Abuso del diritto: quando è possibile ricorrere all’exceptio doli?

Redazione 10/01/19
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L’exceptio doli è uno dei rimedi con cui una parte può tutelarsi di fronte all’abuso del diritto posto in essere da parte di altro soggetto. In particolare, l’accoglimento dell’eccezione di dolo comporta l’effetto di paralizzare la pretesa abusiva fatta valere dalla controparte. In altri termini, all’exceptio doli consegue il diniego di tutela per la parte che esercita abusivamente un proprio diritto.

Abuso del diritto ed exceptio doli

Per comprendere appieno la portata applicativa dell’exceptio doli, occorre dunque delineare con chiarezza la fattispecie dell’abuso del diritto. Innanzitutto, essa risulta integrata allorché un soggetto eserciti un diritto, a questi riconosciuto dall’ordinamento, con il solo scopo di ledere la sfera giuridica di altro soggetto. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che è configurabile un abuso altresì quando il titolare di un diritto, pur con lo scopo di realizzare il proprio interesse, opti per una modalità di soddisfazione dello stesso particolarmente gravosa per la controparte, potendo pervenire al medesimo esito satisfattorio attraverso strumenti alternativi che risultino meno onerosi per il destinatario della pretesa.

Non è però rintracciabile nell’ordinamento nazionale una norma che preveda espressamente un generale divieto di abuso del diritto. A questa lacuna si correla la mancanza di una disposizione che preveda l’exceptio doli come rimedio generale alle situazioni di abuso.

Tuttavia, il divieto di abuso del diritto è sicuramente riconducibile ad alcuni principi generali rinvenibili a livello costituzionale e primario. Al contempo, è dato ravvisare un espresso divieto di abuso in ambito comunitario e sovranazionale. Non mancano poi diverse norme che, con riferimento a fattispecie specifiche, sono sicura espressione del divieto in discorso.

Sul piano costituzionale, il divieto di abuso del diritto rinviene il proprio fondamento nell’art. 2 Cost., che richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

A livello primario, il divieto di abuso del diritto rientra senz’altro nel generale obbligo di comportarsi secondo correttezza che l’art. 1175 c.c. pone in capo al debitore e al creditore, nonché nell’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c..

A livello sovranazionale e comunitario, sia la CEDU sia la Carta di Nizza (rispettivamente agli artt. 17 e 54) pongono il divieto di interpretare le disposizioni ivi contenute nel senso di comportare il diritto ad esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione o alla compressione dei diritti e delle libertà garantiti dalle predette fonti.

Con riferimento a specifiche ipotesi normative espressive del divieto di abuso del diritto sono riconducibili al predetto principio, a titolo esemplificativo, l’art. 833 c.c. e l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente.

L’art. 833 c.c., infatti, vieta al proprietario di compiere atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestie ad altri.

Del pari, in materia tributaria, l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente qualifica come abusive le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

Da tutte le norme appena citate, risulta allora evidente che il titolare di una posizione giuridica attiva non è pienamente libero di esercitare le prerogative che l’ordinamento gli riconosce, essendo vincolato ad agire con i limiti della correttezza e della buona fede. Ne discende che il titolare del diritto non potrà avanzare pretese che, sebbene astrattamente legittime, siano unicamente finalizzate a ledere la sfera giuridica altrui o che risultino abusive sotto il profilo delle modalità prescelte.

Come anticipato, è nella prospettiva remediale in relazione alle situazioni abusive che viene in rilievo l’istituto dell’exceptio doli. Sebbene manchi una norma specifica in tal senso, il riconoscimento di tale strumento di difesa deriva inevitabilmente dal principio “ubi ius, ibi remedium”: laddove l’ordinamento riconosce rilevanza sul piano sostanziale ad una posizione giuridica soggettiva, non può mancare lo strumento di tutela di tale posizione. Divieto di abuso del diritto significa, infatti, riconoscere al destinatario della pretesa abusiva il diritto di non vedere lesa la propria sfera giuridica per scopi o con modalità che l’ordinamento riconosce come patologiche. Pertanto, pur in assenza di una espressa disposizione normativa, non può che riconoscersi l’operatività di un rimedio, quale l’eccezione di dolo, che consente di paralizzare la pretesa di colui che abusa del proprio diritto.

