Abuso edilizio: la polizia giudiziaria può procedere indifferentemente al sequestro probatorio o preventivo, dato che entrambi gravano sull’opera abusiva?    

  Il Codice di Procedura Penale prevede tre tipi di sequestro: conservativo, probatorio e preventivo; tutti differenti per contenuto, finalità e per quanto di competenza dell’autorità che li adotta.

La nostra trattazione, riguarda le competenze della Polizia Giudiziaria, in particolare per i reati commessi in materia edilizia, quindi tralasciamo il sequestro conservativo che può essere disposto solo dal giudice, a richiesta del P.M. o della parte civile, con finalità di conservazione del patrimonio dell’imputato, a garanzia del credito vantato dallo Stato o dalla parte civile a seguito della commissione di un reato, ed interessiamoci del sequestro probatorio e preventivo in quanto oggetto del quesito.

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Il sequestro probatorio

Il sequestro probatorio è stato inserito dal legislatore nel libro III delle Prove-mezzi di ricerca delle prove disciplinato dagli artt. 253 e segg c.p.p, mentre il sequestro preventivo è collocato nel libro IV, Titolo II – Misure cautelari Reali, capo II dall’art. 321 del vigente c.p.p. e richiamato dall’art. 104 disp. att. del c.p.p..

Oggetto del sequestro probatorio sono il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, ad esempio nella materia edilizia l’immobile abusivo è corpo del reato, mentre le attrezzature del lavoro all’interno del cantiere sono cose pertinenti al reato.

Il sequestro preventivo è la misura cautelare reale con la quale si bloccano i reati in corso, anche solo nella sua astratta configurabilità (c.d. fumus commissi delicti), fermandone la condotta, evitando che il reo realizzatore dell’ opera abusiva, possa continuare a trarne profitto, impedendo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato urbanistico e agevolare la commissione di altri reati. Il secondo elemento fondamentale che legittima il sequestro ai sensi del 321 c.p.p. è il periculum in mora, inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro.

Quindi col sequestro probatorio e con quello preventivo, la P.G. operante assicura le fonti di prova con il primo, mentre con quello preventivo impedisce che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Qualche volta mi viene riferito da alcuni operatori di Polizia Giudiziaria che applicare il sequestro probatorio per un’opera edilizia realizzata o in fase di realizzazione, è più pratico in quanto viene eseguito dagli Agenti di P.G. in base all’art. 113 delle disp. att. del c.p.p. anziché gli Ufficiali di P.G. come citato dall’art. 354 c.p.p.. Ritengo invece debba applicarsi il sequestro preventivo che di solito è un provvedimento del Giudice, ma che può essere applicato di iniziativa solo dall’Ufficiale di P.G. della cosa pertinente al reato, quando non è possibile per motivi di urgenza attendere il provvedimento del giudice. Come accennato sopra, il sequestro probatorio è stato inserito dal legislatore nei mezzi di ricerca delle prove del Codice di Procedura Penale quindi nelle attività a iniziativa della polizia giudiziaria all’art. 354 c.p.p. si legge al secondo comma se vi è pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi indicati nel comma 1 possano disperdersi o essere mutati prima dell’intervento del P.M., la polizia giudiziaria se del caso, sequestra il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. Il sequestro probatorio ai sensi del 354 c.p.p. è quindi successivo agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone ecco perché il legislatore lo ha inserito nei mezzi di ricerca delle prove. Nulla vieta alla P.G. di porre sotto sequestro probatorio un cantiere edile in quanto il corpo del reato risulta proprio l’opera realizzata illecitamente, ma nel momento in cui si chiederà la convalida dello stesso, per i motivi che nella mia presente relazione cercherò di spiegare, il g.i.p. convaliderà con decreto di sequestro preventivo.

Gli illeciti edilizi e il sequestro preventivo

Negli illeciti penali in materia edilizia, eseguire un sequestro preventivo, impedisce che i reati vengano portati ad ulteriore conseguenza dovute all’uso dell’opera, ha più senso, in quanto la misura cautelare inflitta dura anche dopo la cessazione della condotta antigiuridica del reo. Inoltre con la sentenza di condanna gli effetti del sequestro preventivo durano fino alla confisca (se disposta) dei beni sequestrati, mentre nel sequestro probatorio, il bene sequestrato dovrà essere restituito nel momento in cui le necessità probatorie non hanno più ragione di esistere.

Il verbale di sequestro probatorio eseguito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria ( quando si parla di polizia giudiziaria si intendono sia gli Ufficiali che agenti di P.G.) ai sensi dell’art. 355 c.p.p., deve essere trasmesso senza ritardo e comunque entro 48 ore al P.M. del luogo ove il sequestro è stato eseguito; il P.M. nelle 48 successive, con decreto, se ne ricorrono i presupposti convalida il sequestro o dispone la restituzione delle cose sequestrate.

Nel sequestro preventivo e sempre quando non è possibile per situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono al sequestro ed entro le 48 ore successive, trasmettono il verbale al P.M. del luogo in cui il sequestro è stato eseguito.Questi se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, entro 48 ore dalla ricezione del verbale di sequestro trasmesso dalla P.G., richiede al g.i.p. la convalida del sequestro preventivo e contestuale decreto di sequestro. L’ordinanza è l’atto con cui il g.i.p. convalida il sequestro. Il g.i.p. ha 10 giorni di tempo per emettere l’ordinanza di convalida del sequestro, pena la perdita di efficacia della misura reale.

A rimarcare il carattere di “prova” del verbale di sequestro probatorio quale atto d’indagine non ripetibile compiuto dalla P.G., è l’art. 431 del c.p.p. dal quale si legge che lo stesso, è inserito nel fascicolo per il dibattimento per la successiva lettura come disposto dall’art. 511 c.p.p., mentre il sequestro preventivo col suo “carattere” cautelare, ha come fine di impedire la disponibilità del bene onde evitare la protrazione o l’aggravamento delle conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.

In conclusione, il sequestro probatorio, come dalla parola stessa che lo distingue, ha un fine di prova, mentre il sequestro preventivo, ha il fine di bloccare il reato impedendo ulteriori conseguenze, mostrandosi molto più efficace nel caso di reati commessi per abusi edilizi.

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Donato Sangiorgio

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