A quali condizioniè possibile applicare la tutela autorale ad un regolamento tecnico

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a cura della Dott.ssa Serena Biondi

La sentenza della corte di cassazione civile, numero 10300, del 29 maggio 2020

Al fine di avere una visione quanto più completa dell’argomento di seguito trattato, si premette un breve ma necessario

Inquadramente normativo

La Legge sul Diritto d’Autore, all’articolo 1 ed il codice civile, all’articolo 2575 prevedono che le opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro e alla cinematografia – qualunque ne sia il modo o la forma di espressione- formano oggetto del diritto d’autore.

Si specifica che per “carattere creativo” si intende la manifestazione di un talento espressivo e non la manifestazione di una pura abilità tecnica.

L’articolo 2 della Legge sul Diritto d’Autore fornisce l’elenco delle opere dalla stessa protette.

Quanto premesso è utile ad introdurre la questione di interesse trattata recentemente dalla Corte di Cassazione, riassumibile nelle due seguenti domande:

Può un regolamento tecnico che disciplina un servizio di anticontraffazione ottenere tutela autorale ai sensi di sopra menzionati articoli (art.2575 c.c. e 1 e 2 della L.d.A.)?

E più nello specifico, ne può conseguire il risarcimento del danno in caso di plagio del regolamento stesso, adottato da una società, su indicazione del proprio legale durante una manifestazione fieristica?

La risposta la fornisce la Corte di Cassazione, con

La sentenza n. 10300, del 29 maggio 2020

Si premette, per completezza espositiva, che il Tribunale di primo grado aveva condannato il legale della società a risarcire i danni derivati all’attore dal plagio effettuato nei confronti del regolamento oggetto della vertenza (“Regolamento Servizio Proprietà Industriale ed Intellettuale”, di seguito “Regolamento”) che l’attore, in qualità di avvocato, aveva elaborato per la società cliente, in occasione di una manifestazione fieristica.

Diversamente, in seguito, la Corte d’Appello aveva escluso la tutela autorale fatta valere dall’autore del Regolamento. Questa esclusione era derivata dal fatto che nella sentenza di primo grado non era chiaro, a dire della Corte, in cosa consistesse la creatività e l’originalità del Regolamento in questione. Quest’ultimo era stato invero considerato un testo giuridico standard di uso tecnico funzionale in materia di contraffazione privo dei requisiti necessari per potere ottenere la tutela autorale  caratteristiche non riscontrabili nemmeno nei singoli articoli del Regolamento.

Successivamente, parte soccombente aveva presentato gravame difronte alla Corte di Cassazione Civile. Dei quattro motivi presentati, tutti dichiarati inammissibili, ci si soffermerà di seguito, solo sul primo.

Orbene, parte ricorrente ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dei sopra citati articoli (art. 2575 c.c. e artt. 1 e 2 della L. 22 aprile 1941, numero 633) sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe ritenuto di non poter applicarli al Regolamento – per mancanza del carattere creativo – sulla base di un errato presupposto. La Corte territoriale invero avrebbe concentrato la propria attenzione sui contenuti del testo e sull’uso dello stesso invece che sulla forma espressiva. A causa di questa analisi avrebbe quindi ritenuto, a priori e quindi senza alcun approfondimento del caso, che un’opera avente una funzione tecnica non potesse essere espressa creativamente nel senso voluto dalla disciplina sul diritto d’autore.

Ebbene, i Giudici della Corte di Cassazione nell’esaminare questo motivo dichiarato inammissibile come gli altri –  hanno ritenuto che la Corte d’appello si sia uniformata ai principi ormai consolidati in giurisprudenza secondo cui, il concetto giuridico di creatività, presupposto necessario per poter ottenere tutela autorale, necessita che l’opera dell’ingegno sia frutto di una «personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della legge” consistente non nell’idea che è alla base della realizzazione bensì  nella “ forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività” che sia idonea a riflettere la personalità dell’autore.

Conclusioni

La Corte ha quindi risposto positivamente ai quesiti sopra esposti:  è possibile tutelare un regolamento tecnico con la tutela autorale ma ad una condizione, deve essere frutto di elaborazione originale da parte del suo autore. Un testo giuridico invero, per poter ottenere protezione ai sensi dell’articolo 1 e 2 della Legge sul diritto d’Autore e 2575 del codice civile, non deve consistere solo in una standard catalogazione degli argomenti ma dagli scritti deve evincersi la personalità dell’autore, il suo stile, le sue scelte libere e creative.

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Dott. Lione Federico

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