Cartella di pagamento: motivazione interessi per mancato pagamento

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Le Sezioni Unite (Sentenza n. 22281 del 14/07/2022), pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, oggetto di contrasto, in tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi, hanno affermato che, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione tramite il richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori.

     Indice

  1. L’obbligo di motivazione degli atti tributari che reclamano il pagamento di interessi sul debito fiscale
  2. Il richiamo all’atto precedente soddisfa l’obbligo di motivazione
  3. Quando la cartella costituisce il primo atto con cui si reclamano gli interessi

1. L’obbligo di motivazione degli atti tributari che reclamano il pagamento di interessi sul debito fiscale

Le Sezioni Unite sono state chiamate a verificare quale debba essere il contenuto motivazionale della cartella di pagamento che intima al contribuente il versamento di interessi sul debito fiscale accertato e, in particolare, se vi rientri anche l’indicazione dei criteri di calcolo e delle percentuali applicate per ogni annualità in base ai tassi via via modificati. In altre parole, si è trattato di individuare, sulla base della cornice normativa di riferimento, un quadro di principi idoneo a risolvere il dubbio posto dall’ordinanza interlocutoria, correlato alla necessità di determinare l’an ed il quomodo dell’obbligo motivazionale che l’emittente la cartella deve rispettare onde evitare che la cartella stessa possa essere inficiata da illegittimità per vizio di motivazione. Dopo una sintetica ricognizione del diritto vivente espresso, prevalentemente, dalla sezione tributaria della Corte in materia, il quesito è stato risolto sulla base di due differenti situazioni.


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2. Il richiamo all’atto precedente soddisfa l’obbligo di motivazione

Circa l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi, le Sezioni Unite hanno affermato che, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della l. n. 212/2000 e dall’art. 3 della l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori. Pertanto, con riferimento alle ipotesi in cui l’atto prodromico determinativo del debito fiscale non abbia reclamato gli interessi e sia l’emittente la cartella a intimare per la prima volta il pagamento dell’obbligazione di interessi, occorre, secondo le Sezioni Unite, che la pretesa per interessi sia giustificata attraverso l’individuazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” poste a base della stessa: in tal caso sarà quindi necessario (e sufficiente) che la cartella rechi, anche per relationem, l’indicazione del debito d’imposta e del quantum di interessi richiesto, nonché della decorrenza degli stessi e della base normativa che consenta al contribuente di individuare la natura degli interessi reclamati, la quale può variare non soltanto in funzione della tipologia dell’imposta, ma anche delle modalità prescelte dall’Ufficio per azionare la pretesa fiscale e del momento al quale si riferisce la ripresa.

3. Quando la cartella costituisce il primo atto con cui si reclamano gli interessi

Al contrario, nel caso in cui la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati, che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati.

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Avv. Biarella Laura

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