Le Istituzioni europee, nell’ultimo decennio, hanno adottato una vasta normativa[1] finalizzata al conseguimento di una strategia comunitaria sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in particolare, nel settore pubblico. L’obiettivo è di raggiungere una leadership mondiale nello sviluppo delle nuove tecnologie. Al rapporto con le AI abbiamo dedicato il volume “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”.
Indice
1. Strategie europee per l’implementazione delle AI
Così il Regno Unito[2], ad esempio, nella sua strategia di implementazione dell’IA nei servizi pubblici ha fin da subito sottolineato come sia fondamentale la «distinzione tra la trasparenza ex ante, in cui il processo decisionale può essere spiegato prima dell’utilizzo dell’IA, e trasparenza ex post, in cui il processo decisionale non è noto in anticipo ma può essere scoperto testando le prestazioni dell’IA nelle stesse circostanze. Qualsiasi legge che preveda la trasparenza deve chiarire quale tipo di trasparenza è richiesta[3]» evidenziando, inoltre, l’impossibilità di un raggiungimento di una piena trasparenza tecnica in ogni settore a causa delle profonde differenze e complessità che intercorrono tra di essi. La Francia, invece, risultando tra i primi Paesi promotori e sviluppatori di una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale da applicare in ambito dei rapporti tra privati e, soprattutto, pubblici, nel suo report[4] sulla strategia e lo sviluppo dell’IA, pone un’attenzione particolare all’aspetto della regolamentazione dell’AI. Nel dettaglio, sottolinea la necessità di porre i dati al centro delle politiche economiche francesi (ed europee), di incentivare il lavoro di ricerca delle istituzioni pubbliche (con interventi sia mirati alle condizioni salariali dei ricercatori e sia volti alla creazione di una vasta rete di centri interdisciplinari), di contrastare il monopolio informatico dei c.d. «GAFAM e BATX[5]» ed integrare un approccio etico nell’utilizzo dell’AI sottolineando l’importanza di non creare ed utilizzate algoritmi c.d. «scatola nera[6]» (ossia meccanismi di non facile o addirittura impossibile comprensione). In ultimo, si può osservare come la disciplina risulti essere certamente innovativa in quanto si occupa direttamente delle decisioni derivanti da strumenti algoritmici (a differenza, ad esempio, del GDPR) tuttavia, non risulta chiaro se si configuri così un diritto di accesso o un vero e proprio obbligo di comunicazione ovvero di pubblicazione. La Germania, invece, all’interno di un report[7] elaborato dal governo federale stesso, prospetta l’utilizzo che l’intelligenza artificiale possa offrire sia per le imprese private e sia per la Pubblica Amministrazione. L’AI, infatti, può essere sfruttata per fornire informazioni e servizi in modo «mirato, su misura e più facilmente accessibile all’interno dell’amministrazione e delle comunità imprenditoriali e scientifiche[8]». Il governo federale tedesco ha, infatti, l’obiettivo di sfruttare i sistemi a base di AI per migliorare la sicurezza generale dell’informazione e le prestazioni dei sistemi di comunicazione e informazione, per fermare potenziali attacchi informatici e come possibile base per le future architetture di sicurezza nella pubblica amministrazione (ad esempio, l’utilizzo di procedure automatizzate potrebbero rilevare i potenziali attacchi alle reti di comunicazione della PA stessa[9]). Tuttavia, prosegue il rapporto del governo, non si dovrà mai trascurare l’applicazione di «standard elevati» nell’utilizzo dell’AI affinché si garantisca che quest’ultima risulti non «discriminatoria e trasparente, rispetti le norme esistenti che disciplinano la protezione dei dati personali, i requisiti di sicurezza delle informazioni e sostenga la fiducia dei cittadini»; la tracciabilità e la verificabilità delle decisioni, nonché la trasparenza, l’equità e la non discriminazione, la sicurezza e la partecipazione sono fondamentali per creare fiducia nell’uso dell’IA nella pubblica amministrazione. Al rapporto con le AI abbiamo dedicato il volume “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”.
Il nuovo diritto d’autore
Questa nuova edizione dell’Opera è aggiornata all’attuale dibattito dedicato all’intelligenza artificiale, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 alla proposta di Regolamento europeo – AI Act.Il testo si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi.Alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea, la Guida dedica ampio spazio alle tematiche legate alla protezione della proprietà intellettuale, agli sviluppi interpretativi in tema di nuove tecnologie e alle sentenze della Suprema Corte relative ai programmi per elaboratore, alle opere digitali e al disegno industriale.Il testo fornisce al Professionista gli strumenti processuali per impostare un’efficace strategia in sede di giudizio, riportando gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Cassazione civile nel corso del 2023.Completano il volume un Formulario online editabile e stampabile, sia per i contratti che per il contenzioso, un’ampia Raccolta normativa e un Massimario di giurisprudenza di merito, legittimità e UE, suddiviso per argomento.Nell’area online sono messi a disposizione del lettore gli ulteriori sviluppi relativi al percorso di approvazione del Regolamento AI Act e la videoregistrazione del webinar tenutosi il 23 febbraio 2024, a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi, “Il diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale”, in cui l’Autore parla delle sfide legali emerse con l’avvento dell’AI anche mediante l’analisi di casi studio significativi.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.