Occorre però precisare che l’exceptio doli non è l’unico strumento che l’ordinamento riconosce di fronte alle situazioni di abuso. Ad esempio, l’art. 330 c.c. prevede la sanzione della decadenza dalla potestà genitoriale quando il genitore “abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. L’art. 96 c.p.c. prevede, invece, una forma di responsabilità aggravata per chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o allorché sia stato eseguito un provvedimento cautelare, trascritta domanda giudiziale, iscritta ipoteca giudiziale o iniziata l’esecuzione forzata, per un diritto di cui il giudice abbia accertato l’inesistenza. Diversamente, l’art. 1438 c.c. sanziona con l’annullamento la condotta di colui che determina altri a stipulare un contratto ricorrendo alla minaccia di far valere un diritto, con lo scopo di conseguire vantaggi ingiusti.

Dunque, nonostante la mancanza di un’espressa previsione normativa, il principio “ubi ius, ibi remedium” impone di riconoscere la piena operatività dell’exceptio doli ogni qual volta sia integrata una fattispecie di abuso del diritto e non sia dato rintracciare nell’ordinamento diversi e più efficaci strumenti di tutela.

Campo di applicazione dell’exceptio doli

Uno dei campi di applicazione dell’exceptio doli è il contratto autonomo di garanzia.

Il contratto autonomo di garanzia costituisce una fattispecie atipica, cui si perviene attraverso una stratificazione di diversi rapporti contrattuali.

Alla base della fattispecie vi è un rapporto contrattuale (spesso si tratta di contratti di finanziamento), dal quale origina l’esigenza di garantire il creditore. All’esito di tale rapporto contrattuale, il debitore conclude un secondo contratto con un garante, con cui quest’ultimo si impegna a stipulare a sua volta un terzo contratto con il creditore. Oggetto di questo terzo contratto sarà l’obbligo del garante di corrispondere una determinata somma al creditore qualora questi ne faccia semplice richiesta e senza la possibilità per il garante di sollevare eccezione alcuna.

La fattispecie in discorso, a lungo oggetto di dibattito, è stata infine riconosciuta dalla giurisprudenza che l’ha qualificata come negozio con causa esterna e funzione indennitaria.

Come si vede, sul piano remediale il contratto autonomo di garanzia è ben diverso dalla fideiussione a cui sia apposta la clausola solve et repete: in quest’ultimo caso il fideiussore è sì tenuto ad adempiere a semplice richiesta del debitore, ma conserva altresì il diritto di agire successivamente in giudizio qualora la pretesa sia infondata. Nel contratto autonomo di garanzia, invece, il garante non ha alcun diritto di opporsi alle pretese del creditore, neppure con una successiva azione.  La giurisprudenza ha però rinvenuto uno strumento di tutela a favore del garante proprio nell’istituto dell’exceptio doli: è possibile paralizzare la richiesta di adempimento de creditore allorché questa risulti abusiva in quanto manifestamente infondata, ad esempio perché il debitore ha adempiuto e l’escussione della garanzia offerta dal contratto autonomo è unicamente finalizzata ad ottenere un’indebita locupletazione.

Si potrebbe poi riconoscere operatività all’istituto dell’exceptio doli altresì con riferimento ad alcuni casi di usura sopravvenuta.

L’usura sopravvenuta si verifica allorché il tasso di interessi superi le soglie massime stabilite dalla legge nel periodo di esecuzione del contratto, benché al momento della stipula il tasso risultasse pienamente conforme alle disposizioni di legge. Ciò può avvenire a causa del periodico adeguamento della misura del tasso soglia o a causa di una sopravvenienza normativa.

Al riguardo, le Sezioni Unite (con sentenza del 19 ottobre 2017 n. 24675) hanno ritenuto che il fenomeno dell’usura sopravvenuta non presenti, in sé considerato, carattere patologico. L’ordinamento attribuisce infatti rilevanza al superamento del tasso soglia solo con riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti. Le Sezioni Unite però, pur riconoscendo la legittimità delle clausole che prevedono interessi divenuti superiori al tasso soglia a causa di una sopravvenienza, non ha escluso la possibilità per il debitore di sollevare l’exceptio doli di fronte ad una pretesa del creditore che sia avanzata con modalità abusive.

La giurisprudenza, ancora, ha riconosciuto l’operatività dell’exceptio doli di fronte alla fattispecie di frazionamento abusivo del credito. Si tratta dell’ipotesi in cui il creditore azioni la propria pretesa attraverso una pluralità di iniziative processuali, in ognuna delle quali chieda la condanna all’adempimento per una sola parte del debito vantato.

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