Abrogazione abuso d’ufficio, sospetta incostituzionalità

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La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ha formulato, allo stesso Tribunale, istanza di remissione di una questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 1, comma 1, lettera a) n. 1 e lettera b), della legge numero 114 del 2024, con la quale è stato abrogato il reato di abuso d’ufficio e soppresso il suo riferimento nell’articolo 322 bis del codice penale. Per orientarsi tra le ultime novità del diritto penale, consigliamo il nostro Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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1. La memoria della sostituta procuratrice


La sostituta procuratrice, che ha sottoscritto la memoria, ha osservato che il legislatore ha rimosso dall’ambito penalmente rilevante le condotte del pubblico ufficiale, ovvero dell’incaricato di pubblico servizio che, violando specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, oppure omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e negli altri casi prescritti, in modo intenzionale, procurava a sé o altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, oppure arrecando ad altri un danno ingiusto. Per la Procura un evidente esempio di violazione del principio costituzionale di uguaglianza lo si evince dalla lettura delle ipotesi di cui all’articolo 353 bis del codice penale. Per orientarsi tra le ultime novità sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio, consigliamo il nostro Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO

Codice penale e di procedura penale e norme complementari

Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Paolo Emilio De Simone, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024

2. L’eventuale riespansione della rilevanza penale dell’abuso d’ufficio


Per effetto di detta abrogazione, il Tribunale dovrebbe dichiarare, con riferimento agli imputati della vicenda assegnata, il non doversi procedere ai sensi dell’articolo 129 del codice di rito penale, trattandosi di fatti non più rilevanti. Invece, tramite l’instaurando giudizio di legittimità costituzionale, tale abrogazione, ove fosse considerata contraria al testo costituzionale dalla Consulta, realizzerebbe una “riespansione” della rilevanza penale della condotta oggetto del reato di abuso d’ufficio e, quindi, la contestuale prosecuzione del processo in corso per accertare la sussistenza del suddetto reato. Secondo la procura la questione è infatti sia rilevante che non manifestamente infondata.

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3. La violazione degli obblighi comunitari


Secondo la stessa memoria l’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge numero 114 del 2024, col quale si è proceduto l’abrogazione dell’abuso d’ufficio e alla sua eliminazione dalla fattispecie dell’articolo 322 bis del codice penale, viola, tra gli altri, l’articolo 117 della Costituzione, essendo stato il potere legislativo esercitato nel mancato rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ossia i medesimi vincoli per i quali solamente due anni fa (con intervento normativo nel 2022) lo stesso legislatore aveva dovuto procedere all’adeguamento dell’ordinamento interno. Proprio tramite l’estensione della tutela penale e dell’articolo 323 del codice penale, e ciò considerando in modo esplicito la previsione penale di detta fattispecie, necessaria nella lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

4. Il peculato per distrazione


Inoltre, si osserva che il legislatore, abrogando l’articolo 323, ha eliminato anche il riferimento all’articolo 322 bis, sostituendolo con quello del nuovo reato di cui all’articolo 314 bis del codice penale, il cosiddetto peculato per distrazione. Viene al contempo rilevato che il peculato per distrazione, dopo la sua formale abrogazione con la riforma del 1990, ha continuato a esistere nello ius vivendi, in quanto ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità nell’alveo dell’articolo 323 c.p. L’abrogazione dell’abuso d’ufficio e la sua sostituzione con l’articolo 314 bis nell’ambito dell’articolo 322 bis, si ritiene abbia posto lo Stato italiano, in ottemperanza agli obblighi comunitari di cui alla Direttiva UE 217/1371 a presidio degli interessi finanziari dell’Unione europea, secondo i quali l’Italia avrà assunto l’onere di sanzionare penalmente la distrazione di beni senza alcuna limitazione ai soli beni mobili. Tramite la soppressione del reato di abuso d’ufficio, con cui si garantiva il rispetto degli obblighi comunitari, e la sua sostituzione nell’articolo 322 bis con l’art. 314 bis (peculato per distrazione), lo Stato si è si è di fatto sottratto all’obbligo di incriminazione, di cui alla direttiva.

5. Le norme costituzionali asseritamente violate


La procura, pertanto, esponendo la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione emarginata, ha richiesto al Tribunale di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale del ridetto articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1 e lettera b), della legge numero 114/2024 per violazione degli articoli 3, 24, 97,117, della costituzione, innanzi alla Consulta.

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