Aborto e Legge 194: tra obiezione di coscienza e diritto delle donne

Redazione 27/02/17

Molto scalpore si è creato in questi giorni in seguito all’assunzione all’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma di due ginecologi per il servizio di interruzione volontaria di gravidanza. A far discutere è l’assoluta novità di un bando di selezione di questo tipico, la cui legittimità, in termini di discriminazione, è da accertarsi. Infatti, lo stesso presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, ha affermato: “L’obiezione di coscienza è un diritto fondamentale riconosciuto alla persona”, e dunque “non può essere un requisito la rinuncia a questo diritto per partecipare a concorsi pubblici”. In attesa di ulteriori risvolti della vicenda, cerchiamo di capire qual è la legislazione italiana in tema di interruzione di gravidanza.

 

Leggi il testo della Legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza.

 

Aborto e Legge 104/78: non è più reato

“[…] Non esiste equivalenza tra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione, che persona deve ancora diventare”. È con la sentenza n. 27 del 1975 della Corte Costituzionale che la pratica dell’aborto entra in Italia come ammissibile, seppur dietro particolari limiti.

Con l’introduzione della legge 194 del 1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”, l’aborto cessa di essere considerato come reato dal codice penale. Codesta legge è tutt’oggi vigente, ed è la disciplina di riferimento per la c.d. interruzione di gravidanza volontaria. In particolare, i nove mesi di gestazione sono suddivisi in tre differenti fasi, sottoposte a regime giuridico a sé.

 

Aborto volontario entro i primi 90 giorni

Il primo periodo è quello che va dal momento del concepimento fino al 90° giorno (art. 4): in questo caso, l’interruzione di gravidanza volontaria è ammessa, anche se dietro valutazione del personale medico e della gestante della motivazione fisica o psichica condizionante la scelta. Sostanzialmente, però, indipendentemente dalle personali ragioni e dalle peculiarità del caso di specie, prevale la volontà della donna, in quanto persona già esistente. Infatti, persino la comunicazione della decisione presa al padre del concepito è discrezionalmente rimessa alla gestante, ed il personale medico non può in alcun modo interferire. L’accesso al trattamento sanitario è gratuito, sia se praticato presso i consultori nazionali, sia se presso il medico di base o in qualsiasi struttura ospedaliera.

 

Aborto per finalità terapeutica dopo il 4° mese

Il secondo periodo è quello che va dai 90 giorni di gravidanza in poi, l’aborto può essere praticato solo a fini terapeutici (artt. 6 e 7): in particolare, la motivazione deve avere a che fare con la salute psichica della donna; in alternativa, vi si può ricorrere qualora si giunga a conoscenza del fatto che il nascituro sia gravemente affetto da alcune patologie.  In questo caso, è necessaria una certificazione medica per poter praticare l’interruzione.

 

Aborto in casi di pericolo di vita della gestante

Infine, c’è il periodo subito antecedente (si fa riferimento all’autonomia vitale) o contestuale al momento della nascita del feto, in cui il personale medico deve avere riguardo in primis della vita della donna, qualora sia posta in pericolo a causa della gravidanza (sempre che le condizioni della donna non siano così critiche da far ritenere prevalente il diritto alla vita del nascituro).

Al di fuori di suddette condizioni, l’aborto è un reato. Gli articoli 17-20 della L. 194/78 sanzionano proprio i reati di “procurato aborto“, distinguendo tra

  • quello colposo (per esempio derivato da un trattamento medico errato);
  • a quello doloso provocato senza consenso della donna (come per esempio conseguenza di percosse);
  • a quello che prevede la violazione delle norme della legge, quindi su richiesta della donna (che viene punita in modo piuttosto lieve rispetto a chi pratica l’aborto).

Sempre più frequentemente, ad oggi, l’aborto è praticato attraverso il farmaco RU 486, denominato pillola abortiva, considerato il metodo più innovativo e sicuro per la salute delle donne. Esso non può considerarsi, come al momento della sua uscita si sospettava, contrario alla legge 194/78, in quanto in nessuna norma si indica con quale tipo di procedura debba attuarsi l’interruzione di gravidanza. Non è specificata nemmeno la natura medica o chirurgica del trattamento.

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