Abrogazione del lodo Petrucci

Redazione 16/02/16

Non è un argomento di semplice trattazione. La dottrina a disposizione è scarsissima e la giurisprudenza in materia, ha solo valenza ai fini civilistici – fiscali. Partiamo da quel che ora non esiste più: IL LODO PETRUCCI, definitivamente abrogato il 27/05/2014. In sintesi cos’era il Lodo Petrucci ? E’ stata una particolare procedura burocratico-amministrativa, disciplinata dall’articolo 52 comma 6 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) che consentiva, nel caso di esclusione dai campionati professionistici di una società per motivi finanziari, di non disperdere il patrimonio sportivo cittadino (in particolar modo le categorie conquistate sul campo), assegnando ad una nuova società, il titolo sportivo (codice di affiliazione), inferiore di una sola categoria rispetto a quella in possesso della società esclusa, o di due categorie nella versione del provvedimento, così come successivamente modificata dalla FIGC nel 2008. Ovviamente, la società esclusa doveva possedere determinati meriti sportivi per poter consentire l’apertura del Lodo e, la società che subentrava, non doveva avere alcun legame dirigenziale con quella decaduta, nonché presentare una serie di garanzie di solidità economica. Un aspetto importante, era determinato dal fatto che il marchio ed i colori della società esclusa, non venivano “ereditati” dalla nuova società subentrante, che potevano però essere comunque acquistati successivamente tramite la curatela, qualora la società esclusa, fosse poi stata dichiarata fallita. Ecco che a questo punto, parlando di “marchi”, la disquisizione coinvolge quelle che civilisticamente sono definite “immobilizzazioni immateriali”. A questo proposito, lo scrivente precisa che il testo del Lodo Petrucci, mai ha contemplato la fattispecie delle immobilizzazioni immateriali, né i premi e i successi vinti sul campo. Inoltre, a parere di chi scrive, non è da sottovalutare, che il codice di affiliazione che veniva attribuito alla società subentrante, era comunque un codice alfa-numerico diverso da quello della società esclusa. Ancorché si possa ragionevolmente ritenere che la nuova società poteva essere considerata, almeno a livello federale, la prosecuzione naturale di quella vecchia, i titoli vinti e conquistati sul campo, non possono certamente “transitare” senza ragione, da una società all’altra. A riprova di quanto sopra, si pensi ad esempio che in caso di fallimento, a livello civilistico, il curatore avrebbe potuto cedere (o affittare l’azienda), alienando così tutte i beni materiali ed immateriali che la compongono, compreso l’avviamento. Ma a questo punto è d’uopo chiedersi: “ma gli scudetti o le coppe vinte sul campo, fanno parte di tali beni ?” La risposta potrebbe avere diverse possibili sfaccettature:  

– a livello civilistico, certamente SI, se i successi conquistati sono stati inseriti esplicitamente nell’atto di cessione, ancorché non costituiscano un’esplicita attività di bilancio riconducibile ad una specifica immobilizzazione immateriale (quando si vince uno scudetto, non viene aperta nessuna attività di bilancio);

– sempre a livello civilistico, certamente SI, poiché i successi vinti, indipendentemente dal fatto che non compaiano esplicitamente in bilancio, potrebbero comunque costituire parte dell’avviamento;

– a livello federale – sportivo ed anche giuridicamente parlando, certamente NO, poiché né Il Lodo Petrucci, né altre norme FIGC, stabiliscono la possibilità di trasferire da una società ad un’altra “la storia” di un club e nemmeno i premi vinti. A questo punto bisognerebbe chiedersi: “con quale titolo giuridico – sportivo (tralasciando la parte civilistica e fiscale), ad esempio gli attuali club di Torino, Fiorentina e Napoli, vantino nei loro palmares gli scudetti e le coppe vinte da altre società, ancorché gli stessi siano stati aggiudicati con il medesimo titolo sportivo, ma con un codice di affiliazione diverso … ?”

 Prof. Pierluigi Vigo

www.recontavigoeassociati.it

 

 

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