Il software anti evasori VERA (Verifica dei Rapporti Finanziari) è stato “licenziato” a seguito dell’approvazione espressa dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, che si è assicurata che vengano rispettati i principi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (GDPR) ovvero che i dati vengano anonimizzati per tutta la fase iniziale di analisi, e che vengano poi ricondotti alle persone fisiche identificate solo nella fase successiva e finale, per cui la base giuridica del trattamento sarà appunto il provvedimento di lotta contro l’evasione fiscale.
L’intelligenza artificiale che supporta il sistema VERA dispone di un elevato livello di precisione, ma per evitare errori le operazioni saranno sempre supportate dal controllo umano. Ogni intervento umano verrà opportunamente tracciato con registrazione dei log e i soggetti deputati a trattare i dati verranno debitamente formati e autorizzati al trattamento.
Indice
1. Ma come funziona in pratica questo algoritmo?
Grazie all’intelligenza artificiale di VERA, sarà possibile incrociare i dati che emergono dalle dichiarazioni dei redditi con i dati presenti sul web, proprio quel patrimonio di informazioni che volontariamente, ogni giorno, diamo in pasto ai social ed a piattaforme di cui non sappiamo sostanzialmente nulla e che invece di noi sanno tutto, al fine di comporre un identikit del contribuente. Il fine è di stabilire se i redditi dichiarati siano congrui e compatibili con lo stile di vita condotto, incrociando anche i dati delle app di pagamento (Satispay, Apple pay e simili), i registri immobiliari e gli acquisti registrati in qualsiasi banca dati digitale.
VERA concentrerà i controlli verso i comportamenti fraudolenti e in caso di incongruità segnalerà il caso (anonimo) all’Agenzia delle Entrate. Solo dopo la segnalazione si potrà accedere al nominativo reale del contribuente, per effettuare i dovuti controlli e per permettere all’interessato di esercitare i suoi diritti (ivi compresi quelli di difesa e di rettifica).
L’inevitabile compressione del diritto alla privacy è stata oggetto di giudizio di bilanciamento, che tuttavia vede le attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale come prevalenti in quanto obiettivi principali dell’ordinamento, in nome e in ragione delle quali alcuni diritti dei cittadini possono essere limitati e compressi, anche per le esigenze di attuazione del PNRR.
2. Altre misure di sicurezza
Oltre alla misura dell’anonimizzazione fino al momento della segnalazione, è stato imposto all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza di trattare esclusivamente i dati personali indispensabili al raggiungimento delle finalità di analisi del rischio di evasione ai sensi della legge n. 190/2019 (principio di minimizzazione) e di mettere in atto azioni e misure finalizzate ad evitare l’utilizzo di dati non aggiornati o inesatti, nonché idonee misure di sicurezza tecnica e organizzativa, per garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni elaborate.
Per quanto riguarda le policy di conservazione dei dati, questi non potranno essere conservati oltre il secondo anno successivo a quello in cui matura l’accertamento ed in nessun caso, comunque, la conservazione potrà estendersi dopo la chiusura di eventuali contenziosi che dovessero instaurarsi.
Infine, per quanto attiene l’accesso ai propri dati da parte dei contribuenti, ferma restando la possibilità per ciascun interessato di fare rettificare i propri dati inesatti (diritto garantito dal GDPR), sono diverse al momento le ipotesi di procedura.
Il contribuente potrebbe aver diritto di accesso dal momento della consegna del processo verbale di constatazione, dalla notifica dell’atto istruttorio ovvero dal momento dell’atto di verifica per gli interessati sottoposti a controllo vero e proprio.
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