“Bonus fiere”: domande a partire dal 9 settembre per 34 milioni di euro

Il Ministero dello Sviluppo economico, con Decreto Ministeriale dello scorso 4 agosto 2022, ha reso operativo il bonus fiere rendendo nota la data a partire dalla quale decorre il termine per le imprese di presentare la propria istanza affinché possano giovarsi del suddetto bonus. Si tratta di un provvedimento che prevede un contributo a fondo perduto nella somma massima di € 10.000, pari al 50% delle somme sopportate dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano. così come disposto dall’art. 25 bis del  Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina -, cd. Decreto Aiuti, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164). Il suddetto decreto definisce termini e modalità di rilascio del buono relativo al ristoro delle spese e dei relativi investimenti sopportati dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, nonché le procedure di recupero delle somme riconosciute nei casi di utilizzo illegittimo dell’agevolazione. Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli inseriti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il bonus ha lo scopo di contribuire alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze del made in Italy e alla ripresa del mondo fieristico, un settore particolarmente colpito durante l’emergenza Covid-19 ma anche dalle conseguenze del conflitto in Ucraina. La copertura finanziaria è pari a 34 milioni di euro.   

     Indice

  1. Come viene rilasciato il bonus fiere?
  2. Quali sono le spese ammissibili?
  3. Il sistema dei controlli 

1. Come viene rilasciato il bonus fiere?

Per poter usufruire del bonus fiere, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, esclusivamente, in modalità telematica mediante il procedimento informatico stilato dai tecnici del MISE. Il bonus che può essere chiesto solamente una volta da parte del soggetto interessato può avere ad oggetto partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche.  In caso di presentazione di più richieste in successione tra loro è considerata, ai fini dell’assegnazione del buono fiere, esclusivamente l’ultima domanda regolarmente trasmessa. La domanda precedente sarà, in questo caso, annullata e sostituita da quella successiva. Sarà cura del legale rappresentante dell’impresa, presentare – esclusivamente in via elettronica – le domande di agevolazione accedendo alla piattaforma messa a disposizione presso il sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.

A decorrere dal 9 settembre, dalle ore 10.00 alle 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, le imprese aventi sede sul territorio nazionale potranno prenotare il bonus fiere. L’iter di presentazione dell’istanza per la concessione del buono fiere prevede l’espletamento delle seguenti attività: 1) accesso dell’istante alla piattaforma telematica, mediante CNS (Carta Nazionale dei Servizi); 2) compilazione delle informazioni e dei dati richiesti per la redazione della domanda nella procedura informatica; 3) finalizzazione della domanda. La domanda è da considerarsi esattamente inoltrata – esclusivamente – a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione. Nella richiesta l’istate dovrà dichiarare: a) di essere il legale rappresentante dell’impresa proponente; b) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto e risultare attivo al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; c) di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche; d) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l’importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50 per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di euro 10.000,00; e) di essere a conoscenza che il buono fiere viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis; f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui all’articolo 25- bis del decreto aiuti; g) di essere a conoscenza delle finalità del buono fiere, nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo; h) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; i) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

L’istanza deve riportare l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa che sarà utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e Ministero, nonché l’IBAN inerente al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.  Per agevolare la presentazione delle domande di ristoro, le imprese potranno eseguire già dalle ore 10.00 del 7 settembre 2022 i controlli riguardanti il possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre. Il bonus fiere verrà corrisposto tenendo conto  dell’ordine temporale di presentazione delle domande e delle coperture finanziarie stanziate per la misura. Per le istanze che si concludono con esito positivo, il MISE procede entro il 31 dicembre 2022 alla concessione del bonus mediante accredito del rimborso spese sul conto corrente indicato nella domanda (art. 5 DM 4 agosto 2022). 

2. Quali sono le spese ammissibili?

Ai sensi dell’art. 4 del DM 4 agosto 2022 sono ammissibili, finché non verranno esaurite le coperture finanziarie disposte per il provvedimento, le somme sostenute dalle medesime imprese richiedenti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, inerenti: a) spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica; b) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi; c) spese per la pulizia dello spazio espositivo; d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico; e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti; f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie; g) spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale; h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo; i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Non sono cumulabili con il bonus gli esborsi inerenti tasse e imposte. Tuttavia, l’IVA (imposta sul valore aggiunto) rientra all’interno del bonus qualora la stessa costituisca per il soggetto beneficiato del bonus un esborso non recuperabile.

3. Il sistema dei controlli

Successivamente all’erogazione del bonus il Ministero provvede all’esecuzione dei controlli previsti dalle norme nazionali con la finalità di vagliare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Qualora all’esito dei controlli i requisiti non siano soddisfatti il Ministero provvede revocando le agevolazioni concesse. I soggetti beneficiari del bonus sono obbligati a favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero. È facoltà del Ministero compiere accertamenti anche d’ufficio, anche mediante la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento in questione di richiesta del bonus.  

Avvocato Rosario Bello

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