Ancora in tema di scommesse nulle per difetto di causa

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     Indice

  1. La fattispecie della scommessa
  2. Il contenzioso

1. La fattispecie della scommessa

La “scommessa” rientra nelle fattispecie aleatorie in cui l’elemento predominante è, per l’appunto, l’alea quale elemento causale qualificante la fattispecie di cui è elemento costitutivo. Essa afferisce, infatti, all’incertezza sull’esito dell’evento non ancora disputato, sul quale lo scommettitore paga, puntando una certa somma, e l’agenzia di scommesse si impegna a restituirgli tale somma, maggiorata di una percentuale previamente indicata, nel caso in cui disputato l’evento il risultato corrisponda a quello su cui ha scommesso il primo.

Pertanto, la ratio dell’obbligazione poggia evidentemente sulla indeterminabilità dell’evento da parte di entrambi i contraenti.

2. Il contenzioso

Questo profilo è dirimente nella fattispecie oggetto del contezioso che segue: le partite di calcio si sono concluse dopo 90 minuti ai quali vanno aggiunti i 15 minuti di intervallo sicché le stesse erano evidentemente terminate nel momento in cui il ricorrente effettuava le scommesse e, conseguentemente, i risultati reperibili tramite internet con la conseguenza che oggettivamente al momento della scommessa non sussisteva alcun elemento di di alea o rischio, elemento causale qualificante del contratto di scommessa.

In quest’ottica, si ravvisa la nullità dei contratti in questione per difetto dell’elemento causale in quanto entrambe le scommesse hanno avuto ad oggetto eventi già disputati nel momento in cui sono state effettuate, elidendo i profili di rischio o di incertezza degli stesso contratti.

Si evidenzia che trattasi di profilo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, dunque, le scommesse vanno dichiarate nulle per difetto di causa.

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Maurizio De Giorgi

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