- La impostazione giurisprudenziale tradizionale
- Il principio innovativo a seguito dell’Adunanza Plenaria n° 3/2011
1. La impostazione giurisprudenziale tradizionale
Con la sentenza n° 6633 del 28 luglio 2022, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato la problematica relativa alla possibilità di tener conto , in sede giudiziale, anche degli elementi sopravvenuti .
In motivazione, la decisione segnalata rileva che la giurisprudenza amministrativa, in varie materie, tra cui quella della immigrazione, oggetto della controversia, abbia talora ritenuto irrilevanti le sopravvenienze.
Tale posizione giurisprudenziale trovava fondamento in una prospettiva del processo amministrativo inteso come giudizio impugnatorio, in cui, al centro della valutazione del Giudice, sta unicamente la legittimità del provvedimento al momento della sua adozione.
Secondo questa impostazione, il sindacato giurisdizionale di legittimità del provvedimento si limita alla verifica della ragionevolezza e della proporzionalità della decisione dell’Amministrazione secondo quanto conosciuto dalla stessa al momento in cui aveva adottato l’atto.
La sentenza rileva che tale impostazione, legata alla qualificazione del giudizio amministrativo come meramente impugnatorio, non sempre risulta adeguata alla funzione assegnata al Giudice amministrativo dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo e alla luce della successiva giurisprudenza sovranazionale e interna, soprattutto nel caso in cui oggetto del giudizio siano diritti fondamentali della persona umana.
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2. Il principio innovativo a seguito dell’Adunanza Plenaria n° 3/2011
A seguito dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n° 3 del 2011, la giurisprudenza ha preso atto della trasformazione del processo amministrativo da giudizio amministrativo sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata.
Tanto soprattutto nei casi in cui il bene della vita da tutelare abbia natura personale.
In tale ipotesi oggetto della valutazione giudiziale non può essere solo il provvedimento in sé, poiché essa deve necessariamente considerare la situazione giuridica soggettiva che fa da sfondo alla vicenda procedimentale.
Tale impostazione è rafforzata dai recenti orientamenti giurisprudenziali sull’inesauribilità del potere amministrativo e la specifica funzione riconosciuta al giudicato amministrativo e al giudizio di ottemperanza.
Il Giudice amministrativo non può più limitarsi ad una valutazione di tipo statico ancorata al provvedimento impugnato, ma dovrà operare una valutazione di tipo dinamico , fermi restando il potere discrezionale dell’Amministrazione competente e il divieto assoluto di sindacato esteso al merito , al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale.
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