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2. L’uso dell’intelligenza artificiale nel contrasto all’evasione fiscale in Francia
In Francia, a seguito della riconosciuta legittimità ad utilizzare gli algoritmi nel procedimento amministrativo con la condizione necessaria della piena intellegibilità della procedura stessa[10], è stata emanata la legge finanziaria per il 2020[11] che autorizza le amministrazioni competenti a «raccogliere ed elaborare, in via automatizzata, le informazioni pubblicate dagli utenti sui propri social network[12]» ai fini del perseguimento degli illeciti fiscali e doganali (apponendo, tuttavia, un limite alle sole informazioni pubblicate spontaneamente ovvero chiaramente resi pubblici dagli utenti sulla piattaforma presa in esame[13]). L’acceso dibattito sull’utilizzo delle informazioni raccolte tramite sistemi informatici che inizierebbero delle procedure di valutazione di un eventuale illecito prima ancora che tale evento si verifichi, pone quindi l’esigenza di un rapido rafforzamento delle garanzie inerenti agli obblighi di motivazione e trasparenza sul profilo procedimentale amministrativo; è attuale, infatti, la proposta di un intervento ex ante (c.d. precauzionale ovvero di audit) da aggiungere e quindi precedere il successivo controllo giudiziale[14]. In particolare, la Francia sta valutando la creazione di una autorità indipendente con specifiche competenze in materie scientifiche, giuridiche ed economiche, finalizzata alla vigilanza delle procedure amministrative che si servono di strumenti algoritmici. In ultimo, si può evidenziare come nel 2017 siano state inserite nel codice amministrativo francese, delle disposizioni inerenti ai diritti garantiti (da esercitare su richiesta del soggetto interessato) a seguito di una decisione amministrativa emanata tramite l’utilizzo di un algoritmo; queste ultime, individuano così dei parametri di trattamento riconducibili ad un modello precostituito e verificabile (a differenza di altri ordinamenti dove la normativa si concentra su una giustificazione successiva). La conseguenza della scelta normativa tra una motivazione contenuta nel rispetto dei parametri stabiliti ex ante oppure di una giustificazione emanata ex post, comporta che se risulta evidente comprendere la motivazione per la quale la decisione è stata adottata tuttavia, ciò potrebbe non essere sufficiente a giustificarla; come del resto, non prevedere precedentemente un modello al quale il procedimento informatico debba attenersi, può risultare improduttivo nella sua applicazione poiché, il successivo controllo operato dalla giustificazione, non consente di intervenire sull’efficienza generale dell’algoritmo stesso ma solo sulle sue singole applicazioni
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Note
- [1]
Si possono ricordare: Parlamento Europeo, Raccomandazioni alla Commissione UE concernenti norme di diritto civile sulla robotica, 2017; Commissione UE, Coordinated Plan on Artificial Intelligence, 2018; Commissione UE, L’intelligenza artificiale per l’Europa, 2018; Parlamento Europeo, Una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale, 2019.
- [2]
House of Lords, Select committee on artificial intelligence, AI in the UK: ready, willing and able?, del 2018, paragrafi nn. 92, 96-99.
- [3]
Ibidem
- [4]
C. Villani, Report: For a Meaningful Artificial Intelligence, Towards a French and European strategy, Francia, 2018.
- [5]
Acronimi che identificano, rispettivamente, l’agglomerato di aziende tech Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft e Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi, Ivi, p. 21.
- [6]
Ivi, p. 7.
- [7]
Die Bundesregierung, Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung, 2020, pp. 18, 21-22.
- [8]
Ibidem
- [9]
Ibidem
- [10]
Principio affermato nella «Decision n. 2018-765 DC du 12 juin 2018».
- [11]
Loi n. 2019-1479 du 28 decembre 2019 de finances pour 2020.
- [12]
«Su base sperimentale e per un periodo di tre anni, ai fini dell’indagine sulle violazioni e sui reati indicati dalla normativa di riferimento» si acconsente alla «raccolta ed allo sfruttamento mediante trattamenti informatici ed automatizzati che non utilizzano alcun sistema di riconoscimento facciale i contenuti, liberamente accessibili sui siti web dei gestori delle piattaforme online di cui all’articolo L. 111-7, paragrafo 2, del Codice del Consumo, chiaramente resi pubblici dai loro utenti», Loi n. 2019-1479 du 28 decembre 2019 de finances pour 2020, art. 154.
- [13]
Loi n. 2019-1479 du 28 decembre 2019 de finances pour 2020, art. 154.
- [14]
G. Avanzini, Decisioni amministrative e algoritmi informatici, predeterminazione, analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità, op. cit., pp. 154-155.
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