- Il panorama generale
- L’ Ordinanza di rimessione ex Art. 618 Cpp
- Profili storico-giurisprudenziali
- La ri-conferma giurisprudenziale delle Sezioni Unite Biondi del 2012
1. Il panorama generale
Il comma 2 Art. 80 TU 309/90 dispone che “ se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’ Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’ aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 [ ovverosia, le sostanze sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva ] “. Come notato in Dottrina, la scelta del comma 2 Art. 80 TU 309/90 è connotata da una notevole severità sanzionatoria, in tanto in quanto l’ aumento edittale dalla metà a due terzi, nel cpv. 1 comma 2 Art. 80 TU 309/90, reca ad una forbice punitiva molto pesante. Parimenti, non è di poco conto neppure la previsione di ben trent’ anni di reclusione ex cpv. 2 comma 2 Art. 80 TU 309/90. Si tratta di aumenti di pena senza dubbio non di poco conto; il che conferma la ratio tendenzialmente proibizionistica sottesa all’ interno del TU 309/90. Il quesito di legittimità sottoposto a Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 è se debbano ancora essere seguiti i criteri ponderali dell’ ingente quantità fissati, per la prima volta, nelle Sezioni Unite Biondi, ossia in Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258. In particolar modo, a Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 è spettato il non facile compito di confermare, o meno, il limite di 2 Kg di principio attivo con afferenza alla “ingente quantità“, ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, di cannabis, sia sotto forma di haschisch, sia sotto forma di marjuana. Purtroppo, almeno a parere di chi redige, tanto in Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, quanto in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, compaiono gli orribili lemmi “ droga leggera “, riferiti alla canapa. Detta sostanza, secondo chi scrive, non è per nulla qualificabile come “ leggera “, visti e considerati gli ingenti danni psico-fisici che ne conseguono dall’ assunzione. Nel lungo periodo, il THC manifesta, dal punto di vista medico-forense, un’ acuta pericolosità per l’ equilibrio corporale e mentale dell’ assuntore. Inoltre, in Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, nonché in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 manca la consapevolezza criminologica circa il fatto che la marjuana e l’ haschisch costituiscono quasi sempre il trampolino di lancio verso sostanze “ dure “, come la cocaina, l’ eroina, gli allucinogeni e l’ MDMA. Inoltre, è devastante pure la commistione poli-tossicomaniacale della canapa con le bevande alcoliche. Probabilmente, Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258 nonché Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 sono schiave del mito politicamente corretto del presunto uso potenzialmente terapeutico del THC contenuto nella cannabis indica. Ad onor del vero, soltanto il CBD della canapa sativa reca eventuali impieghi medico-sanitari, purché assunto sotto stretto controllo medico, nelle forme del Sativex e del Bedrobinol. Ciononostante, un conto è l’ impiego medicale del CBD, un altro conto è l’ inutile e, anzi, dannoso uso ludico-ricreativo del THC nei luoghi di svago giovanile. In sintesi, chi commenta, alla luce della drammatica esperienza del Canton Ticino, parteggia, in tema di “ droghe leggere “, per un sano proibizionismo rigido e rigoroso, anche se gli Ordinamenti europei si spostano sempre più verso la via oscura della legalizzazione a tutti i costi.
