La giustizia civile si sofferma sulla finalità sottesa all’amministrazione di sostegno (individuandola nella cura persone prive in tutto, o in parte, di autonomia nella quotidianità), sulle valutazioni che il Giudice è chiamato ad effettuare nel caso concreto per applicare la più appropriata delle misure di protezione, sulla protezione del patrimonio del soggetto incapace, sui poteri che il Giudice esercita anche d’ufficio, sulla differenza tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, sulla validità o meno del testamento in favore dell’amministratore di sostegno.
Indice
- Amministrazione di sostegno – Finalità – Cura della persona
- Protezione degli incapaci – Misura di protezione – Valutazione del caso concreto
- Protezione degli incapaci – Misura di protezione – Patrimonio da gestire
- Protezione degli incapaci – Misura di protezione – Poteri di ufficio del Giudice
- Amministrazione di sostegno – Interdizione – Differenze
- Amministrazione di sostegno – Testamento in favore dell’amministratore di sostegno – Validità
1. Amministrazione di sostegno – Finalità – Cura della persona
>>>(Trib. Sciacca, 10 gennaio 2022, n. 15)<<<
(c.c., art. 414; L. 9 gennaio 2004, n. 6)
Precisa in sentenza il Tribunale di Sciacca come la L. 9 gennaio 2004, n. 6 (in vigore dal 19 marzo 2004) persegua la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto, o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Con tale intervento il Legislatore non solo ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all’interdizione e all’inabilitazione degli infermi di mente.
Si è così attuata la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione, in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.
Sotto quest’ultimo profilo, mentre secondo la previgente formulazione dell’art. 414 c.c. all’abituale infermità mentale comportante l’incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente ed ineluttabilmente l’interdizione, a seguito della riformulazione del predetto art. 414 c.c. operata dall’art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza degli stessi presupposti l’interdizione va dichiarata solo quando «ciò è necessario per assicurare» all’infermo «adeguata protezione».
La funzione del nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla L. n. 6 del 2004, agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, pone al centro dell’attenzione non più la sola cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
2. Protezione degli incapaci – Misura di protezione – Valutazione del caso concreto
>>>(Trib. Termini Imerese, 13 gennaio 2022, n. 17)<<<
(L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 1)
Il criterio stabilito dall’art. 1 della L. n. 6 del 2004 – della «minore limitazione possibile della capacità di agire» – rappresenta, secondo il Tribunale di Termini Imerese – la “stella polare” destinata ad orientare l’interprete quanto ai rapporti tra la figura dell’amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapaci, e, in particolare, a guidare il Giudice nella impegnativa attività si scelta nel caso concreto.
L’intero sistema normativo tende, oggi, alla massima salvaguardia possibile dell’autodeterminazione del soggetto in difficoltà, attraverso il superamento concettuale del momento autoritativo, consistente nel divieto, tradizionalmente imposto a suo carico, del compimento di una serie, più o meno ampia di attività, in correlazione al grado di incapacità, a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo.
Ed allora i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall’ordinamento (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione) non possono prefigurarsi in astratto e con nettezza, poiché l’individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del soggetto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi deve essere compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
3. Protezione degli incapaci – Misura di protezione – Patrimonio da gestire
>>>(Trib. Catania, sez. I, 13 gennaio 2022, n. 175)<<<
(L. 9 gennaio 2004, n. 6)
Sottolinea in sentenza il Tribunale di Catania come, attualmente, l’ordinamento giuridico consenta di propendere, in tema di protezione degli incapaci, verso lo strumento dell’amministrazione di sostegno, in quanto più duttile e appropriato rispetto all’interdizione. La coesistenza dei due strumenti, pensati per la tutela di soggetti deboli e vulnerabili, si giustifica in ragione degli interessi che gli stessi rispettivamente tendono a preservare (L. n. 6 del 2004).
L’elemento fondamentale di differenziazione tra l’interdizione e l’amministrazione di sostegno consiste nel criterio funzionale che guarda alla natura e al tipo di attività che l’incapace non è più in grado di compiere da sé, e lo strumento di tutela più appropriato va scelto proprio in base alla effettività della tutela richiesta. L’istituto dell’amministrazione di sostegno deve essere preferito allorquando sia necessaria un’attività di tutela minima, in ragione della semplicità delle operazioni da svolgere, della non rilevante consistenza del patrimonio da gestire, nonché dell’attitudine del potenziale beneficiario a non porre in discussione i risultati dell’attività svolta nel suo interesse.
