Indice
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
1. Il fatto
Il Tribunale di Monza rigettava una istanza di riesame, confermando il decreto di perquisizione e sequestro ex art 247 c.p.p..
2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 324 c. 6 c.p.p. e dell’art. 178 c.p.p. ravvisandosi una nullità per omessa notifica dell’avviso della data dell’udienza fissata per la trattazione del riesame ad uno dei legali che era stato in precedenza nominato unitamente a un suo collega; 2) violazione e falsa applicazione della legge penale, e in particolare dell’art. 16 c.p.p., dell’art. 2 e art. 18 D.lgs. n. 74/2000, rilevante ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in quanto, ad avviso del ricorrente, sarebbe difettata la motivazione in ordine all’articolata eccezione di incompetenza avendo la difesa contestato la competenza della procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza perché la residenza fiscale dell’imputato e le sedi delle società coinvolte si trovavano in altro distretto per cui avrebbe dovuto radicarsi la competenza della procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
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- L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza
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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era ritenuto fondato.
Si osservava a tal proposito che, però, quanto al primo motivo del ricorso, con cui si lamentava nullità per omesso avviso al secondo difensore, per il Supremo Consesso, non appariva potersi ravvisare l’ipotesi di nullità assoluta affermata dalla Corte di legittimità (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015).
In particolare, risultava come l’indagato fosse assistito da due distinti difensori e che il difensore presente nulla aveva eccepito in ordine alla omessa notifica a favore dell’altro.
Orbene, a fronte di ciò, si giustificava la reiezione di questa doglianza sulla scorta di quell’orientamento ermeneutico secondo cui, nel procedimento camerale, l’omesso avviso di fissazione dell’udienza ad uno di due difensori di fiducia dell’interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 11232 del 18/02/2020).
Ciò posto, invece, ad avviso della Suprema Corte, risultava essere fondato il secondo motivo dato che, a suo avviso, non era effettivamente possibile individuare alcuna motivazione articolata da parte del Tribunale del riesame in punto competenza.
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, se, nella indicazione del motivo, lo stesso Tribunale appariva considerare l’eccezione di incompetenza territoriale valida unicamente in relazione ai reati fine e non in connessione al reato associativo, tuttavia, nemmeno con riferimento al reato associativo era specificato alcunché sul luogo di consumazione e quindi nemmeno tale profilo appariva essere risolutivo.
Gli Ermellini, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, annullavano l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza per nuovo giudizio.
4. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come va eccepito l’omesso avviso di fissazione dell’udienza ad uno di due difensori di fiducia dell’interessato.
Difatti, in tale pronuncia, è postulato, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, nel procedimento camerale, l’omesso avviso di fissazione dell’udienza ad uno di due difensori di fiducia dell’interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen..
Ove si rilevi una situazione di questo genere, è necessario che si proceda subito a eccepire siffatto omesso avviso dal difensore di fiducia presente, oppure da quello nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 97, co. 4, c.p.p..
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
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