1. Inquadramento
La fattispecie delittuosa dell’istigazione alla corruzione – art. 322 c.p. – è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si tratta di un delitto procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.) e di competenza del tribunale collegiale (art. 33 bis c.p.p.). L’arresto non è consentito per le ipotesi di cui ai commi 1 e 3 mentre è facoltativo in relazione ai commi 2 e 4. Non è consentito il fermo di indiziato delitto. Non è consentita la custodia cautelare in carcere mentre sono applicabili altre misure cautelari personali. La norma è posta a presidio del corretto funzionamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Invero, sono censurati quei comportamenti, finalizzati alla corruttela, che compiuti dal funzionario pubblico si riverberano nei confronti della stessa P.A. evitando che la cosa pubblica venga piegata a fini privati.
2. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
L’art. 322 c.p. testualmente dispone che: “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319 [32 quater]”. (Su quest’ultimo punto leggi anche: Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
Per motivi legati alla completezza dell’esposizione, giova ricordare che i commi 1 e 4 sono stati novellati dalla Legge novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – (nota anche come “Legge Severino” dal nome dell’allora Guardasigilli sotto il Governo Monti). Il co. 1 ante riforma era disciplinato nel seguente modo: “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo”. Il comma 3 statuiva quanto segue: “La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318”.
Con riferimento alle modifiche introdotte dalla cd. “Legge Severino” giova ricordare la seguente statuizione della Corte di Cassazione: “Vi è continuità normativa tra le nuove disposizioni in materia di istigazione alla corruzione contenute nei commi 1 e 3 dell’art. 322 c.p., come sostituite dalla legge n. 190 del 2012, e le previgenti disposizioni contenute negli stessi commi, in quanto la finalità di tali modifiche è stata esclusivamente quella di adeguare le due fattispecie incriminatrici della istigazione alla corruzione, ivi previste, alla nuova figura criminosa della corruzione per l’esercizio delle funzioni, di cui all’art. 318 c.p., anch’esso sostituito dalla stessa legge n. 190 del 2012: ciò fatto salvo il divieto di applicazione retroattiva delle norme, ex art. 2 comma 4 c.p., nella parte in cui risultano ampliata la portata operativa della nuova fattispecie di corruzione di cui al predetto art. 318 (che assorbe la “vecchia” ipotesi della corruzione impropria) ed incrementata la relativa cornice sanzionatoria” (Cass. Pen. 11 febbraio 2013, n. 11792).
È stato espunto il riferimento all’ “atto del suo ufficio”, espunto anche il riferimento alla qualifica soggettiva di pubblico impiegato. La fattispecie delittuosa dell’istigazione alla corruzione – art. 322 c.p. – è una norma basilare per la comprensione del reato di corruzione in generale. Prima della novella apportata dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86 – Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – il codice disciplinava solamente due tipologie di istigazione alla corruzione, ambedue derivanti esclusivamente dall’attività dell’estraneus. Il delitto in commento configura un reato di mera condotta che si consuma nel momento in cui il colpevole agisca con la finalità di giovarsi di un’utilità oppure conseguire una controprestazione derivante dalla condotta commissiva o omissiva del funzionario pubblico. Se l’offerta configura la volontaria dazione di denaro o altra utilità la promessa determina l’assunzione di un impegno nel compimento di una prossima attività. In tema di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) si richiama il seguente arresto giurisprudenziale: “In tema di reati contro la pubblica amministrazione, integra il delitto di istigazione alla corruzione la condotta del pubblico agente che si attivi per instaurare un rapporto paritetico con il privato volto al mercimonio dei propri poteri, a condizione che la stessa, con valutazione “ex ante” effettuata tenendo conto delle circostanze concrete, risulti potenzialmente idonea a indurre il privato ad accedere all’accordo corruttivo”. (Cass. Pen. n. 8300/2019). Ed ancora sul punto: “È configurabile il reato di istigazione alla corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta tipica unilaterale prevista dall’art. 322 cod. pen. sia connotata dal dolo specifico della finalità di favorire o danneggiare una parte processuale, atteso che la descrizione delle condotte punibili a titolo di istigazione, contenuta in tale norma, ricomprende anche quelle disciplinate dall’art. 319-ter cod. pen; ciò non esclude la configurabilità del tentativo di corruzione in atti giudiziari nel caso in cui entrambi i protagonisti del rapporto, svolgendo un ruolo attivo, pongano in essere una trattativa, poi fallita”. Cass. Pen. n. 38920/2017).
Giova ricordare che la difformità sussistente tra Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e la fattispecie delittuosa dell’induzione indebita a dare o a promettere utilità art. 319 quater c.p. trova fondamento nel carattere tassativo e categorico della richiesta induttiva e sulla circostanza che la stessa richiesta deve collegarsi con lo sviamento dei poteri o delle qualità.
Sul punto leggi: Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
Qui giunti, si evidenza che all’esito del procedimento penale, nel caso di condanna per la fattispecie delittuosa di cui all’art. 322 c.p. troverà attuazione l’applicazione della misura accessoria dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 32 quater c.p.
Infine, giunti alle conclusioni, sotto il profilo processuale, con riferimento alla competenza per territorio, si evidenzia che: “In tema di istigazione alla corruzione, ai fini della determinazione della competenza per territorio occorre fare riferimento al luogo di consumazione della condotta, ossia al luogo in cui avviene la promessa della dazione di denaro, trattandosi di un reato di mera condotta per la cui consumazione non si richiede che la promessa del privato o la sollecitazione del pubblico ufficiale siano recepite dalla controparte. (Nel caso di specie l’imputato aveva formulato la promessa di denaro in territorio italiano, contattando telefonicamente un avvocato straniero abilitato a svolgere funzioni notarili affinché compisse atti contrari ai suoi doveri d’ufficio). (Cass. Pen., 10 gennaio 2008, n. 10305).
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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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