Decreto-legge “PNRR2” pubblicato in G.U: introdotte misure dal 30 giugno

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La legge di conversione (Legge n. 79 del 29 giugno 2022) del decreto-legge cd. “Pnrr 2” (D.L. n. 36/2022) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022. Dal 30 giugno multe per mancata accettazione di pagamenti tramite Pos, dal I luglio fattura elettronica per forfettari ed esterometro in formato XLM.

     Indice

  1. Fatturazione elettronica
  2. Esterometro
  3. Multe per mancata accettazione di pagamenti tramite Pos
  4. Sismabonus 110%

1. Fatturazione elettronica

L’articolo 18 del decreto-legge in esame (come convertito in Legge n. 79/2022) prevede che dal I° luglio scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfetari con ricavi o compensi che oltrepassano i 25.000 euro. Al nuovo obbligo sono soggetti coloro che ricadono nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario), e coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 398/1991, se i ricavi o compensi dell’anno precedente siano risultati superiori a euro 25.000. A seguito del nuovo obbligo di impiego della fattura elettronica, i soggetti minori saranno tenuti anche alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori, alla conservazione elettronica delle fatture, all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo.

2. Esterometro

Dal I° luglio 2022, in merito alle operazioni che saranno effettuate secondo il criterio previsto dall’art. 6 del DPR 633/72, i dati dovranno essere trasmessi con le seguenti in formato XML via SdI sulla base delle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018, versione 1.7 e, per le operazioni attive, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi e, inoltre, per le operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Quanto al regime sanzionatorio dell’esterometro, al I° luglio 2022 risultano essere state differite, ad opera del decreto cd. semplificazioni (decreto-legge n. 26/2022) le novità in vigore dallo scorso 1° gennaio, cioè la sanzione di 2 euro per fattura, fino a concorrenza di 400 euro mensili. La sanzione viene ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, ove la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze ovvero se, nello stesso termine, vengono trasmessi i dati corretti.

3. Multe per mancata accettazione di pagamenti tramite Pos

Dal 30 giugno 2022 scattano le multe per le ipotesi di mancata accettazione di pagamenti tramite Pos (art. 18), strumentazione che peraltro diviene definitivamente obbligatoria anche per gli studi professionali, così anticipando la scadenza già fissata dal decreto-legge n. 179/2012, al I° gennaio 2023. Per l’effetto, a decorrere dal 30 giugno, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carta di pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Sul tema leggi anche: Fisco: diventa obbligatorio l’uso del POS per gli avvocati

4. Sismabonus 110%

La legge di conversione del decreto-legge Pnrr2 ha disposto una proroga del cd. “sismabonus acquisti”, condizionandolo alla ricorrenza di determinate condizioni: l’articolo 18, c. 4-ter, del decreto-legge n. 36/2022, come convertito in legge, ha novellato il c. 4 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 /2020 (cd. Rilancio), statuendo che: “Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022”. Pertanto, in assenza di tali condizioni, nella finalità di accedere al cd. sismabonus acquisti nella misura potenziata al 110%, la stipula dell’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori deve avvenire entro la data del 30 giugno 2022, diversamente per i rogiti stipulati a seguito di tale termine, e comunque fino al 31 dicembre 2024, il beneficio sismabonus acquisti compete nella misura ordinaria del 75% o dell’85%.

Avv. Biarella Laura

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