La successiva disciplina codicistica delle “prescrizioni brevi” , e cioè delle ipotesi espressamente e tipicamente individuate in cui vale un termine inferiore a quello decennale, conferma la predetta regola di carattere generale che, pertanto, si applica le quante volte difetti una norma primaria che specificamente colleghi al decorso di un tempo inferiore a dieci anni la prescrizione di un diritto di credito.
Traslando tali principi all’ipotesi del condono edilizio è agevole rilevare l’erroneità dell’interpretazione secondo cui l’assenza nella norma del comma 17, ultimo alinea, dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985 di una specifica disposizione che escluda l’applicabilità del termine prescrizionale triennale (ivi previsto) all’ipotesi di diniego espresso di condono edilizio sarebbe dimostrativa della volontà del legislatore di far rientrare anche tale fattispecie nell’ambito di applicabilità di tale termine breve, tenuto conto che una siffatta interpretazione vulnera il principio generale espressamente recato dal richiamato art. 2946 c.c. mediante la chiara locuzione “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente” posta, non a caso, dopo l’affermazione della regola decennale.
Inoltre, anche un’adeguata lettura della norma speciale dell’art. 35 citato rende immediatamente palese che l’intenzione del legislatore è rivolta soltanto a disciplinare il particolare caso ivi individuato del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di sanatoria, una volta che l’interessato abbia provveduto (sempre che non ricorrano le eccezioni ivi pure previste) “al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio” ed all’accatastamento del manufatto.
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