A proposito di agente provocatore

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In materia di agente provocatore, il criterio in base al quale si può escludere la punibilità del reo si fonda sul rilievo dell’esistenza di un collegamento eziologico diretto e determinante fra l’azione delittuosa a carattere istigativo e l’azione delittuosa effettivamente commessa.
Vale a dire che il principio, riaffermato dalla Supremza Corte con la sentenza in commento (riportata in calce), postula un’adesione acritica e supina del reo al progetto dell’agente provocatore, che deve fungere da fonte ed occasione assoluta dell’illecito perpetrato.
In siffatta situazione, dunque, non potrà mai essere ritenuto punibile il soggetto che delinqua in dipendenza piena, totale e diretta della deliberazione propria dell’agente provocatore.
Diversamente, e cioè nell’ipotesi in cui – invece – la spinta operata e l’azione posta in essere dall’agente provocatore non rivesta il richiamato carattere di assolutezza, ma si ponga, invece, come elemento concausale di efficienza nell’ambito di una più complessiva deliberazione criminosa, perdendo il carattere di esclusività, sopra indicato, la punibilità del correo deve essere ritenuta assolutamente pacifica.
Per potere, indi, considerare configurabile l’istituto del reato impossibile in una situazione del tipo di quella descritta in sentenza (e all’apparenza fortemente condizionata dalla presenza di pluralità agenti provocatori), altro elemento che deve essere tenuto in debita considerazione è quello dell’inidoneità degli atti compiuti dal soggetto per così dire provocato o indotto.
La eventuale inattitudine deve presentare profili di assolutezza, in relazione al fatto che si va compiere.
Essi devono essere tali da escludere in radice ogni minima possibilità di attuazione del piano criminoso.
Simile carattere, ad esempio, non è, invece, ravvisabile nell’azione di offerta in vendita e successiva cessione di stupefacenti ad agenti provocatori (nella specie agenti di polizia), posto che l’azione di questi ultimi, nella fattispecie, si propone come mera occasione atta a fare detonare un comportamento criminoso che il soggetto cedente aveva già in animo di compiere.
L’intervento dell’agente di polizia (e provocatore) valutato, quindi, in sé e per sé, non priva di rilevanza ed efficienza causale e sintomatica gli atti compiuti dal reo (Cfr. Cass. pen. Sez. VI, 17-06-1993, ******** e altri, Cass. Pen., 1994, 3007 nota di ******, ****. Pen. Cass., 1993, fasc. 12, 23), ma solo quando si venga ad innestare – come fenomeno estrinseco – su di un processo attuativo illecito preesistente e concepito da altri.
Il rapporto fra le due parti (provocatore e provocato), quindi, assume un particolare e decisivo rilievo.
L’attenzione dell’esegeta, dunque, dovrà posarsi, in special modo, sulla genesi della condotta illecita e sulla effettiva attribuibilità della stessa all’agente provocatore (Cfr. App. Roma, 21-05-1997, Serra e altri, Cass. Pen., 1997, 2879).
Neppure rilevante appare l’attività dell’agente provocatore, quando questa si concretizzi in un contributo concausale rispetto ad un’azione che già si ponga in diretto rapporto eziologico rispetto all’evento che si prefigge cagionare.
Se, dunque, l’azione del soggetto – da esaminare con valutazione ex ante – appare in nuce idonea a produrre effetti penalmente rilevanti, l’interruzione del nesso di causalità, oppure dell’attitudine della stessa a sfociare in un esito illecito, che derivi dall’azione dell’agente provocatore, risulta del tutto ininfluente, rispetto ad un giudizio di non punibilità.
In tale senso, dunque, va considerata l’attività prestata dall’agente provocatore che acquista della sostanza stupefacente da colui che ne abbia la disponibilità.
Siffatta condotta si qualifica, infatti, come fattore meramente esterno ed occasionale alla sequela ed alla progressione illecita (Cfr. Cass. pen. Sez. IV Sent., 14-03-2008, n. 16474 (rv. 239526) , V.M., CED Cassazione, 2008).
Si tratta, dunque, di un principio ormai costantemente accettato anche dalla giurisprudenza della Corte europa.
Chiamata, infatti, a valutare la equità di un processo, la Corte europea diritti dell’uomo Sez. I, con la sentenza 21-03-2002 (Calabrò c. Repubblica italiana e altri), Cass. Pen., 2002, 2920 nota di ******** ha affermato che un processo cessa di essere equo se un reato è conseguenza della provocazione operata dalle forze di polizia in circostanze in cui non vi sono elementi per ritenere che senza interventi esterni il delitto sarebbe stato commesso (richiamo alla giurisprudenza elaborata nel caso ****************** c. Portogallo).
Anche se rivolto ed indirizzato a profili di natura eminentemente procedimentale, il provvedimento della Corte rende intuitiva, quindi, ai fini della valutazione di punibilità o meno dei partecipi e della sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 49 c.p., la decisività del fatto che l’elaborazione della condotta criminosa provenga – o meno – esclusivamente dall’agente di polizia che operi come agente provocatore.
I giudici europei, dunque, giungono ad affermare la punibilità del soggetto nell’ipotesi che le autorità si siano limitate ad osservare il comportamento dei soggetti che si muovono in ambienti vicini alla criminalità e la commissione del reato dipenda, in ultima istanza, dalla libera scelta del reo, non influenzata in maniera sostanziale dall’azione degli agenti di polizia[1].
Tale decisione viene a rispecchiare e confermare, in toto, l’orientamento giurisprudenziale italiano.
Né si può seriamente sostenere che l’art. 97 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 introduca criteri differenziati rispetto ai principi generali in subjecta materia.
L’agente provocatore rimarrà, quindi, sempre una figura che trova un’esenzione da responsabilità e, quindi, una legittimazione, in relazione alla norma generale dell’art. 51 c.p., sotto il profilo dell’adempimento del dovere svolto nella scoperta di reati e nell’assicurazione di prove (Cfr. Cass. pen. Sez. VI, 16-03-2004, n. 37983, Benevento e altri, Guida al Diritto, 2004, 43, 66).
 
