A norma dell’articolo 10 comma 1 quater della Legge Merloni, c’è differenza sul tipo di termine da assegnare alle ditte sorteggiate o al primo e secondo classificato: nel primo caso il termine di 10 giorni è perentorio, mentre dopo l’aggiudicazione, il te

Lazzini Sonia 08/12/05

La produzione di documenti prima della stipulazione del contratto non si configura come vizio di illegittimit? del procedimento di gara o degli atti successivi, compiuti dall?amministrazione per perfezionare l?accordo contrattuale con l?impresa aggiudicataria.

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Il Consiglio di stato, con la decisione numero 6603 ?del 27 ottobre 2005 sottolinea quanto segue

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l?art. 10, comma 1-quater, l. 109/1994 , contempla due momenti per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacit? economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente stabiliti nel bando di gara:

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  1. uno, di dieci giorni dalla data (ovviamente di ricezione) della richiesta, per l?esame a campione, su un decimo degli offerenti, prima dell?esperimento della gara. Data l?esigenza di celerit? insita nella fase specifica del procedimento, il termine non pu? che configurarsi come perentorio;

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  1. n altro, per dimostrare tali requisiti, su richiesta, da inoltrare dall?ente entro dieci giorni dalla celebrazione della gara, all?aggiudicatario ed al concorrente che segue. Il termine, per quel che riguarda i destinatari, non ? definito dalla legge nella sua misura, n? nella sua natura. Questo secondo termine pu? essere definito perentorio, nel bando o negli altri atti regolatori della gara. Ma se cos? non ? disposto ? ed ? rimesso a potest? discrezionali dell?amministrazione appaltante ? ragioni sostanziali di buon andamento e di affidamento del privato sull?azione amministrativa fanno concludere per un suo carattere meramente sollecitatorio nei riguardi dell?impresa destinataria della richiesta (per questa tesi, confr. V Sezione 16 giugno 2003, n. 3358 e 29 novembre 2004, n. 7758).

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A cura di Sonia LAZZINI

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Lazzini Sonia

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