Il nuovo Protocollo anti-contagio per i luoghi di lavoro

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Il 30 giugno 2022, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute.

     Indice

  1. Protocollo del 30 giugno
  2. Monitoraggio
  3. Obiettivo
  4. Impegno dei datori di lavoro
  5. Contenuti

>>>Leggi il provvedimento completo<<<

1. Protocollo del 30 giugno

Il Protocollo contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione:

  • della situazione epidemiologica alla data di sottoscrizione,
  • della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio,
  • di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2022 avente come oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”, del Ministro per la Pubblica Amministrazione il 29 aprile 2022.

2. Monitoraggio

Le Parti si sono impegnate a incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali già condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

3. Obiettivo

Il Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, facendo salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e linee guida vigenti per specifici settori, emanate per il contenimento del virus COVID-19.

4. Impegno dei datori di lavoro

Aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione ivi riportate, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

5. Contenuti

Il documento si sviluppa in 13 punti:

  1. INFORMAZIONE: il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare.
  2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO: il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del d.l. n. 24/2022, convertito in l. n. 52/2022 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680/2022. Se, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
  3. GESTIONE DEGLI APPALTI: in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
  4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA: il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi. Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
  5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: è obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
  6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE: l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
  7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI: l’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. E’ necessario garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
  8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI: si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni.
  9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: fermo quanto previsto dal d.l. n. 24/2022, come convertito in legge, ove una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi temperatura corporea superiore a 37,5° C, e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il sintomatico deve essere subito dotata di mascherina FFP2.
  10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS: la sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.
  11. LAVORO AGILE: nel Protocollo si ritiene che il lavoro agile rappresenti uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.
  12. LAVORATORI FRAGILI: Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.
  13. VERIFICHE: nelle aziende sono costituiti i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Avv. Biarella Laura

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