Rimini, lì 4 Settembre 2008
*******************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ******************** – Presidente – del 24/01/2008
Dott. LANZA Luigi – Consigliere – SENTENZA
Dott. ***************** – Consigliere – N. 149
Dott. CONTI ******** – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere – N. 35502/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Xxx, n. a *xxxxxxxxxxxxxxx*;
avverso la sentenza in data 26 marzo 2007 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. **************;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore *******************************, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito per la ricorrente l’avv. *******************, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 13 giugno 2005, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Milano, all’esito di giudizio abbreviato, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, dichiarava Xxx @XXX colpevole del reato di cui all’artt. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, in concorso con altri, ceduto a vari soggetti kg. 4 di cocaina (in *Montesilvano, il 3 novembre 1995*).
A seguito di appello dell’imputata, con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano riduceva la pena detentiva ad anni tre e mesi sei di reclusione, ferma la pena di Euro 26.000 di multa.
Osservava la Corte di appello che gli elementi di prova a carico dell’imputata circa la sua attivita’ di intermediazione per la cessione di kg. 4 di cocaina provenienti dalla Colombia, iniziata in Brescia e terminata in Pescara, derivavano in primo luogo dalle sue stesse ampie ammissioni, nonche’, in particolare, dalle dichiarazioni degli acquirenti Xxx e Xxx.
Non poteva accogliersi il rilievo della difesa circa la configurabilita’ del reato impossibile per avere la Xxx agito nell’ambito di un piano ideato da agenti di polizia sotto copertura, perche’ la condotta posta in essere dall’imputata era di per se’ penalmente rilevante.
Nemmeno poteva essere riconosciuta l’invocata attenuante di cui all’art. 114 c.p., posto che l’attivita’ di intermediazione posta in essere dall’imputata non era stata affatto di minima rilevanza.
Ricorre per Cassazione il difensore della Xxx, avv. *******************, che, ripercorrendo le censure gia’ versate nell’atto di appello, deduce:
1. Violazione dell’art. 49 cpv. c.p. ed erronea interpretazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97.
L’attivita’ svolta dal ROS, e avallata dal Pubblico Ministero, non si era fermata alla soglia del controllo, dell’osservazione e del contenimento dell’altrui condotta illecita, ma aveva determinato la condotta illecita, inserendosi nella stessa struttura organizzativa dell’associazione criminosa, di cui i pubblici ufficiali avevano assunto il ruolo di organizzatori e promotori, giungendo fino al punto di riscuotere i proventi del traffico e di realizzare la raffineria in Pescara ove la pasta di cocaina importata dalla Colombia avrebbe dovuto essere trasformata in sostanza commerciabile.
Si era dunque al di fuori dei parametri di legalita’ dell’azione di polizia considerati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97.
In questo contesto, l’attività della Xxx, che era un mero strumento inconsapevole del programma criminoso, si e’ svolta dunque completamente al di fuori dei fini illeciti perseguiti da altri, con la conseguenza che essa non e’ stata in grado di contribuire in alcun modo alla realizzazione dell’illecito.
2. Violazione delle regole sul giusto processo in un contesto di un reato commesso in concorso tra il Pubblico Ministero e gli appartenenti alla polizia giudiziaria, che sono stati rinviati a giudizio.
Al riguardo, infatti, vale la giurisprudenza della CEDU secondo cui vi è responsabilità di uno Stato per l’attività di organi di polizia che non si siano limitati a svolgere un’attività di osservazione e contenimento di condotte penalmente illecite ma vi avviano dato causa. Tale illecita attività, svoltasi nell’ambito di un procedimento penale, vale di per sè a caratterizzare in termini di lesione dei principi del giusto processo l’attuale procedimento penale a carico della Xxx.
3. Erronea interpretazione dell’art. 114 c.p..
