Infiltrazioni provenienti dalle parti comuni: onere della prova

Scarica PDF Stampa
Il condomino che lamenta di aver subito danni nella proprietà esclusiva per infiltrazioni provenienti dalle parti comuni è tenuto a fornire prove concrete dei fatti che stanno alla base della domanda

     Indice

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione
  4. Le riflessioni conclusive

riferimenti normativi: art. 2051 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. VI, Sentenza del 22/12/2017, n. 30775

1. La vicenda

Una condomina lamentava che l’appartamento, la cantina e il box avevano subito danni a causa di infiltrazioni provenienti da parti condominiali (muri perimetrali, coperture e lastrici). Di conseguenza si rivolgeva al Tribunale per chiedere che fosse accertata la responsabilità del condominio nella determinazione dei danni lamentati negli immobili di sua proprietà (appartamento, cantina e box auto), con condanna del convenuto, previa definitiva eliminazione delle cause delle infiltrazioni, al risarcimento di tutti i danni subiti. L’attrice deduceva che l’umidità provocata dalle lamentate infiltrazioni aveva reso gli ambienti malsani e ai limiti della vivibilità, arrecando danni anche agli oggetti ivi custoditi (in particolare, al mobilio e al vestiario), nonché alle persone occupanti l’appartamento. La stessa condomina faceva presente che era stata costretta ad incaricare una ditta per l’esecuzione di lavori all’interno della sua proprietà, per ripristinare la salubrità dei locali.

2. La questione

Il condomino che in sede giudiziale lamenta di aver subito danni nella proprietà esclusiva per infiltrazioni provenienti dalle parti comuni quale prova è tenuto a fornire?


Potrebbero interessarti anche:


3. La soluzione

Il Tribunale ha dato torto all’attrice. Come ha notato lo stesso giudice nel caso di specie, l’attrice non solo non ha provato, ma non ha nemmeno debitamente allegato la sussistenza di un nesso di causalità tra le parti condominiali e i danni lamentati, essendosi limitata ad affermare, del tutto genericamente, che le infiltrazioni presenti nell’appartamento, nella cantina e nel box auto provenivano dalle parti condominiali; del resto, ad avviso del Tribunale, l’attrice non ha neppure circostanziato sul piano temporale le infiltrazioni e gli altri fenomeni/inconvenienti lamentati. In ogni caso il Tribunale ha evidenziato come la modificazione dello stato dei luoghi per effetto dei lavori di ristrutturazione abbia di fatto precluso ogni accertamento tecnico peritale in merito alla sussistenza, alle cause e all’entità della situazione di fatto prospettata.

4. Le riflessioni conclusive

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini.

In relazione alla fattispecie prospettata da parte attrice ex art. 2051 c.c., relativa alla responsabilità per cose in custodia, il consolidato orientamento della Cassazione individua nella norma un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo e chi ha il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte (Cass. civ., sez. VI, 04/10/2013, n. 22684), senza che assuma alcun rilievo in sé la violazione dell’obbligo custodiale da parte di quest’ultimo, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. L’art. 2051 c.c. determina un’inversione dell’onere della prova, rispetto all’art. 2043 cc, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di colpa solo mediante la prova liberatoria del fortuito. La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia stabilita dall’art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Si comprende, così, anche la ragione dell’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 2051 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale: all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo; il convenuto per liberarsi deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. La norma richiamata (art. 2051 c.c.) non esonera, perciò, l’obbligo di provare i fatti posti a fondamento della domanda. Nel caso esaminato la condomina aveva solo allegato dei preventivi, indicanti opere e stime di costi, non in grado di provare né la necessità dei lavori a cui si riferivano, né tanto meno le cause che avevano eventualmente reso necessario, in tutto o in parte, i lavori medesimi. Per tali motivi, in assenza di prova, la domanda è stata rigettata. In ogni caso la modificazione dello stato dei luoghi commissionata dall’attrice ha precluso ogni accertamento tecnico peritale (peraltro nemmeno richiesto da parte attrice).

Volume consigliato

Manuale operativo del condominio

Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza.   Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.

Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

54.00 €  43.20 €

Sentenza collegata

123704-1.pdf 129kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento