Aiuti bis: cosa prevede in ambito giustizia

Scarica PDF Stampa
Il capo VII dell’Aiuti bis contempla delle norme in ambito giustizia: si va dall’edilizia penitenziaria al procedimento tributario, passando per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia e per il discusso, ma poi soppresso, trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni.

  1. Le semplificazioni per l’edilizia penitenziaria
  2. La semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia
  3. L’introdotto poi soppresso trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle P.A.
  4. Giustizia tributaria

1. Le semplificazioni per l’edilizia penitenziaria

L’articolo 40 del provvedimento estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria, previste dal d.l. n. 77 del 2021. La relazione illustrativa evidenzia che le modifiche recate dal medesimo articolo risultano finalizzate a supportare, tramite la semplificazione dei procedimenti presupposti e preliminari all’indizione di una gara di appalto nonché della progettazione, la realizzazione di interventi urgenti in materia di edilizia penitenziaria, necessari a fronteggiare, in termini di maggiore celerità e speditezza, la questione del sovraffollamento delle strutture detentive. Sovraffollamento che, all’indomani della crisi pandemica, ha mostrato ulteriori e ben più complesse criticità, legate alla necessità di disporre di più ampi e numerosi spazi per la gestione di emergenze di vario tipo, non da ultimo quelle sanitarie.


Potrebbero interessarti anche:


2. La semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia

L’articolo 41, unicamente per l’anno 2022, destina le risorse del Fondo Unico Giustizia anche al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la crisi energetica, al superamento dell’emergenza epidemiologica, nonché alla digitalizzazione, all’innovazione tecnologica e all’efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate, limitatamente all’integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento. La disposizione prevede che, per il solo anno 2022, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso del 2021 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia, siano riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell’interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni. Tali somme vengono destinate altresì al finanziamento di interventi volti a fronteggiare la grave crisi energetica e al superamento dell’emergenza epidemiologica, e per la digitalizzazione, l’innovazione tecnologica e l’efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali e delle Forze di polizia interessate limitatamente all’integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

3. L’introdotto poi soppresso trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle P.A.

L’articolo 41-bis, introdotto dal Senato, e in seguito soppresso, prevedeva un trattamento economico accessorio in favore di alcune cariche di vertice, come il Capo della polizia, il Direttore generale della pubblica sicurezza, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e via dicendo.

4. Giustizia tributaria

L’articolo 41-bis reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria. Anzitutto viene corretto un errore di redazione contenuto dal nuovo articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dalla legge n. 130/2022, che ha riformato la giustizia tributaria. Viene inoltre modificato l’articolo 1, comma 9 della stessa legge n. 130/2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito. Infine, viene modificato l’articolo 5 della legge n. 130/2022, sopprimendo il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dal medesimo articolo 5.

Avv. Biarella Laura

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento