A quale giudice deve rivolgersi un Comune per ottenere il risarcimento del danno in relazione alla lesione della propria immagine pubblica e all’impedimento causato allo svolgimento delle funzioni pubbliche in materia di viabilità?

Lazzini Sonia 14/02/08
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Su tale domanda non vi è la a giurisdizione del giudice amministrativo , il quale è competente a conoscere del risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di interessi legittimi o comunque di posizioni giuridiche soggettive deducibili in sede di giurisdizione amministrativa, ma non del risarcimento dei danni eventualmente derivati ad un amministrazione a causa del comportamento illecito di un privato
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio contenuto nella decisione numero 6282 del 6 dicembre 2007 inviata per la pubblicazione in data 11 dicembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato
 
 
<Va infatti rilevato che oggetto principale dell’impugnativa sia in primo che in secondo grado sono gli atti che hanno fatto venir meno il rapporto concessorio, rispetto al quale oggetto il risarcimento dei danni costituisce una domanda meramente consequenziale e l’impugnativa dell’informativa prefettizia si pone in modo strettamente strumentale.
 
Quanto poi agli indennizzi e rimborsi ex art.11 del D.P.R. n.252/1998, gli stessi, una volta privati del loro collegamento con il risarcimento dei danni, possono costituire un’ autonoma pretesa patrimoniale, che, in quanto avente la consistenza di diritto soggettivo, deve essere fatta valere dinanzi al giudice civile.
 
Il Comune di Roma con appello incidentale ha poi riproposto la domanda di risarcimento danni ,già proposta con ricorso incidentale in primo grado, in relazione alla lesione della propria immagine pubblica e all’impedimento causato allo svolgimento delle funzioni pubbliche in materia di viabilità.
 
Su tale domanda non vi è tuttavia giurisdizione del giudice ammnistrativo , il quale è competente a conoscere del risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di interessi legittimi o comunque di posizioni giuridiche soggettive deducibili in sede di giurisdizione amministrativa, ma non del risarcimento dei danni eventualmente derivati ad un amministrazione a causa del comportamento illecito di un privato>
 
 
A cura di *************
 
            REPUBBLICA ITALIANA   N. 6282/07 REG.DEC.
 
         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   N. 8486 e 8892
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione          ANNO 2005
 
ha pronunciato la seguente
 
        DECISIONE
 
Sul ricorso in appello nn. 8486/2005 del 27/10/2005 , proposto dalla SOCIETA’ CONSORTILE PARCHEGGI PUBBLICI S.R.L. rappresentata e difesa dagli avvocati **************** e *************** con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA, 12 presso l’***********************;
 
contro
 
– il COMUNE DI ROMA rappresentato e difeso dall’************************ con domicilio in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso l’AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA;
 
– il MINISTERO DELL’INTERNO rappresentato e difeso dalla Avv.ssa ************** con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GEN.   STATO 
 
– l’UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI ROMA non costituitosi;
 
MUNICIPIO ROMA XII non costituitosi;
 
    per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO – ROMA :Sezione II n.12676/2004 , resa tra le parti, concernente REVOCA DELIBERA PER GESTIONE SERVIZIO DI SOSTA TARIFFATA ALL’A.T.I -RIS.   DANNO ;
 
e sul ricorso in appello n. 8892/2005 del 10/11/2005 , proposto dalla SUPER GARAGE MARCONI DI ************************** rappresentata e difesa dall’ ******************** con domicilio eletto in Roma VIA P.L. DA PALESTRINA, 47 presso l’********************;
 
contro
 
– il MINISTERO DELL’INTERNO rappresentato e difeso dalla
 
Avv.ssa ****************** con domicilio in Roma 
 
VIA DEI PORTOGHESI 12 presso   l’AVVOCATURA GEN.   STATO 
 
– il COMUNE DI ROMA rappresentato e difeso dall’************************ con domicilio eletto in Roma   V. ****** DI GIOVE, 21 presso l’************************;
 
– l’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA non costituitosi;
 
    per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO – ROMA :Sezione II n.12677/2004 , resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE GARA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI CUSTODITI ;
 
Visti gli appelli con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL’INTERNO e del COMUNE DI ROMA;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
    Alla pubblica udienza del 27 Marzo 2007 , relatore il Consigliere Caro *******************, uditi, gli avvocati ********, l’avv.to *******, l’avv.to Sabato per delega dell’avv. **********, l’avv.to dello Stato ******** e l’avv.to *****;
 
    FATTO E DIRITTO
1.Va disposta la riunione dei due appelli indicati in epigrafe, attesa la loro connessione per ragioni soggettive e oggettive..
 
