Nuovi orientamenti sull’affidamento terapeutico

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      Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

1. Il fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia concedeva il beneficio penitenziario dell’affidamento in prova terapeutico, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), che era stato richiesto da una condannata per la pena detentiva che doveva scontare, quantificata in due anni e otto mesi di reclusione.

In particolare, in sede di concessione della misura alternativa richiesta dalla condannata, il Tribunale di sorveglianza di Venezia stabiliva che l’esecuzione della pena, relativa al beneficio penitenziario concesso, doveva essere riconosciuta a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni accessorie dell’affidamento in prova terapeutico riconosciuto alla ricorrente.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore della condannata che deduceva vizio di motivazione del provvedimento impugnato conseguente al fatto che, dal provvedimento impugnato, a suo avviso, non emergevano le ragioni per cui la misura alternativa alla detenzione concessa alla condannata dovesse farsi decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni accessorie e non da un momento antecedente e più favorevole, tenuto conto che la condannata aveva avviato un percorso di recupero terapeutico dalla tossicodipendenza fin dal settembre del 2018.


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era ritenuto fondato.

Si osservava in via preliminare che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui l’affidamento in prova per fini terapeutici di cui all’art. 94 T.U. stup. presuppone una preventiva verifica sulla condizione di tossicodipendenza del condannato e sulla sussistenza di un programma terapeutico – al quale l’istante si sia sottoposto o intenda sottoporsi – idoneo a consentirne il recupero clinico (Sez. 1, n. 38055 del 14/11/2006; Sez. 1, n. 1150 del 18/02/1999) fermo restando che questa verifica giurisdizionale, al contempo, deve essere condotta dal Tribunale di sorveglianza investito della richiesta di concessione dell’affidamento terapeutico tenendo conto della sussistenza di elementi atti a giustificare un giudizio prognostico favorevole nei confronti del condannato, consentendo di ritenere la misura alternativa idonea a escludere o a rendere altamente improbabile la ricaduta in condotte devianti, attraverso un esame della personalità dell’istante ancorato a dati nosografici oggettivi (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018; Sez. 1, n. 19782 dell’11/04/2006).

Del resto, sempre ad avviso del Supremo Consesso, non potrebbe ragionarsi diversamente visto che, da un lato, costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio delle condotte del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti, dall’altro, tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall’istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sul suo reinserimento sociale, che costituisce l’obiettivo cui tendono i benefici penitenziari (Sez. 1, n. 33287 dell’11/06/2013; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008).

Orbene, ad avviso del Supremo Consesso, in questa, univoca, cornice ermeneutica, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, per un verso, non aveva dato esaustivamente conto delle ragioni che, a fronte degli elementi di valutazione positiva acquisiti nei confronti della condannata, peraltro richiamati nello stesso provvedimento impugnato, non era possibile retrodatare l’inizio dell’esecuzione dell’affidamento in prova ex art. 94 T.U. stup. al momento in cui la condannata aveva intrapreso il percorso di recupero clinico dalla tossicodipendenza oggetto di vaglio, per altro verso, aveva espresso un giudizio contrastante con le emergenze processuali nel valutare le quali non si poteva non rilevare, sempre per la Corte di legittimità, che l’affidamento terapeutico per tossicodipendenti, così come disciplinato dall’art. 94 T.U. stup., si differenzia da quello ordinario, proprio per la peculiarità del suo obiettivo trattamentale, che è prioritariamente quello della cura della condizione di dipendenza attraverso programmi non attuabili in stato di detenzione e da ciò consegue che, ai fini della valutazione complessiva di questa misura alternativa, se ne deve valutare principalmente l’idoneità a conseguire l’obiettivo della cura del tossicodipendente, al quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia si riferiva in termini (stimati) impropri senza correlarlo al recupero terapeutico della condannata e alle informazioni positive trasmesse dall’U.O.C. Dipendenze di Verona sopra richiamate (Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001; Sez. 1, n. 2271 del 19/03/1999).

