A chi spetta il potere di sottoscrivere il ricorso per cassazione teletrasmesso dall’Avvocatura all’ufficio locale ?

Buscema Angelo 30/10/08
Secondo quanto previsto dall’art. 72 del D.Lgs. n. 300/1999 "Le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico approvato con ***** decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni". Poiché le Agenzie Fiscali sono autorizzate dalla legge ad avvalersi dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato (art. 72 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), è ammissibile la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate rappresentata dall’Avvocatura dello Stato senza che sia necessario un apposito mandato (Sent. n. 7329 del 26 novembre 2002 dep. il 13 maggio 2003 della Corte Cass., Sez. tributaria). Anche nell’ambito del patrocinio facoltativo è applicabile quanto previsto dall’art. 1 del R.D. n. 1611 del 1933, in base al quale gli avvocati dello Stato, nell’esercizio delle loro funzioni, "non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi in cui le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità".Nell’attuale contesto non è, pertanto, necessario rilasciare, per ogni singola causa, uno specifico mandato all’Avvocatura dello Stato. In tal modo viene assicurata la continuità nella gestione dei giudizi in atto e confermata la piena legittimità della rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate , anche nelle ipotesi di rituale costituzione in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato, successivamente al 1 gennaio 2001.
Gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate  curano  particolarmente la notifica dei ricorsi per cassazione predisposti dall’Avvocatura, nel caso la stessa sia da eseguirsi fuori i capoluoghi di regione   tramite ufficiale giudiziario(circolare n. 201/e dell’11 agosto 1998)Nell’ipotesi in cui l’Avvocatura dello Stato si avvale dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, l’art. 7, comma 3, della l. n. 664/1986 così come modificato ed integrato dall’ art. 10 della l. 18 ottobre 2001, n. 383, secondo cui l’obbligo di sottoscrizione dell’Avvocato dello Stato ricevente "è soddisfatto anche con la firma del titolare dell’ufficio ricevente, ovvero di un suo sostituto, purché  nella copia fotoriprodotta risultino l’indicazione e la sottoscrizione dell’estensore   dell’atto originale", trova applicazione anche agli atti giudiziari per i quali èrichiesta la notificazione, non essendo di ostacolo a tale interpretazione – conforme sia alla lettera della norma (che fa riferimento agli atti relativi al contenzioso) che alla sua ratio – l’art. 137 del codice di procedura civile, che riserva all’ufficiale giudiziario il controllo della conformità dell’atto da notificarsi all’originale, in quanto, nella specie, con la sottoscrizione dell’Avvocato dello Stato è conferita alla copia fotoriprodotta la stessa funzione dell’originale medesimo. (cassazione sentenza n. 18025 del 9 agosto 2006 ).L’Avvocatura può teletrasmettere il ricorso il ricorso per cassazione ad un ufficio diverso da quello che è stato parte nel giudizio di merito e che ha istruito il relativo contenzioso . Infatti, l’articolo 10 , comma 2 , della legge n. 383 del 2001 , attribuisce il potere di sottoscrizione dell’atto giudiziario all’ufficio ricevente senza alcun riferimento all’ufficio che era competente alla trattazione della relativa controversia in sede di merito. La Corte di cassazione ha ribadito che non rileva e non è richiesto dalla legge che l’ufficio che ha materialmente ricevuto l’atto ed il cui titolare ha apposto la propria sottoscrizione coincida con quello che era competente alla trattazione della pratica in sede amministrativa (Cassazione 17 gennaio 2005 n. 813; Cass. 9 luglio 2004 n. 12791).In definitiva , il potere di sottoscrivere il ricorso per cassazione teletrasmesso spetta all’ufficio ricevente. Nel caso in cui l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 664 del 15 ottobre1986, si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi (nella specie, ricorso per cassazione), 1’ art. 10, secondo comma, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, dispone che l’obbligo di sottoscrizione è soddisfatto anche con la firma del funzionano titolare dell’ufficio ricevente, oppure di un suo sostituto, “purché dalla copia fotoriprodotta risultino l’indicazione e la sottoscrizione dell’estensore dell’atto originale”. Ne consegue che la sottoscrizione può essere alternativamente o congiuntamente apposta dall’avvocato dello Stato che ha sottoscritto l’atto e dal funzionario ricevente, che non ha specificamente controfirmato la copia notificata alla residenza, senza che tale ultima circostanza comporti alcuna irregolarità» (Cass. n. 12882 del 1008). Il fatto, poi, che la copia sia sottoscritta da un procuratore dello Stato, anziché da un avvocato, costituisce una mera irregolarità amministrativa (non una nullità), che non rende inammissibile il ricorso. Né è necessaria alcuna attestazione di conformità all’originale della copia fotoriprodotta, poiché detta attestazione è richiesta, ai sensi del comma 5 del citato art. 7 della L. n. 664 del 1986, per la teletrasmissione degli atti provenienti da altri soggetti e notificati o comunicati all’Avvocatura dello Stato (che da quest’ultima debbano essere prodotti in copia) e non per gli atti teletrasmessi dall’Avvocatura e da questa provenienti(Sent. n. 7329 del 26 novembre 2002 dep. il 13 maggio 2003 della Corte Cass., Sez. tributaria).
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Dirigente Agenzia entrate
 
