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Nello specifico l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire una delucidazione con riferimento all’aliquota dei servizi sostitutivi di mensa aziendale esaminando il caso di una società che vorrebbe destinare ai propri dipendenti tale tipo di servizio. Per determinare se la somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti sia riconducibile alla tipologia delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale anziché alle altre tipologie in cui può essere resa (es. ticket restaurant o mensa) necessita aver cura sia delle modalità attraverso le quali il servizio viene offerto, sia della presenza di eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione di alimenti e bevande. Invero, nella fattispecie in scrutinio l’app programmata dalla società incorpora un credito, adoperato dal dipendente affinché possa pagare la propria “consumazione” nel ristorante convenzionato, nel giorno e ora, chiaramente, nei limiti del credito predeterminato dalla stessa società, ovverosia il datore di lavoro.
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A parere dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in commento, determinato dall’impiego di un’app, predisposta dalla stessa società, che incorpora un credito, usato dal dipendente per saldare i propri pranzi, non è possibile ricondurre l’operazione nell’ambito delle discipline della mensa diffusa e dei servizi sostitutivi di mensa aziendale. Così dedotto, vengono meno i presupposti per l’applicazione dell’IVA all’aliquota agevolata al 4 per cento prevista dal n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto – bensì quelli per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 121) della Parte III della medesima Tabella.
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