2. L’ Ordinanza di rimessione ex Art. 618 Cpp
Ex Art. 618 Cpp, Cass., Ordinanza, sez. pen. IV, 10 settembre 2019, n. 38635 ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito di legittimità: “ se, con riferimento alle cc.dd. droghe leggere, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del DL 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ applicazione della circostanza aggravante dell’ ingente quantità [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ], in considerazione dell’ accresciuto tasso di modulazione normativa, oppure mantengano validità, per effetto dell’ espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis dell’ Art. 75 TU 309/90 ( e successive modificazioni ) i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, di cui alla Sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv 253150 “. Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi ha inteso ribadire la ratio del criterio ponderale, in tanto in quanto il valore numerico del limite massimo di quantità detenibile ripristina appieno la ragionevolezza, la determinatezza e, dunque fissare un limite quantitativo algebrico tutela fino in fondo il principio della certezza del Diritto, quella certezza che soltanto una cifra numerica può garantire. Viceversa, prima delle Sezioni Unite Biondi, la mancanza di una limitazione quantitativa algebrica apriva la strada ad una miriade di criteri ermeneutici giurisprudenziali non certi e non universalmente condivisibili. Il criterio ponderale, nelle Sezioni Unite Biondi del 2012, favoriva la ratio della certezza del Diritto, giacché una cifra esatta di QMD toglieva qualunque margine alla ( troppo ) libera discrezionalità del Magistrato. Sotto il profilo testuale, più dettagliatamente, Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi stabiliva che “ l’ aggravante dell’ ingente quantità [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ] non è, di norma, ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi ( valore-soglia ), determinato, per ogni tipo di sostanza, nella tabella allegata al DM 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del merito, quando tale quantità sia superata “ Come si può notare, il dispositivo di Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi propende per una qualificazione matematica, dunque più che certa, della QMD, nel contesto del comma 2 Art. 80 TU 309/90. Tuttavia, sempre nelle Sezioni Unite Biondi del 2012, gli incisi “ di norma “ e “ ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito “ correggono eventuali applicazioni oltranzistiche di Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258. P.e., la cifra numerica della QMD passa in secondo piano qualora venga a prevalere l’ aggravante ex lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/90, ovvero “ se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva “. D’ altronde, sotto il profilo della ratio, il criterio qualitativo corregge o, perlomeno, integra il criterio quantitativo anche all’ interno del cpv. 2 comma 2 Art. 80 TU 309/90, giacché “ la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’ Art. 73 [ TU 309/90 ] riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti psicotrope e [ dicesi: e, ndr ] ricorre l’ aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 “. In terzo luogo, come confermato da molti Precedenti successivi al 2012, il criterio ponderale-algebrico di Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi non va mai assolutizzato, bensì contestualizzato all’ interno di tutte le altre otto circostanze aggravanti contemplate nel comma 1 Art. 80 TU 309/90 e nel comma 3 Art. 80 TU 309/90. Commette un grave errore chi ipostatizza Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi, la quale propone il criterio del peso netto di principio attivo, ma non intende trasformare il Magistrato del merito in un ridicolo doganiere munito di calcolatrice e di bilancino di precisione. P.e., se la QMD supera il limite di cui al DM 11 aprile 2006, ma il principio attivo è infimo, in tal caso non si può applicare l’ aggravante dell’ ingente quantità ex comma 2 Art. 80 TU 309/90. Quantità, qualità e altre circostanze vanno sempre e comunque circostanziate, in una visione organica d’ insieme dell’ intero comma 2 Art. 80 TU 309/90. Quindi, Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi non propone la ratio numerico-ponderale come se si trattasse di un principio assoluto ed assolutizzante nell’ Art. 80 TU 309/90. Del resto, anche sotto il profilo sintattico, il dispositivo di Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi, impiega i due prudenti incisi “ di norma “ e “ ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito “. Ciascuna delle nove circostanze aggravanti esposte nell’ Art. 80 TU 309/90 reca un ruolo, che potrebbe anche essere prevalente rispetto a quello della sola “ ingente quantità “.
