Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025, hanno affrontato un tema di grande rilevanza giuridica: quale sia la sanzione più adeguata in caso di abusivo frazionamento della domanda giudiziale per il soddisfacimento di un credito. La pronuncia chiarisce quando il giudice può dichiarare improponibile la domanda e quando, invece, deve limitarsi a sanzionare l’abusivo frazionamento esclusivamente attraverso la regolamentazione delle spese processuali. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile.
Indice
- 1. Il caso e la questione sottoposta alle Sezioni Unite
- 2. La sanzione per l’abusivo frazionamento della domanda
- 3. Improponibilità e impossibilità di riproposizione unitaria
- 4. Il principio del giusto processo e la proporzionalità della sanzione
- 5. La regolamentazione delle spese di lite come sanzione proporzionata
- 6. I principi di diritto enunciati
- 7. La decisione delle Sezioni Unite e il processo esecutivo
1. Il caso e la questione sottoposta alle Sezioni Unite
La vicenda trae origine da un contenzioso tra una struttura sanitaria privata, provvisoriamente accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e l’ASL Napoli per il pagamento di prestazioni riabilitative rese nei mesi di ottobre e novembre 2008. La struttura sanitaria aveva presentato due ricorsi per decreti ingiuntivi distinti. L’ASL Napoli ha opposto il decreto relativo al mese di novembre, contestando l’improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23726 del 2007.
In seguito al ricorso in Cassazione da parte della struttura sanitaria, il caso è stato assegnato alla Prima Sezione Civile e successivamente rimesso alle Sezioni Unite, con l’obiettivo di chiarire se l’abusivo frazionamento della domanda comporti necessariamente l’improponibilità della pretesa, anche qualora sia impossibile riproporre l’azione unitaria per intervenuto giudicato. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile
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2. La sanzione per l’abusivo frazionamento della domanda
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la sanzione dell’improponibilità della pretesa per abusivo frazionamento, in casi in cui sia impossibile riproporre l’azione in modo unitario, è sproporzionata. La Corte ritiene che il giudice debba limitarsi a sanzionare il comportamento del creditore mediante la regolamentazione delle spese processuali, anche facendo ricorso all’art. 96 c.p.c. qualora necessario. Questa misura è ritenuta più adeguata rispetto alla perdita totale del diritto d’azione.
3. Improponibilità e impossibilità di riproposizione unitaria
La giurisprudenza prevalente prevede che una domanda giudiziale frazionata, priva di un interesse meritevole di tutela, debba essere dichiarata improponibile. Tuttavia, nel caso in esame, il giudicato formatosi su una parte della domanda rende impossibile la riproposizione unitaria. La Corte stabilisce quindi che, anche in presenza di un frazionamento abusivo, il giudice è tenuto a pronunciarsi nel merito e a regolamentare le spese processuali.
4. Il principio del giusto processo e la proporzionalità della sanzione
Le Sezioni Unite sottolineano che la sanzione dell’improponibilità, quando non è possibile la riproposizione unitaria della domanda, contrasta con il principio del giusto processo. Tale sanzione, infatti, si tradurrebbe in una confisca del diritto d’azione, contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
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5. La regolamentazione delle spese di lite come sanzione proporzionata
La Corte chiarisce che, nel caso di frazionamento abusivo, il giudice può:
- Escludere il rimborso delle spese in favore del creditore, anche se formalmente vittorioso.
- Addebitare totalmente o parzialmente le spese processuali al creditore se la sua condotta è contraria ai doveri di lealtà e probità processuale, ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c.
6. I principi di diritto enunciati
I principi di diritto formulati dalle Sezioni Unite possono essere riassunti nei seguenti punti:
- È vietato il frazionamento abusivo del credito quando questo comporta un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, salvo che il creditore dimostri un interesse meritevole di tutela.
- Se il giudicato si è formato su una parte della domanda e non è possibile proporre l’azione in modo unitario, il giudice deve pronunciarsi nel merito e disciplinare le spese processuali, eventualmente ponendole a carico del creditore in tutto o in parte.
7. La decisione delle Sezioni Unite e il processo esecutivo
La Corte ha accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli per un nuovo esame conforme ai principi esposti. La decisione ribadisce che, in assenza di possibilità di riproposizione unitaria della domanda, la sanzione deve limitarsi alla regolamentazione delle spese processuali.
In ambito esecutivo, le Sezioni Unite precisano che, qualora il creditore notifichi più atti di precetto basati su titoli esecutivi diversi, la liquidazione delle spese deve riguardare solo quelle strettamente necessarie. Qualsiasi aggravio ingiustificato dei costi a carico del debitore è considerato inammissibile.
La pronuncia rappresenta un importante chiarimento sulla proporzionalità delle sanzioni in caso di abusivo frazionamento della domanda giudiziale e sul rispetto del principio del giusto processo
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