Al contrario, l’interdizione è istituto da considerare ormai di carattere residuale, cui può ricorrersi soltanto in quei casi estremi in cui nessuna altra misura di protezione appaia idonea ad assicurare la migliore tutela del destinatario.
4. Protezione degli incapaci – Misura di protezione – Poteri di ufficio del Giudice
>>>(Trib. Agrigento, 14 gennaio 2022, n. 55)<<<
(c.c., artt. 404, 418, 427; L. 9 gennaio 2004, n. 6)
Sottolinea in sentenza il Tribunale di Agrigento come il disposto dell’art. 418 c.c. attribuisca all’Autorità Giudiziaria, una volta che sia promosso il giudizio d’interdizione, il potere di dichiarare anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente e, ove appaia opportuno, di applicare l’amministrazione di sostegno (disponendo la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per l’adozione dei provvedimenti di competenza di cui agli artt. 404 e ss. c.c.).
Ai fini dell’individuazione della misura più idonea alla protezione di chi si trovi nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi deve tenersi conto in via prioritaria (“essenzialmente”) del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) – e per l’attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell’attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà l’amministrazione di sostegno, mentre si potrà ricorrere all’interdizione quando si tratta di gestire un’ attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno.
Solo in aggiunta a detto criterio (e non in sua sostituzione) il Giudice può considerare anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Sul piano dell’interpretazione letterale, inoltre, l’art. 404 c.c. non esclude affatto che possa ricorrersi all’amministrazione di sostegno quando l’impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e permanente, mentre la possibilità di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione (art. 427, I, c.c.,) dimostra che è ammissibile il ricorso all’interdizione anche in caso di incapacità non assoluta. Il che contraddice radicalmente l’affermazione del necessario parallelismo tra incisività (rectius, “invasività”) della misura di protezione e gravità della situazione di mancanza di autonomia.
5. Amministrazione di sostegno – Interdizione – Differenze
>>>(Trib. Palermo, sez. I, 20 aprile 2022, n. 1681)<<<
(L. 9 gennaio 2004, n. 6)
Secondo il Tribunale di Palermo rispetto ad un soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi il Legislatore affida al Giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacita.
Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il Giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità.
Rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno deve essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, quanto piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
E cioè a dire, si dà luogo all’amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell’inabile non può essere garantita dall’amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell’amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell’infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
6. Amministrazione di sostegno – Testamento in favore dell’amministratore di sostegno – Validità
>>>(App. Palermo, sez. II, 21 aprile 2022, n. 671)<<<
(c.c., artt. 411, 596, 599, 779)
La Corte d’Appello di Palermo è chiamata a pronunciarsi sul disposto dell’art. 411, II, c.c. che richiama l’art. 596 c.c. nella parte in cui sancisce in via generale la nullità del testamento fatto dal soggetto sottoposto a tutela in favore del tutore, e sulla clausola derogatoria prevista al III comma del medesimo art. 411 c.c. per il caso di stabile convivenza del testatore con l’amministratore di sostegno.
Osserva la Corte che l’estensione all’amministrazione di sostegno delle norme dettate in materia di tutela, nelle quali l’esigenza di protezione della persona interdetta è forte, stante la gravità e le conseguenze dello stato di infermità mentale dell’interessato, non è generale e automatica, tant’è che lo stesso art. 411, II, c.c. contiene l’inciso “in quanto compatibili” onde far salve la profonda diversità esistente tra i due istituti e la capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
Presupposta, poi, la ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno nella finalità di conservare quanto più possibile la capacità di agire dell’amministrato e di riservare il ricorso all’interdizione ai più gravi casi di assoluta e permanente perdita della capacità di intendere e di volere, secondo la Corte l’applicabilità dell’art. 596 c.c. dovrà essere valutata nei singoli casi in base al criterio della “compatibilità” posto dall’art. 411, II, c.c..
Essenziale è ritenuta a tal riguardo la distinzione tra l’amministrazione di sostegno cd. sostitutiva (o mista) e l’amministrazione puramente di assistenza.
Nel primo caso l’amministrazione di sostegno presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l’amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell’amministratore.
Nel secondo caso, invece, l’istituto dell’amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l’ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione, previsti, al contrario, per tutore e protutore dagli artt. 596, 599 e 779 c.c..
Ne discende che, in assenza di divieto di legge, nel caso dell’amministrazione di mera assistenza il beneficiato è da ritenere pienamente capace di disporre del suo patrimonio per testamento in favore dell’amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti (amministratore e beneficiato) sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, di coniugio o una stabile condizione di convivenza.
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