Con le sentenze sopraindicate il Tar del Lazio-Sez.II ha respinto tre distinti ricorsi proposti, contro l’Amministrazione comunale di Roma e (limitatamente al terzo ricorso) contro la società ******, alla quale partecipa la stessa Amministrazione, dalla ******à Consortile Parcheggi Pubblici a r.l., (società consortile costituita ai sensi degli artt. 2615 ter e 2472 c.c. e dell’art. 96 D.P.R. n. 554/1999), dall’ATI capitanata dalla ******à Unione Park Picola Società Cooperativa a r.l. (a sua volta succeduta alla capogruppo ******à Cooperativa Mutua Nova), nonché dalla medesima ******à Unione Park Piccola Società Cooperativa a r.l. (quale capogruppo dell’ATI indicata). Le società ricorrenti erano titolari del rapporto concessorio per la gestione di parte dei posteggi pubblici a pagamento mediante parcometro (parcheggi a “sosta tariffata”, secondo la terminologia utilizzata dall’Amministrazione) situati nel quartiere dell’EUR a Roma.
 
Le predette società hanno impugnato gli atti con i quali l’Amministrazione comunale ed il XII Municipio, ciascuno per la parte di competenza, hanno revocato il predetto rapporto concessorio , nonché i successivi atti con i quali il Comune, di conseguenza, ha ordinato lo sgombero delle aree ed ha disciplinato il loro affidamento alla controinteressata STA S.p.A., società direttamente partecipata, per la quasi totalità, dal medesimo Comune.
 
2.Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio unitamente al Ministero dell’Interno ( il quale era stato evocato nel giudizio di primo grado in relazione ad una informativa prefettizia , sulla cui base era stato adottato l’ atto di revoca ) per resistere all’appello, ha eccepito in via preliminare il mancato rispetto del termine breve di 120 giorni, previsto dall’art.23 bis della legge n.1034/1971 per la proposizione dell’appello avverso i provvedimenti relativi ad aggiudicazioni,affidamenti ed esecuzioni di servizi pubblici.
 
L’appellante ******à Consortile Parcheggi Pubblici s.r.l., pur non contestando il mancato rispetto del predetto termine, assume che nella fattispecie detto termine non avrebbe rilevanza perché l’interesse sostanziale fatto valere è il risarcimento dei danni. Inoltre l’impugnativa sarebbe senz’altro tempestiva sia per quanto riguarda l’informativa prefettizia sia per quel che concerne il mancato ristoro del danno emergente ex art.11 del D.P.R. n.252 /1998 ( il quale prevede che “Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d’urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l’amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.”).
 
Le considerazioni dell’appellante non possono essere condivise.
 
Va infatti rilevato che oggetto principale dell’impugnativa sia in primo che in secondo grado sono gli atti che hanno fatto venir meno il rapporto concessorio, rispetto al quale oggetto il risarcimento dei danni costituisce una domanda meramente consequenziale e l’impugnativa dell’informativa prefettizia si pone in modo strettamente strumentale.
 
Quanto poi agli indennizzi e rimborsi ex art.11 del D.P.R. n.252/1998, gli stessi, una volta privati del loro collegamento con il risarcimento dei danni, possono costituire un’ autonoma pretesa patrimoniale, che, in quanto avente la consistenza di diritto soggettivo, deve essere fatta valere dinanzi al giudice civile.
 
Il Comune di Roma con appello incidentale ha poi riproposto la domanda di risarcimento danni ,già proposta con ricorso incidentale in primo grado, in relazione alla lesione della propria immagine pubblica e all’impedimento causato allo svolgimento delle funzioni pubbliche in materia di viabilità.
 
Su tale domanda non vi è tuttavia giurisdizione del giudice ammnistrativo , il quale è competente a conoscere del risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di interessi legittimi o comunque di posizioni giuridiche soggettive deducibili in sede di giurisdizione amministrativa, ma non del risarcimento dei danni eventualmente derivati ad un amministrazione a causa del comportamento illecito di un privato.
 
3.In conclusioni gli appelli principali indicati in epigrafe, essendo stati entrambi proposti oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, debbono essere dichiarati irricevibili.
 
Deve invece essere dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di risarcimento ei danni proposta dal Comune do Roma.
 
Sussistono ragioni, in considerazione della reciproca soccombenza, per disporre l’integrale compensazione delle spese del presenta giudizio.
 
P.Q.M.
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli in epigrafe. Dichiara irricevibili gli appelli principali e, pronunciando sull’appello incidentale proposto dal Comune di Roma, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso incidentale proposto in primo grado del Comune stesso. Spese compensate.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 Marzo 2007 con l’intervento dei Sigg.ri:
 
    *********************** 
 
    Cons. ****************
 
    Cons. Caro ***********************.  
 
    Cons. ************ 
 
    Cons. ************ 
 
L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
 
f.to Caro ******************* f.to *****************
 
IL SEGRETARIO
 
f.to *********************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 6 dicembre 2007
 
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL DIRIGENTE
 
f.to **************
 
 
 N°. RIC. 8486-8892-05
 
 
 
RA
 

Lazzini Sonia

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