In ogni caso, la condotta della Xxx si e’ limitata a eseguire un piano ideato da altri: era stata infatti la polizia giudiziaria a stabilire i contatti con gli importatori, a seguire l’importazione della droga in Italia e a organizzare l’incontro con gli acquirenti.
DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
L’osservazione da cui prende le mosse la ricorrente è che l’attività dei pubblici ufficiali del ROS che hanno svolto le indagini nella vicenda in cui si inserisce la specifica imputazione a carico della Xxx "non si era fermata alla soglia del controllo, dell’osservazione e del contenimento dell’altrui condotta illecita, ma aveva determinato la condotta illecita, inserendosi nella stessa struttura organizzativa dell’associazione criminosa".
Tale rilievo, pur essendo rispondente a parametri di marcata verosimiglianza, dato che per la loro condotta gli appartenenti al ROS e lo stesso pubblico ministero che ha coordinato le indagini sono stati, a quanto risulta dagli atti, rinviati a giudizio, non si vede come possa influire sulla specifica condotta delittuosa contestata all’imputata, la quale, secondo la sentenza impugnata, per nulla contestata sul punto dalla stessa ricorrente, si è adoperata concretamente per portare a termine l’attività di consegna del rilevante quantitativo di kg. 4 di cocaina ai soggetti indicati nel capo di imputazione.
Appare infatti evidente che anche se la Xxx sia stata in qualche modo "manovrata" da pubblici ufficiali che ne hanno favorito o addirittura determinato la condotta, utilizzandola come inconsapevole pedina dei loro piani "criminosi", resta il fatto che l’imputata si e’ prestata volontariamente a eseguire l’incarico affidatole, ponendo in essere un’attività preparatoria di ricerca degli acquirenti e poi, soprattutto, prestandosi anche materialmente a favorire l’operazione di consegna del carico di droga, conducendo gli acquirenti dai fornitori in Pescara, ove la consegna era effettivamente avvenuta.
Tale condotta integra appieno la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e non si vede perchè possa essere evocata la fattispecie del reato "impossibile" solo perchè l’attività della Xxx si svolgeva sotto la regia dei pubblici ufficiali che, per così dire, ne seguivano passo passo i movimenti e che, se ciò sarà nella sede propria accertato, ne risponderanno penalmente.
Deve infatti essere confermato l’insegnamento giurisprudenziale per cui, nella ipotesi della presenza di un "agente provocatore", l’esclusione della punibilità stabilita nel capoverso dell’art. 49 c.p. presuppone necessariamente la derivazione assoluta ed esclusiva dell’azione delittuosa dalla istigazione di tale soggetto, e non può conseguentemente configurarsi quando l’azione dell’agente proviene anche, come nella specie, da soggetti diversi (Cass., sez. 1, 31 maggio 1996, Fidanzati); in simile ipotesi, l’attività dell’agente provocatore, costituendo un fattore estrinseco che ha dato spunto all’azione delittuosa, non esclude affatto che questa sia stata voluta e realizzata dal reo secondo impulsi e modalità concrete allo stesso autonomamente riconducibili (v. tra le altre Cass., sez. 6, 17 giugno 1993, ********; Id., 4 giugno 1990, **********).
Quanto al rilievo per cui la vicenda processuale in questione avrebbe violato le regole del "giusto processo", perchè, se ben si comprende, sussisterebbe una responsabilità dello Stato italiano per l’attività illecita di forze di polizia, vale osservare che nella specie le regole sul "giusto processo" sono state assicurate, tanto che sono state contestate agli organi di polizia intervenuti nella vicenda e allo stesso pubblico ministero che aveva coordinato le indagini precisi addebiti penali.
Infine, giustamente la condotta dell’imputata non e’ stata considerate di "minima importanza", dato che la stessa, come già rilevato, ha svolto un ruolo per nulla marginale nella ricerca degli acquirenti della sostanza stupefacente e nella fase di consegna della stessa.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2008


[1]             Nella specie la Corte ha ritenuto che non potesse essere equiparato a quello di un "agente provocatore" l’intervento di un poliziotto tedesco che aveva dichiarato la propria disponibilità a vendere delle sostanze stupefacenti e, contattato dal futuro imputato, aveva organizzato un incontro per la consegna della droga.

Zaina Carlo Alberto

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