Cass., Ordinanza, sez. pen. IV, 10 settembre 2019, n. 38635 ha, giustamente, rimarcato che “il principio di Diritto [ … ] [ basato sul DM 11 aprile 2006 ] è riferibile ad un quadro normativo affatto diverso dall’ attuale, ossia in epoca antecedente alla nota Sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dei criteri individuati da Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi “. Più specificamente, Sezioni Unite Biondi ha dovuto confrontarsi con due grandi orientamenti ermeneutici. Secondo un primo filone esegetico, inaugurato da Cass., sez. pen. III, 21 maggio 2014, n. 25176, il criterio ponderale va abbandonato, in tanto in quanto “ l’ attuale rimodulazione dello schema sanzionatorio, con la reviviscenza [ ex Consulta n. 32/2014 ] della distinzione tra droghe leggere [ canapa ] e droghe pesanti [ eroina, cocaina, ecstasy ], nonché la configurazione di un reato autonomo per l’ ipotesi del fatto di lieve entità [ ex comma 5 Art. 73 TU 309/90 ], ha determinato un quadro normativo di tutto differente rispetto a quello con il quale si erano in passato confrontate le Sezioni Unite, cosicché appare difficilmente conciliabile un criterio aritmetico fisso [ ex DM 11 aprile 2006 ] con l’ accresciuto tasso di modulazione normativa “. Dunque, come si può notare, Cass., sez. pen. III, 21 maggio 2014, n. 25176 ridimensiona il criterio ponderale, a favore di altri parametri, come, ad esempio, quello qualitativo, soprattutto con attinenza alla marjuana ed all’ haschisch, espressamente distinte dalle droghe cc.dd. “ pesanti “, a seguito dell’ intervento novellatorio di Consulta n. 32/2014. Tuttavia, esiste pure un secondo orientamento interpretativo, inaugurato anche da Cass., sez. pen. IV, 18 giugno 2019, n. 35671, in cui si afferma che “ per effetto dell’ espressa introduzione della nozione di quantità massima detenibile ( QMD ) ai sensi del comma 1 bis dell’ Art. 75 TU 309/90, come modificato dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del DL 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri enunciati nella Sentenza SS.UU. Biondi n. 36258/2012, basati sul rapporto tra quantità [ ponderale ] di principio attivo e QMD [ ex tabelle del DM 11 aprile 2006 ], al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante dell’ ingente quantità [ p. e p. ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ] “. Quindi, Cass., sez. pen. IV, 18 giugno 2019, n. 35671 reputa che il comma 2 Art. 80 TU 309/90, a prescindere da Consulta n. 32/2014, va interpretato secondo la ratio matematico-ponderale di cui a Cass., SS.UU. 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi. In effetti, anche a parere di chi redige, il metodo puramente numerico delle Sezioni Unite Biondi del 2012 è assai comodo e, soprattutto, ripristina un pieno regime del principio della certezza del Diritto. La ratio qualitativa costituisce un ottimo correttivo ermeneutico nei casi eccezionali, ma è altrettanto vero che la ratio quantitativa delle Sezioni Unite Biondi ostacola un eccessivo margine discrezionale del Magistrato del merito. Poter impiegare una cifra numerica, anche ex DM 11 aprile 2006, riduce assai l’ irragionevole e troppo ampio arbitrio del Giudice del merito. Certamente, la qualità dello stupefacente non va sottovalutata, ma il pregio del parametro ponderale, nelle Sezioni Unite Biondi del 2012, reca ad una maggiore determinatezza razionale nell’ esegesi dei lemmi “ ingente quantità “ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90
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3. Profili storico-giurisprudenziali
Le Sezioni Unite Biondi del 2012 hanno il merito di aver contestato e soppiantato il troppo generico Precedente contenuto in Cass., SS.UU., 21 giugno 2000, n. 17, Primavera, in cui si sosteneva che la quantità, ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, è “ ingente “ “ ogniqualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi [ massimi sotto che profilo ?, ndr ], sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili, secondo l’ apprezzamento del giudice del merito, che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza “. In buona sostanza, Cass., SS.UU., 21 giugno 2000, n. 17, Primavera si fondava sul concetto detto anche “ della saturazione del mercato “ locale degli stupefacenti. Tuttavia, pertinentemente, molti, in Dottrina, hanno fatto notare che le Sezioni Unite Primavera del 2000 pretendevano dal Magistrato del merito di poter misurare la saturazione di un mercato nero non misurabile e non analizzabile, in tanto in quanto completamente illegale. E’ assurdo, nelle Sezioni Unite Primavera del 2000, parlare di un’ eventuale analisi statistica delle “condizioni di agevolazione del consumo“ all’ interno di un contesto ontologicamente e criminologicamente non interpretabile e non stimabile. Il mercato degli stupefacenti sfugge a qualsivoglia misurabilità, tanto più alla luce degli odierni repentini cambiamenti materiali delle mode (poli)tossicomaniacali giovanili. E’ abnorme ed illogico affidare al Magistrato del merito l’ analisi statistica di un “ cifra oscura “ non commensurabile per natura. Abnorme, illogico ed impossibile è pure connettere la “ saturazione “ del mercato degli stupefacenti ad una presunta e non meglio specificata “ conoscenza del giudice del proprio territorio “, come se il Magistrato del merito si dovesse sostituire all’ istituto nazionale di statistica. Nel 2006, la L. Fini-Giovanardi ha parificato, sotto il riguardo sanzionatorio, le sostanze “ leggere “ e quelle “ pesanti “, ma nemmeno tale novella filo-retribuzionista ha potuto scalfire il ruolo predominante, in Giurisprudenza, di Cass., SS.UU., 21 giugno 2000, n. 17, Primavera. D’ altronde, la L. Fini-Giovanardi del 2006, unitamente al correlato DM 11 aprile 2006, non aveva modificato il criterio della “ saturazione del mercato degli stupefacenti “, bensì quello della QMD, ad uso personale e non penalmente rilevante. Tuttavia, finalmente, Cass., sez. pen. VI, 2 marzo 2010, n. 20119 ebbe il coraggio culturale di asserire che le Sezioni Unite Primavera del 2000 “ sono foriere di intollerabili distinzioni territoriali, di opinabilità di valutazioni e di violazione del canone di determinatezza della fattispecie penale “. Dunque, dopo dieci anni di dubbi esegetici, Cass., sez. pen. VI, 2 marzo 2010, n. 20119 contestava, nelle Sezioni Unite Primavera del 2000, la inopportuna trasformazione del Magistrato del merito in un analista statistico obbligato ad elaborare congetture assurde sulla saturazione, o meno, del mercato, illecito e non prevedibile, degli stupefacenti. Sempre Cass., sez. pen. VI, 2 marzo 2010, n. 20119, unitamente a molti altri Precedenti della VI Sezione, stabilì che “ nel nome di ineludibili esigenze di oggettività e di uniformità [ … ] ed alla luce dell’ esperienza giudiziaria della Corte di Cassazione [ … ] ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell’ ingente quantità [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ] non si possono definire ingenti, sulla base di una percentuale media di principio attivo per tipo di sostanza, quantitativi di droghe pesanti inferiori ai 2 Kg e quantitativi di droghe leggere inferiori ai 50 Kg “ . Finalmente, Cass., sez. pen. VI, 2 marzo 2010, n. 20119 fondava il comma 2 Art. 80 TU 309/90 su di una cifra matematico-ponderale maggiormente conforme alla ratio della certezza del Diritto. Dopo dieci anni di inadeguatezze ermeneutiche, l’ incontestabilità dell’ algebra impediva un’ eccessiva discrezionalità del Magistrato del merito; il che, ognimmodo, non impediva anche l’ uso correlato di un’ interpretazione qualitativa dello stupefacente, come ribadito e pacificamente confermato sia dalla lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/90, sia dal cpv. 2 comma 2 Art. 80 TU 309/90. Cass., sez. pen. VI, 2 marzo 2010, n. 20119 ripristinava il concetto kelseniano circa la necessità di Norme penali “ puramente “ certe, (pre)determinate e prevedibili, dunque autenticamente general-preventive.
Nei primi dodici anni circa degli Anni Duemila, purtroppo, dominava la ratio della “saturazione del mercato“ di cui a Cass., SS.UU., 21 giugno 2000, n. 17, Primavera. Dopodiché, il seme innovativo di Cass., sez. pen. VI, 2 marzo 2010, n. 20119 venne, finalmente, raccolto appieno da Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi, nella quale domina il più che certo criterio matematico-ponderale. Più dettagliatamente, nelle Motivazioni, le Sezioni Unite Biondi del 2012 affermavano che “ si deve rinvenire una soluzione coerente con il sottosistema normativo in materia di stupefacenti, valorizzando [ … ] l’ Art. 73 comma 1 bis del TU 309/90, il quale rinvia[va] [ sino alla sua abrogazione ] al DM 11 aprile 2006 per l’ individuazione, per ogni sostanza stupefacente, ad una QMD [ per suo personale ] generata dalla moltiplicazione del valore della dose media singola, espresso in milligrammi, per un fattore moltiplicatore, variabile in base alle caratteristiche di ogni sostanza [ … ] [ Quindi ] per esigenze di simmetria normativa e di coerenza teleologica, è necessario individuare anche un limite quantitativo [ certo, perché numerico ] per la determinazione del concetto di ingente quantità [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ]“. Ora, moltiplicando per 2000 la QMD, in milligrammi, di cui al DM 11 aprile 2006, Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi individuava i seguenti valori-soglia ai fini dell’ apprezzamento dell’ “ ingente quantità “ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90:
- QMD: 750 mg per la cocaina
- QMD: 250 mg per l’ eroina
- QMD: 1.000 mg per l’ haschisch e la marjuana
Naturalmente, i summenzionati limiti “ quantitativi “ non escludono, in maniera oltranzistica e dogmatica, la ulteriore analisi del profilo “ qualitativo “, come precisato dal cpv. 2 comma 2 Art. 80 TU 309/90 nonché dalla lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/90. La non-assolutezza del metodo quantitativo è ribadita pure nelle Motivazioni delle Sezioni Unite Biondi del 2012, nel senso che “una simile operazione [ matematica ] a carattere empirico e suscettibile di modifiche ed adeguamenti nel corso del tempo [ nel DM 11 aprile 2006 ] soddisfa le esigenze di proporzionalità, ragionevolezza ed equità [ e di certezza del Diritto ]. [ Ma ] non usurpa alcuna funzione legislativa, in quanto non si tratta di un automatismo sanzionatorio, potendo il giudice del merito valorizzare taluni tratti distintivi del caso concreto, per escludere, nonostante il superamento della soglia, l’ applicazione della circostanza aggravante [ dell’ ingente quantità ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ]“. Come si può notare, in Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi, i lemmi “ valorizzare taluni tratti distintivi del caso concreto “ stanno a significare che il calcolo ponderale-quantitativo, pur essendo prevalente, non esclude, talvolta, la decisività del dato qualitativo. Ciò significa che, nell’ interpretazione dell’ Art. 80 TU 309/90, tutte le nove aggravanti specifiche hanno un loro ruolo. La circostanza dell’ “ ingente quantità “, pertanto, va contestualizzata, soprattutto a seconda del grado di purezza dello stupefacente.