Queste conclusioni, del resto, si imponevano, per la Suprema Corte, anche alla luce della giurisprudenza consolidata della stessa Cassazione che, con specifico riferimento all’individuazione della data da cui fare decorrere la misura dell’affidamento terapeutico per tossicodipendenti, concesso ex art. 94 T.U. stup., ha affermato il principio di diritto secondo cui: «Nel provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, l’esecuzione della misura si considera iniziata sempre dalla data del verbale di affidamento, mentre nel caso in cui al momento della decisione del tribunale risulti già in corso un programma terapeutico, l’indicazione di una diversa decorrenza della esecuzione della misura medesima è subordinata alla indicazione di specifiche ragioni, fondate su parametri valutativi normativamente fissati e riferiti al positivo ed ininterrotto svolgimento del programma terapeutico, al tipo ed alla durata delle prescrizioni spontaneamente seguite ed al comportamento tenuto» (Sez. 1, n. 40251 del 10/04/2012; in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 32453 del 10/03/2015).

Le considerazioni sin qui esposte imponevano, per i giudici di legittimità ordinaria, l’annullamento dell’ordinanza con il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Venezia che, ai fini dell’individuazione della data da cui fare decorrere la misura dell’affidamento terapeutico per tossicodipendenti concessa alla condannata il 30 giugno 2021, avrebbe dovuto rivalutare il percorso terapeutico intrapreso dalla condannata nel rispetto dei principi di diritto summenzionati.

4. Conclusioni

La decisione in oggetto è assai interessante essendo ivi chiarito cosa presuppone l’affidamento in prova per fini terapeutici di cui all’art. 94 T.U. stup..

Difatti, in tale pronuncia, è postulato, lungo il solco di un consolidato orientamento nomofilattico, per l’appunto che l’affidamento in prova per fini terapeutici di cui all’art. 94 T.U. stup. presuppone una preventiva verifica sulla condizione di tossicodipendenza del condannato e sulla sussistenza di un programma terapeutico – al quale l’istante si sia sottoposto o intenda sottoporsi – idoneo a consentirne il recupero clinico  fermo restando che questa verifica giurisdizionale, al contempo, deve essere condotta dal Tribunale di sorveglianza investito della richiesta di concessione dell’affidamento terapeutico tenendo conto della sussistenza di elementi atti a giustificare un giudizio prognostico favorevole nei confronti del condannato, consentendo di ritenere la misura alternativa idonea a escludere o a rendere altamente improbabile la ricaduta in condotte devianti, attraverso un esame della personalità dell’istante ancorato a dati nosografici oggettivi, rilevandosi contestualmente, da una parte, che l’affidamento terapeutico per tossicodipendenti, così come disciplinato dall’art. 94 T.U. stup., si differenzia da quello ordinario, proprio per la peculiarità del suo obiettivo trattamentale, che è prioritariamente quello della cura della condizione di dipendenza attraverso programmi non attuabili in stato di detenzione e da ciò consegue che, ai fini della valutazione complessiva di questa misura alternativa, se ne deve valutare principalmente l’idoneità a conseguire l’obiettivo della cura del tossicodipendente, dall’altra, che, nel provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, l’esecuzione della misura si considera iniziata sempre dalla data del verbale di affidamento, mentre nel caso in cui al momento della decisione del tribunale risulti già in corso un programma terapeutico, l’indicazione di una diversa decorrenza della esecuzione della misura medesima è subordinata alla indicazione di specifiche ragioni, fondate su parametri valutativi normativamente fissati e riferiti al positivo ed ininterrotto svolgimento del programma terapeutico, al tipo ed alla durata delle prescrizioni spontaneamente seguite ed al comportamento tenuto.

Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quali sono i presupposti in base ai quali può essere concessa questa misura alternativa alla detenzione.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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