Il dissenso, quindi, è legittimo solo se, fermi i presupposti necessari per la richiesta, ricorrono casi o esigenze eccezionali che, per costante giurisprudenza, non coincidono con la mera scopertura di organico o con il c.d. “vincolo triennale”, in quanto “l’esigenza di assicurare la continuità nell’esercizio della funzione dirigenziale sulla singola istituzione scolastica, oggetto di incarico triennale non è “esigenza eccezionale” in grado di impedire l’applicazione della norma”.
Neppure il ricollocamento di una reggenza può essere inteso come caso eccezionale, trattandosi di un mero “inconveniente” di natura ordinaria.
Il provvedimento in esame conferma ancora una volta come l’art. 42 bis D.Lgs 151/01 sia applicabile, proprio per l’inequivocabile formulazione della norma e per la legislazione richiamata nel testo della disposizione, a tutti i dipendenti pubblici a prescindere dal loro inquadramento contrattuale e dunque anche a tutto il personale scolastico, anche dirigenziale. La sentenza precisa inoltre che tale diritto di assegnazione è esercitabile sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità ed alle immissioni in ruolo, diversamente ingenerandosi una (ovviamente illegittima) elusione della norma.
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