Purtroppo, a parere di chi scrive, le Sezioni Unite Primavera del 2012 hanno vacillato, nella loro autorevolezza, a causa della fin troppo concettuosa Sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la L. Fini-Giovanardi alla luce dell’ Art. 77 Cost. . Provvidenzialmente, però, il DL 36/2014, convertito nella L. 79/2014, ha modificato gli Artt. 13 e 14 TU 309/90 e ha ripristinato, nelle Tabelle allegate al TU 309/90, la distinzione, sia nel bene sia nel male, tra droghe “ pesanti “ e droghe cc.dd. “ leggere “ ( haschisch e marjuana ). Inoltre, la L. 79/2014 ha sostituito il comma 1 bis Art. 73 TU 309/90 con il comma 1 bis Art. 75 TU 309/90, il quale, a sua volta, ha proseguito nell’ utilizzo del DM 11 aprile 2006 ai fini della misurazione della QMD per uso strettamente personale. Tale metodo matematico-ponderale, fondato sulle cifre del DM 11 aprile 2006, è stato fatto salvo anche ai sensi del DL 36/2014.
4. La ri-conferma giurisprudenziale delle Sezioni Unite Biondi del 2012
Certamente, Consulta n. 32/2014 ha provocato uno stravolgimento, confuso e ben poco utile, del nuovo sistema tabellare introdotto dalla L. Fini-Giovanardi del 2006. Anche le Sezioni Unite Primavera del 2000 sono state altrettanto lacunose, poiché il vero nodo centrale del problema è la connessione tra, da un lato, le tabelle ex Artt. 13 e 14 TU 309/90 e, dall’ altro lato, l’ individuazione numerica della QMD per uso esclusivamente personale. Ora, bisogna chiarire che le tabelle ex Artt. 13 e 14 TU 309/90 individuano le sostanze vietate, mentre la L. Fini-Giovanardi del 2006 giuridifica il diverso aspetto della QMD per uso esclusivamente personale. Del pari, pure il DL 36/2014 non ha novellato il sistema tabellare. Dunque, anche Consulta n. 32/2014 non ha inficiato l’ utilizzo del criterio algebrico-ponderale introdotto da Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi. Anche a parere di chi commenta, le bizzarrie legislative e giurisprudenziali del 2014, pur fondandosi, più o meno, sul binomio droghe leggere / droghe pesanti, non hanno mai impedito l’ impiego dei parametri numerici mirabilmente e positivisticamente introdotti dalla tutt’ oggi precettiva Sentenza di Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi. Dibattere sulla distinzione tra sostanze leggere / sostanze pesanti non costituisce una causa ostativa all’ applicazione della QMD di 750 mg per la cocaina, di 250 mg per l’ eroina e di 1.000 mg per la cannabis. Il problema ed il merito delle Sezioni Unite Biondi non era e non è quello del favore legislativo, o meno, in tema di canapa. Piuttosto, le Sezioni Unite Biondi hanno cercato di fornire un’ interpretazione meno arbitraria e confusa del concetto di QMD per uso strettamente personale; il tutto a prescindere dalle conseguenze arzigogolate e, senza dubbio, ipertrofiche di Consulta n. 32/2014.
