- La legge delega di riforma del processo civile (l. n. 206/2021)
- La delega al Governo in materia ADR
- 8 principi e criteri direttivi per riformare l’arbitrato
1. La legge delega di riforma del processo civile (l. n. 206/2021)
Prevede una delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata. La riforma del processo civile è uno degli obiettivi concordati con l’UE per accedere alle risorse del PNRR. La legge n. 206/2021, analogamente all’affiancata riforma del processo penale (legge n. 134/2021), presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall’altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza. La riforma del processo civile, incentrata sull’obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le cd. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell’ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano.
2. La delega al Governo in materia ADR
Relativamente alla parte che contiene la delega al Governo per la riforma del processo civile, la legge fissa in un anno dalla sua entrata in vigore il termine per l’esercizio della delega e delinea il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi valorizzando il ruolo del parere delle commissioni parlamentari (art. 1, c. 1-3). Quanto ai principi e criteri direttivi della riforma, la legge interviene anzitutto sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita) con la finalità di incentivarli (art. 1, c. 4):
- adottando un T.U. in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie,
- aumentando gli incentivi fiscali,
- estendendo a tali istituti l’applicabilità del gratuito patrocinio,
- estendendo l’ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità,
- favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche,
- disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale,
- potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.
Principi e criteri direttivi sono dettati anche per la modifica della disciplina dell’arbitrato, con la finalità di rafforzare le garanzie di indipendenza degli arbitri nonché, in particolare, di disciplinare l’esecutività del lodo straniero e di consentire agli arbitri di adottare misure cautelari (art. 1, c. 15). Potrebbero interessarti anche:
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3. 8 principi e criteri direttivi per riformare l’arbitrato
Nell’esercizio della delega conferita dal c. 1 dell’art. 1, il decreto o i decreti legislativi che recheranno le modifiche alla disciplina dell’arbitrato devono essere adottati nel rispetto dei delineati otto princìpi e criteri direttivi:
- Ricusazione. Rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l’invalidità dell’accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento dell’accettazione della nomina, l’arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell’art. 815 c.p.c., possono essere fatte valere come motivi di ricusazione.
- Esecutività lodo straniero. Prevedere in modo esplicito l’esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna.
- Misure cautelari. Prevedere l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all’art. 829, c. I, c.p.c., e per contrarietà all’ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario.
- Scelta della legge applicabile. Prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile.
- 6 mesi per impugnare lodo rituale. Ridurre a 6 mesi il termine di cui all’art. 828, c. II, c.p.c., per la proposizione dell’impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all’art. 327, c. I, c.p.c.
- Arbitrato societario. Prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l’inserimento nel codice di rito civile delle norme relative all’arbitrato societario e la conseguente abrogazione del d.lgs. n. 5/2003, come anche prevedere la reclamabilità dell’ordinanza di cui all’art. 35, c. 5, d.lgs. n. 5/2003, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera.
- Translatio iudicii. Disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.
- Nomine arbitri. Prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell’autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.
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