne penali laddove il bene rappresenti per il reo attrattiva per il proseguimento della sua condotta illecita, riconoscendo ad essa natura di prevenzione, che mantiene la sua efficacia anche quando il reato, per qualsiasi causa, dovesse estinguersi.

Il bene ablato deve avere uno strettissimo legame con il reato, tant’è che viene definita confisca diretta e le ipotesi sono disciplinate all’art.240 cp.

In quanto misura di sicurezza, essa è sottoposta alla relativa disciplina, ovvero principio di legalità e giurisdizione e regime del tempus  regit  actum quindi applicazione sfavorevole retroattiva a differenza della disciplina della pena con irretroattività sfavorevole.

3. Contrasto Giurisprudenziale  – Intervento delle Sezioni Unite 2021

Ultimamente si è posto il problema se il denaro depositato sul conto corrente, potesse essere considerato oggetto di confisca diretta. Cio’ ha suscitato un contrasto pretorio in cui si è contrapposto ad un orientamento del 2015 nel senso di misura diretta, altro successivo orientamento, sia pur minoritario, che nega tale diretta derivazione laddove si riesca a dimostrare che il denaro depositato sul conto è frutto di una diversa e lecita operazione economica.

Nel 2021 le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate, al fine di dirimere tale contrasto, affermando la natura diretta della confisca del denaro, attesa la sua fungibilità.


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4. Confisca per equivalente– Misura Sanzionatoria – Natura Repressiva

Il nostro ordinamento disciplina anche la confisca per equivalente, ovvero l’ipotesi, sussidiaria alla confisca diretta, in cui lo Stato ricorre al potere ablativo esercitandolo sul valore delle cose nella disponibilità del reo. Non a caso si parla di anche di confisca di valore e/o confisca indiretta ad evidenziare che non c’è in questo caso quello stretto nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato.

Ora proprio l’assenza dello stretto legame nel senso di cui sopra, ne ha posto in discussione la natura preventiva di misura di sicurezza, al punto tale che la giurisprudenza maggioritaria la qualifica come misura sanzionatoria ovvero repressiva con conseguente applicazione della disciplina della pena ( irretroattività sfavorevole della norma sopravvenuta).

A tanto i giudici sono giunti per effetto di un risalente pronunciamento della Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo, la quale ha ritenuto che allorquando la confisca colpisca beni diversi da quelli strettamente legati al reato, dovesse escludersi la natura preventiva, tipica delle misure di sicurezza, dovendosi, al contrario, riconoscersi natura sanzionatoria con carattere afflittivo (repressivo) tipico della pena sottoposta pertanto alla relativa disciplina.

5. Confisca Allargata e Confisca di prevenzione

Il sistema normativo prevede anche la confisca allargata, ovvero quella misura per cui lo stato ricorre al potere ablativo sulle somme e/o cose delle quali il soggetto non sia in grado di giustificarne la provenienza atteso il suo reddito e/o la sua condizione economica.

Anche in merito a codesto istituto si discute circa la sua natura, ovvero se misura di sicurezza o misura repressiva.

Invero la disputa nasceva poiché si è equiparata la confisca allargata alla confisca di prevenzione confluita nel codice antimafia, ritenuta da una Cassazione risalente, misura sanzionatoria, slegata dall’accertamento circa la pericolosità sociale del reo, occorrendo solo il requisito materiale della sproporzione.

Successivamente la Cassazione nel 2015 con orientamento ormai consolidato ha confermato la natura preventiva (ante delictum) della misura incentrata proprio sulla pericolosità sociale, che costituisce la misura temporale dell’ablazione del preposto, e quindi idonea ad interrompere l’attrattiva con il reato. In altre parole è proprio la pericolosità sociale del preposto, che anticipando, la valutazione, induce alla misura in parola al fine di evitare che questi compia il delitto.

6. Confisca Urbanistica

Infine ulteriore oggetto di discussione pretorio è dato dalla confisca urbanistica prevista dall’art.44 del DPR 380/2001. La disposizione citata prevede la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi realizzate allorchè intervenga una sentenza definitiva che accerti la lottizzazione abusiva.

Invero per i giudici nazionali la misura ha natura amministrativa la cui applicazione prescinde dal requisito della colpevolezza.

Sul punto è intervenuta la Corte Europea che ha ritenuto la misura di natura afflittiva, con la conseguenza che l’interpretazione della Cassazione si poneva in evidente contrasto con l’art.7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che richiede la necessaria colpevolezza dell’imputato.

I giudici italiani per adeguarsi a tale pronuncia sono allora ricorsi all’applicazione dell’art 3 della legge 689/81 che anche per le sanzioni amministrative richiede l’accertamento della colpevolezza. In sostanza confermano la natura amministrativa della misura pur riconoscendo che occorre accertare la colpevolezza dell’imputato.

L’istituto in parola è stato oggetto di interventi successivi negli anni della Corte Europea, la quale ha precisato che la sua applicazione è subordinata all’accertamento soggettivo e oggettivo del reato, sia pure prescritto, in un processo ove sia presente la parte che sia posta in grado di difendersi e sempre che il provvedimento di condanna sia proporzionalmente idoneo rispetto al reato.

Tali principi sono stati pedissequamente osservati dalle Sezioni Unite della Cassazione il cui intervento è stato richiesto nel 2020 con la Sentenza n.13539.

Infine nel 2021 la Corte Costituzionale, adita dalla Corte di Appello di Bari, che poneva questione di legittimità dell’art.44 DPR 380/2001 per violazione dell’art 117, comma primo della Costituzione, in riferimento all’art.1 del Protocollo n.1 CEDU, nella parte in cui configura la confisca urbanistica come misura obbligatoria e automatica, e non consente al giudice di subordinare l’applicabilità all’inadempimento di un obbligo di adeguamento delle opere abusive alle prescrizioni della pianificazione urbanistica.

La questione di legittimità costituzionale è stata tuttavia dichiarata inammissibile, con sentenza 08 luglio 2021, n.146. in quanto l’accoglimento della stessa avrebbe implicato un intervento non consentito alla Corte Costituzionale, consistente nell’individuazione – in violazione delle prerogative del legislatore – di strumenti meno afflittivi alla confisca, in mancanza di soluzioni univoche ricavabili dal contesto normativo di riferimento.

In sostanza può concludersi, sia pure con qualche incertezza,  che per i giudici nostrani la confisca urbanistica riveste natura penale rispetto ad una iniziale posizione che ad essa riconosceva natura amministrativa che prescindeva dall’accertamento della colpevolezza del reo.

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