Un secondo nodo ermeneutico afferisce al metodo di calcolo della QMD di cannabis per uso personale ( ovverosia 2000 x mg del valore indicato nel DM 11 aprile 2006 ). Infatti, erroneamente, nel 2012, le Sezioni Unite Biondi, sbagliando l’ applicazione del DM 11 aprile 2006, avevano usato il valore-soglia di 1000 mg x 2000 = 2 Kg QMD per l’ haschisch e la marjuana. Tale sbaglio di computo, nel DM 11 aprile 2006, novellato, quattro mesi dopo l’ entrata in vigore, nell’ Agosto 2006, è stato sanato dal TAR del Lazio, Sentenza 21 marzo 2007, n. 2487. Detta Sentenza aveva fissato un nuovo valore-soglia pari a 500 mg x 2000 = 1 Kg di QMD di canapa per uso personale. Ciononostante, tutti i Precedenti della Suprema Corte dal 2020 al 2022 hanno ritenuto comunque utilizzabile il limite di 2 Kg di cannabis per uso personale, a prescindere da TAR del Lazio 2487/2007. Per il vero, in Dottrina, non è mancato chi ha proposto la fissazione di una QMD di 1 Kg per le droghe leggere, in tanto in quanto sarebbe fondamentale la correzione algebrico-ponderale ripristinata da TAR del Lazio 2487/2007. Altri ancora, sempre in Dottrina, hanno proposto di sostituire la QMD personale con la “ quantità detenibile in un solo giorno “, provvista esclusa. Tuttavia, nel referendum popolare del 1993 sul TU 309/90, ha prevalso la ratio della QMD, anche relativamente ad una o più settimane. Quindi, nella vigente Giurisprudenza di legittimità, la QMD per uso personale copre un periodo di di assunzione della sostanza per nulla limitato alle sole 24 ore. Tuttavia, non è mancato chi contesta le Sezioni Unite Biondi del 2012 per aver violato la riserva legislativa ex comma 2 Art. 25 Cost., ma si tratta di un’ opinione minoritaria. Infatti, Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi ha rinvigorito il principio della certezza del Diritto con afferenza al comma 2 Art. 80 TU 309/90. Probabilmente, a parere di chi commenta, de jure condendo sarebbe utile inserire direttamente, nel comma 2 Art. 80 TU 309/90, i limiti della QMD di 750 mg per la cocaina, 250 mg per l’ eroina e 1 o 2 Kg per i cannabinoderivati. P.e., nell’ “ Economics and Law “ statunitense, il Legislatore non disdegna affatto di inserire, nei testi normativi, parametri numerici che difendono il Diritto da interpretazioni troppo elastiche e/o troppo mutevoli. Una serie di cifre algebriche, nel comma 2 Art. 80 TU 309/90, non sarebbe poi tanto inopportuna, fatto salvo il dovere legislativo di aggiornare siffatti parametri matematici. L’ algebra, kelsenianamente intesa, può favorire la determinatezza e la prevedibilità del Diritto, e non solo in ambito penalistico.
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La disciplina dei reati in materia di stupefacenti
Forte della consolidata esperienza degli Autori, l’opera si pone quale strumento utile al Professionista per affrontare la trattazione dei reati in materia di stupefacenti, nell’ambito dell’aula giudiziaria.Aggiornato alla recente giurisprudenza, il volume costituisce una vera e propria guida, privilegiando l’analisi degli aspetti operativi e processuali e fornendo una rassegna giurisprudenziale al termine di ogni singolo capitolo.L’opera si completa di un dettagliato indice analitico che permette un’agevole consultazione, realizzando il diretto richiamo a tutte le singole questioni trattate.Il volume include una rassegna giurisprudenziale al termine di ciascun capitolo.Santi BolognaMagistrato ordinario con funzioni di giudice distrettuale per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, già Giudice del dibattimento presso la Prima sezione penale del Tribunale di Caltanissetta. Docente, ad incarico, nella materia del Diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali costituita dall’Università degli studi di Enna Kore, negli anni accademici 2017-2021. Ha curato la redazione dei Capp. I, III, V.Alessandro BoscoMagistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, già abilitato all’esercizio della professione forense. Dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», Cultore della materia presso l’Università LUISS «Guido Carli» di Roma e l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata». Ha curato la redazione dei Capp. XI, XII, XIII.Alfredo SpitaleriMagistrato dal 2017, è Giudice del Tribunale di Siracusa dove ha svolto fino al 2020 le funzioni di Giudice del dibattimento penale. Si è occupato di numerosi e rilevanti procedimenti in materia di Criminalità organizzata, stupefacenti e reati contro la persona. Attualmente svolge le funzioni di Giudice civile presso lo stesso Tribunale. Ha curato la redazione dei Capp. II, IV, VI, VII, VIII, IX, X.
Santi Bologna, Alessandro Bosco, Alfredo Spitaleri | 2021 Maggioli Editore
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