 
Sent. n. 22234 del 10 luglio 2008 (dep. il 3 settembre 2008)
della Corte Cass., Sez. tributaria
 
 
 
    Svolgimento del processo – La controversia concerne l’impugnazione del
silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione alla richiesta di rimborso
delle ritenute alla fonte operate dal CNR sull’indennità di buonuscita
corrisposta al contribuente, parzialmente investita in Buoni   Postali
Fruttiferi, nella parte costituita dagli interessi maturati su tali titoli.
    La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso, che veniva,
invece, pienamente accolto in grado di appello, con la sentenza in epigrafe,
avverso la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia
delle Entrate propongono ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il
contribuente con controricorso.
 
    Motivi della decisione – Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità
del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel caso di specie
al giudizio d’appello (proposto dopo il 1 gennaio 2001) aveva partecipato
solo l’Ufficio periferico di Roma 4 dell’Agenzia delle Entrate (successore a
titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio era stato accettato
dal contribuente   senza   sollevare   alcuna   eccezione   sulla   mancata
partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha
rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n.
3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio: con la conseguenza che
la legittimazione attiva a proporre il ricorso per cassazione spettava alla
sola Agenzia.
    Altrettanto   preliminarmente   vanno   disattese   le   eccezioni    di
inammissibilità sollevate dal controricorrente. La prima relativa ad una
supposta violazione della L. n. 383 del 2001, art. 10, e L. n. 664 del 1986,
art. 7 per essere stato il ricorso teletrasmesso   sottoscritto   dal
funzionario dell’Ufficio ricevente e non dall’Avvocato dello Stato: in
proposito questa Corte ha affermato che "nel caso in cui l’Avvocatura dello
Stato, ai sensi della L. 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7, comma 7, si
avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli
atti relativi agli affari contenziosi   (nella   specie,   ricorso   per
cassazione), la L. 18 ottobre 2001, L. n. 383, art. 10, comma 2, dispone che
l’obbligo di sottoscrizione è soddisfatto anche con la firma del funzionario
titolare dell’ufficio ricevente, oppure di un suo sostituto, purché dalla
copia   fotoriprodotta   risultino   l’indicazione   e   la   sottoscrizione
dell’estensore dell’atto originale. Ne consegue che la sottoscrizione può
essere alternativamente o congiuntamente apposta dall’avvocato dello Stato
che ha sottoscritto l’atto e dal funzionario ricevente, che non ha
specificamente controfirmato la copia notificata alla residenza, senza che
tale ultima circostanza comporti alcuna irregolarità" (Cass. n. 12882 del
2008). La seconda relativa alla mancata indicazione dell’Ufficio locale
dell’Agenzia delle Entrate che agisce, in quanto la legittimazione spetta
all’Agenzia delle Entrate, essendo i vari uffici articolazioni del medesimo
ente.
    Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia violazione e
falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, per aver
erroneamente il giudice di merito escluso la tassabilità degli interessi
maturati sui BTP.
    Il motivo è manifestamente fondato, in base al principio enunciato da
questa Corte secondo cui: "In tema di imposte sui redditi, i buoni postali
fruttiferi e i relativi interessi, compresi quelli emessi dopo il 20
settembre 1986 (che sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta sugli interessi introdotta dal D.L. 19 settembre 1986, n. 556,
convertito nella L. 17 novembre 1986, n. 759), corrisposti al dipendente dal
C.n.r., quale datore di lavoro, al termine del rapporto di lavoro e a titolo
di trattamento di fine rapporto, sono assoggettati alla relativa tassazione
stabilita dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17. Infatti, ai sensi di
tali disposizioni, il trattamento di fine rapporto e   le   indennità
equipollenti, comunque denominate, sono soggetti, con tassazione separata,
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, applicabile anche quando
detto trattamento non venga corrisposto interamente in denaro ma, anche solo
in parte, attraverso la consegna di buoni postali fruttiferi (con i relativi
interessi) nei quali il datore di lavoro abbia investito i contributi
accantonati per il trattamento di quiescenza del personale dipendente, al
fine di conservare il potere di acquisto delle somme a tale scopo destinate"
(Cass. nn. 19598 del 2005).
    Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve
essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese
della presente fase del giudizio.
 
P.Q.M. – La Corte suprema di cassazione
    Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio.

Buscema Angelo

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